Quando si parla di regime de minimis si fa riferimento a una disciplina europea che consente agli Stati membri di concedere alle imprese piccoli aiuti economici senza dover passare ogni volta dal vaglio preventivo della Commissione europea. L’idea è semplice: se l’aiuto è davvero contenuto, non altera in modo significativo la concorrenza nel mercato interno, quindi non serve un controllo caso per caso. La base giuridica sta negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cioè nella disciplina generale sugli aiuti di Stato, e nel regolamento UE 2023/2831 del 13 dicembre 2023 che ha aggiornato la cornice applicativa del regime de minimis. In pratica il regolamento definisce cosa si può fare, entro quali limiti e con quali cautele. In questo quadro ogni Stato può costruire bandi, contributi e crediti d’imposta che “appoggiano” proprio su questa esenzione, a condizione di restare sotto una determinata soglia complessiva.
- ESENZIONE DALLA NOTIFICA PREVENTIVAIl collegamento con gli aiuti di Stato nel TFUE
Gli aiuti di Stato, nella teoria e nella prassi, sono sempre guardati con sospetto perché rischiano di falsare la concorrenza. Il TFUE, agli articoli 107 e 108, stabilisce i principi generali e chiede che gli interventi pubblici compatibili siano controllati e autorizzati dalla Commissione.
Il regime de minimis rappresenta una sorta di “corsia semplificata”. Secondo quanto previsto dal regolamento UE 2023/2831, gli aiuti che non superano un certo importo massimo e rispettano determinate condizioni sono considerati talmente modesti da non richiedere alcuna notifica preventiva.
Il risultato è un quadro più snello. Da un lato gli Stati possono sostenere rapidamente le imprese. Dall’altro le aziende, soprattutto le PMI, possono accedere a contributi senza tempi procedurali eccessivi. Il prezzo da pagare è un vincolo quantitativo piuttosto chiaro: il massimale complessivo.
- TRE ANNI DALLA NUOVA CONCESSIONELa soglia dei 300.000 € e il triennio mobile
Il cuore del regime de minimis è il limite quantitativo. Per essere considerati tali, gli aiuti non devono superare 300.000 € nell’arco di tre anni.
Qui c’è un primo punto che spesso genera confusione: il triennio non coincide con un periodo fisso, ad esempio 2023–2025, ma va calcolato su base mobile. Il punto di partenza non è la data della domanda, bensì la data di concessione dell’aiuto, cioè il momento in cui l’impresa acquisisce il diritto giuridico a riceverlo: da lì si guarda indietro di tre anni.
In pratica, quando all’impresa viene concesso un nuovo aiuto in regime de minimis, occorre:
-
sommare tutti gli aiuti de minimis già ottenuti nei tre anni precedenti
-
verificare che, sommando il nuovo importo richiesto, non si superi il tetto di 300.000 €
Se il plafond residuo è sufficiente, l’aiuto è astrattamente concedibile in quel quadro. Se invece la somma eccede il massimale, l’agevolazione non può essere qualificata de minimis e richiederebbe un’altra base giuridica compatibile con le regole sugli aiuti di Stato.
Per avere una visione rapida, può tornare utile una piccola sintesi schematica:
| Elemento | Regola principale |
|---|---|
| Limite complessivo | 300.000 € |
| Orizzonte temporale | 3 anni su base mobile |
| Soggetto di riferimento | La singola impresa (attenzione a collegate e gruppi) |
| Effetto del superamento | Perdita del regime de minimis per l’aiuto eccedente |
- CONTRIBUTI E VANTAGGI EQUIVALENTIQuali aiuti rientrano nel regime de minimis
Il regime de minimis può coprire, almeno in teoria, tutte le imprese di qualsiasi settore. Esistono però eccezioni importanti per pesca, acquacoltura, agricoltura ed esportazioni, che seguono regole parzialmente diverse o hanno propri regolamenti specifici.
La forma dell’aiuto non è decisiva. Conta il valore economico equivalente. Per questo la disciplina si applica a:
- contributi a fondo perduto;
- finanziamenti agevolati, in cui si deve calcolare l’equivalente sovvenzione;
- garanzie pubbliche, con valutazione del “vantaggio” per l’impresa;
- crediti d’imposta di natura agevolativa.
Tra le misure riconducibili al regime de minimis rientrano, ad esempio, alcuni crediti d’imposta per investimenti, interventi regionali a sostegno delle PMI o bandi specifici come il bando ISI INAIL che incentiva il miglioramento della sicurezza sul lavoro.
La chiave, per l’operatore, è capire se l’agevolazione richiama espressamente la cornice de minimis nel bando o nella norma istitutiva. Quando è così, scatta l’obbligo di monitoraggio del plafond.
- SETTORI SPECIALI E IMPRESA UNICASettori esclusi e attenzioni operative
Non tutte le attività possono beneficiare delle stesse condizioni. Il regolamento generale esclude o limita gli aiuti legati a:
- attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o altri Stati membri;
- alcuni comparti agricoli, pesca e acquacoltura, che hanno regole proprie.
Si deve inoltre prestare attenzione alle imprese appartenenti a gruppi. Nella prassi, le autorità di gestione verificano se esistono imprese collegate o associate. In tal caso il massimale di 300.000 € si riferisce spesso all’“impresa unica”, concetto che può includere più soggetti giuridici legati da controllo o partecipazioni rilevanti.
Una criticità tipica è il frazionamento inconsapevole: più società del medesimo gruppo che attingono, ciascuna, al regime de minimis, rischiano di superare il massimale se sommate. Qui è necessario un coordinamento interno forte.
- AIUTO FUORI DALLA FINESTRA MOBILEEsempio pratico di utilizzo del regime de minimis
Si consideri una PMI che riceve tre agevolazioni in regime de minimis, concesse alle seguenti date: un contributo a fondo perduto di € 80.000 per investimenti in macchinari, concesso il 10 marzo 2023; un credito d’imposta agevolato che, ai fini del calcolo del plafond, vale € 90.000, concesso il 5 luglio 2024; un nuovo contributo di € 120.000, ottenuto partecipando a un bando regionale e concesso il 20 settembre 2026.
Al momento della concessione del terzo aiuto, il 20 settembre 2026, l’impresa deve guardare indietro di tre anni: la finestra mobile rilevante va dal 20 settembre 2023 al 20 settembre 2026. Il contributo del 10 marzo 2023 cade fuori da questa finestra – è anteriore di oltre tre anni rispetto alla data di concessione del nuovo aiuto – e va quindi escluso dal conteggio, anche se nel linguaggio corrente verrebbe descritto come aiuto “del 2023”. Rientrano invece nel plafond:
- aiuto del 5 luglio 2024: € 90.000
- nuovo aiuto del 20 settembre 2026: € 120.000
La somma è di € 210.000, con un margine residuo di € 90.000 rispetto al tetto di € 300.000. Calcolando invece per anno solare – come se il triennio coincidesse con gli esercizi dal 2023 al 2026 – si sommerebbe erroneamente anche il primo contributo, arrivando a € 290.000 e sfiorando il limite: è proprio questo lo scarto pratico tra ragionare per esercizi finanziari e ragionare per data di concessione su base mobile.
Nella prassi si vedono situazioni ancora più delicate, ad esempio quando una garanzia pubblica su un finanziamento agevolato genera un equivalente sovvenzione che, sommata a contributi diretti, porta il totale oltre € 300.000. Qui si capisce quanto sia facile sottovalutare il tema se non esiste uno strumento interno di controllo.
- REGISTRO DELLE CONCESSIONIPerché il monitoraggio del regime de minimis è decisivo
Il regime de minimis, sulla carta, è un mezzo per semplificare la vita alle imprese e alle amministrazioni concedenti. Riduce gli oneri burocratici, consente di attivare in tempi rapidi misure di sostegno, favorisce soprattutto le PMI che non avrebbero struttura per affrontare procedure di notifica complesse.
Questa stessa semplicità però può ingannare. Le imprese possono essere tentate di considerarlo come un “pozzo” sempre disponibile, quando in realtà si tratta di un plafond numericamente definito, che si esaurisce. E, una volta esaurito, l’agevolazione successiva non potrà più qualificarsi de minimis.
Inoltre, diversi regimi agevolativi si sovrappongono. Alcuni bandi prevedono de minimis generali. Altri si basano su regole speciali per settori come l’agricoltura. Altri ancora su esenzioni per categoria diverse dal de minimis. Senza una mappa chiara, il rischio di errore cresce.
Nella prassi, un approccio sano prevede:
- un registro interno aggiornato di tutti gli aiuti pubblici ricevuti
- la distinzione tra agevolazioni de minimis e altri aiuti di Stato
- il confronto preventivo con il consulente prima di presentare nuove domande
Il punto non è solo “ottenere il contributo”, ma ottenere un aiuto legittimo e stabile, che non possa essere rimesso in discussione in sede di controllo da parte delle autorità nazionali o europee.
