Un professionista o un piccolo imprenditore che applica il regime forfettario può perdere l’agevolazione per il solo fatto di possedere una quota, anche minima, in una società di persone: non conta se si tratta di un investimento passivo, se non si partecipa alla gestione o se la società svolge un’attività del tutto diversa da quella della partita IVA individuale. Lo ha confermato la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina con la sentenza n. 829/2026, depositata il 23 luglio 2026, respingendo il ricorso di un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato il forfettario perché socio accomandante di una sas. La decisione richiama una distinzione che l’art. 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, traccia in modo netto tra le partecipazioni in società di persone, sempre incompatibili con il regime, e quelle in società a responsabilità limitata, escluse solo in presenza di controllo e di un’attività riconducibile a quella del contribuente. È una differenza che molti professionisti ignorano, soprattutto quando la quota deriva da una società di famiglia o da un investimento marginale, e che può emergere anni dopo con un accertamento che riqualifica interamente il reddito dichiarato secondo le regole ordinarie dell’Irpef.
- IL CASO CONCRETOIl Caso: Una quota in sas costa il regime a un professionista
La vicenda decisa dalla Cgt di Latina, giudice monocratico Costantino Ferrara, nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate di Latina ha disconosciuto, per l’anno d’imposta 2020, l’applicazione del regime forfettario a un lavoratore autonomo, riassoggettando i compensi percepiti a Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, con le aliquote ordinarie invece della flat tax del regime agevolato. Il motivo del recupero era il possesso, da parte del contribuente, di una quota di partecipazione in una società in accomandita semplice. Nel ricorso, il professionista ha fatto valere due argomenti: la propria posizione di mero socio accomandante, privo di poteri di gestione e di ingerenza nelle attività sociali, e il fatto che la sas operasse in un settore economico del tutto estraneo a quello della sua attività individuale. Nessuno dei due argomenti è stato ritenuto rilevante dal giudice, che ha respinto il ricorso confermando la piena legittimità dell’accertamento. La Corte ha comunque disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del rispetto dei limiti di fatturato da parte del contribuente e per ragioni di equità: un esito che segnala la delicatezza della materia anche agli occhi del giudice, pur non incidendo sul merito della decisione.
- REGOLA PER LE SOCIETÀLa Norma: L’articolo 1, comma 57, lettera d)
La causa ostativa applicata nel caso di Latina è quella della lettera d) del comma 57 dell’art. 1 della legge 190/2014, la norma istitutiva del regime forfettario. Il testo esclude dal regime “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. In una sola disposizione convivono quindi due regole molto diverse tra loro, e la sentenza di Latina ha il merito di spiegarne con chiarezza la logica sottostante.
Per le società di persone, cioè le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, oltre che per le associazioni professionali e le imprese familiari disciplinate dall’art. 5 del Tuir, la legge collega l’esclusione al solo possesso della partecipazione, qualunque ne sia l’entità. Non ha alcun rilievo la quota di capitale detenuta, il ruolo di socio accomandante piuttosto che accomandatario, lo svolgimento o meno di compiti gestori, né il settore in cui opera la società partecipata rispetto a quello dell’attività individuale. Per le società a responsabilità limitata, invece, l’esclusione richiede la compresenza di due condizioni: il controllo, diretto o indiretto, secondo i criteri dell’art. 2359 del codice civile, e la riconducibilità dell’attività economica della srl a quella esercitata dal contribuente in regime forfettario. Mancando anche una sola delle due condizioni, la partecipazione in una srl non preclude il forfettario, anche se la quota fosse rilevante.
- DIFFERENZA TRA PARTECIPAZIONIDue Regole a Confronto: Società di persone e srl
La differenza tra i due regimi di esclusione è la parte più tecnica, ma anche più pratica, della disciplina, perché capovolge l’intuizione comune secondo cui contano soprattutto l’entità della quota e il peso decisionale del socio. Nelle società di persone accade esattamente il contrario: la legge presume che la partecipazione, per quanto minima, comporti comunque un coinvolgimento nell’attività d’impresa, in ragione del regime di trasparenza fiscale che caratterizza queste società ai sensi dell’art. 5 del Tuir, per cui il reddito prodotto viene imputato direttamente ai soci a prescindere dalla percezione. Nelle srl, dove il socio non risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio e il reddito resta della società fino alla distribuzione, il legislatore ha ritenuto necessario un doppio filtro, perché la sola partecipazione, specie se minoritaria, non implica alcuna interferenza con l’attività individuale.
| Tipo di partecipazione | Condizione per la causa ostativa | Rilevanza della quota |
|---|---|---|
| Società di persone (snc, sas), associazioni professionali, imprese familiari | Basta il possesso della partecipazione, in qualunque momento dell’anno precedente | Irrilevante, anche l’1% |
| Società semplice non commerciale (es. immobiliare di godimento) | Di regola non è causa ostativa, salvo che produca in concreto reddito d’impresa o di lavoro autonomo | Irrilevante se resta un ente non commerciale |
| Società a responsabilità limitata | Servono insieme controllo (diretto o indiretto) e riconducibilità dell’attività a quella del socio forfettario | Rilevante: sotto la soglia di controllo, la causa ostativa non opera |
Un esempio aiuta a fissare la differenza. Un commercialista che detiene il 5% di una sas immobiliare di famiglia, senza alcun ruolo gestionale, perde il diritto al forfettario per il solo possesso di quella quota. Lo stesso commercialista che detenesse il 5% di una srl attiva nello stesso settore della sua attività professionale, invece, resterebbe nel regime, perché una quota così ridotta non gli consente alcun controllo sulla società, e la seconda condizione richiesta dalla norma non si realizza. La sentenza di Latina si colloca in continuità con l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che aveva chiarito in via interpretativa la stessa distinzione, definendo il controllo secondo i criteri civilistici dell’art. 2359 c.c. e includendo tra le partecipazioni rilevanti anche quelle detenute per interposta persona, tramite familiari individuati dall’art. 5, comma 5, del Tuir.
La società semplice non produttiva di reddito d’impresa
Una precisazione utile riguarda la società semplice, la forma di società di persone priva per definizione della possibilità di esercitare attività commerciale. Quando la società semplice si limita a gestire un patrimonio immobiliare in comunione tra più soggetti, senza produrre un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione non integra la causa ostativa, perché manca il presupposto stesso su cui la norma si fonda: l’esercizio, sia pure indiretto, di un’attività economica sovrapponibile a quella individuale. Diverso è il caso in cui la società semplice, al di là della qualificazione formale, svolga in concreto un’attività che produce reddito d’impresa: qui la sostanza prevale sulla forma, e la causa ostativa torna a operare come per qualunque altra società di persone.
- ALTRE CAUSE OSTATIVELe Altre Cause: Il quadro completo del comma 57
La partecipazione societaria non è l’unica causa ostativa prevista dal comma 57. La norma ne individua complessivamente sette, alcune legate al tipo di attività esercitata, altre pensate per evitare che il regime venga usato per trasformare artificiosamente redditi che dovrebbero restare soggetti a tassazione ordinaria. Restano fuori dal forfettario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito per un’altra attività, chi cede in via esclusiva o prevalente fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, e i soggetti non residenti in Italia, salvo che risiedano in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) con adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo. Alla causa sulle partecipazioni si affianca poi quella riferita a chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o di un soggetto con cui è intercorso un rapporto di lavoro dipendente nei due periodi d’imposta precedenti, salvo l’eccezione per chi apre la partita IVA al termine di un periodo di pratica obbligatoria. Infine resta esclusa dal regime chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (compresa la pensione) superiori a una soglia che la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato da 30.000 a 35.000 euro, elevando così il perimetro di chi può continuare a considerarsi, in prevalenza, un lavoratore autonomo o un piccolo imprenditore piuttosto che un dipendente con una partita Iva accessoria.
Accanto alle cause ostative, restano fermi i due requisiti quantitativi di accesso al regime, che la legge di bilancio 2026 non ha modificato: non aver percepito, nell’anno precedente, ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno per chi ha iniziato l’attività in corso d’anno, e non aver sostenuto spese per lavoro dipendente, collaborazioni e lavoro accessorio superiori a 20.000 euro lordi. Il possesso di una partecipazione ostativa e il superamento di questi limiti operano su piani distinti e possono presentarsi anche insieme: un contribuente può restare ampiamente sotto la soglia di fatturato ed essere comunque escluso dal regime per la sola partecipazione societaria, come è accaduto nel caso deciso a Latina.
- USCITA ENTRO FINE ANNOLa Via d’Uscita: La cessione della quota entro il 31 dicembre
La norma non lascia il contribuente senza rimedio. La verifica della causa ostativa legata alle partecipazioni si effettua con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del regime, non all’anno in corso: chi risulta socio di una sas al 31 dicembre 2025 non può applicare il forfettario nel 2026, anche se dovesse cedere la propria quota nei primi giorni di gennaio. La cessione, per essere efficace, deve quindi avvenire entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello per cui si vuole applicare, o mantenere, il regime agevolato. Chi cede la partecipazione in tempo utile rimuove la causa ostativa e può accedere al forfettario dall’anno successivo, sempre che sussistano anche gli altri requisiti di accesso, senza dover presentare alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, coerentemente con la natura di regime naturale, e non opzionale, che il forfettario conserva per chi possiede i requisiti di legge.
Il meccanismo è simmetrico anche nella direzione opposta: un contribuente che nel corso dell’anno acquisisce una partecipazione in una società di persone, magari per successione o per un investimento familiare, non perde immediatamente il regime, ma dovrà uscirne dall’anno successivo se la partecipazione risulta ancora in essere al 31 dicembre. Questo lascia una finestra temporale, spesso trascurata, per valutare se mantenere la quota o cederla prima che si consolidi la causa ostativa.
- RISCHI DELLE QUOTE FAMILIARIIl Rischio Pratico: Quote di famiglia e accertamenti tardivi
Il caso di Latina segnala un rischio che riguarda una platea più ampia di quanto si pensi. Molti professionisti e piccoli imprenditori detengono quote in società di persone senza percepirle come un problema fiscale: la sas ereditata insieme ai fratelli, la partecipazione in una snc di famiglia mai movimentata, l’investimento minoritario in un’attività diversa dalla propria. In tutti questi casi, il possesso della quota basta da solo a far decadere il diritto al forfettario, anche se il contribuente non ne trae alcun reddito e non partecipa in alcun modo alla gestione. Il problema, spesso, non emerge subito: l’errore può restare privo di conseguenze per anni, fino a quando l’Agenzia delle entrate non lo intercetta in sede di controllo, incrociando i dati anagrafici delle partecipazioni societarie con le dichiarazioni presentate in regime forfettario. Quando questo accade, l’accertamento può riguardare più annualità contemporaneamente, con il recupero a tassazione ordinaria di redditi che il contribuente aveva tassato con l’aliquota agevolata del regime, oltre alle sanzioni collegate all’infedele indicazione dei requisiti di accesso.
Per questo la verifica della propria posizione societaria dovrebbe far parte del controllo annuale che ogni forfettario, o aspirante tale, compie prima di chiudere l’esercizio: non basta monitorare il fatturato e le spese per il personale, occorre ricostruire anche l’elenco delle partecipazioni possedute al 31 dicembre, comprese quelle di modesta entità o apparentemente estranee alla propria attività, perché per le società di persone la legge non lascia margini di valutazione caso per caso.
- CONTROLLO ANNUALECosa Controllare: Una verifica prima di ogni fine anno
Chi applica il regime forfettario, o intende accedervi dall’anno successivo, dovrebbe verificare con attenzione alcuni punti prima del 31 dicembre. Anzitutto, ricostruire l’elenco completo delle partecipazioni possedute, personalmente o tramite familiari indicati dall’art. 5, comma 5, del Tuir, distinguendo tra società di persone e società di capitali: per le prime, come si è visto, ogni quota è potenzialmente ostativa, mentre per le seconde occorre valutare se ricorrano insieme controllo e riconducibilità dell’attività. In secondo luogo, verificare se una società semplice partecipata svolga effettivamente un’attività non commerciale, perché la sola forma giuridica non basta a escludere la causa ostativa se nella sostanza l’attività produce reddito d’impresa. Infine, chi si trova in una posizione a rischio dovrebbe valutare per tempo, con l’assistenza di un professionista, se cedere la partecipazione entro l’anno, tenendo conto che la cessione ha effetto solo per l’anno successivo e non retroattivamente su quello in corso.
La vicenda decisa dalla Corte di giustizia tributaria di Latina conferma, in definitiva, che il regime forfettario, pur nato per semplificare la vita fiscale di professionisti e piccole imprese, resta circondato da una disciplina di dettaglio che non tollera equivoci sulle partecipazioni societarie. Una quota trascurata, per quanto minima o priva di rilievo economico, può costare l’intero regime agevolato e, con esso, anni di maggiore tassazione recuperata a posteriori.
