Inquadramento generale
Royalties per utilizzo di marchi - sono i canoni pagati per usare un marchio di altri: in franchising, in licenza per produrre e vendere prodotti con il marchio, all’interno di un gruppo che concentra i marchi in una società.
Il marchio resta di proprietà del concedente: l’impresa paga per il diritto di usarlo, non lo acquista. Se lo acquistasse, il costo sarebbe un’immobilizzazione immateriale da ammortizzare in almeno 18 anni fiscalmente.
Cosa ci rientra
- Esempi. Royalty di franchising sul fatturato del punto vendita; licenza del marchio per una linea di prodotti; canone infragruppo per l’uso del marchio della capogruppo.
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di licenza o di franchising e fattura periodica del titolare del marchio.
Differenze con conti simili
- Acquisto del marchio. Si capitalizza e si ammortizza in almeno 18 anni fiscalmente.
- Fee di ingresso nel franchising. Se paga un diritto pluriennale si capitalizza.
Collocazione in bilancio
B.8 (costi per godimento di beni di terzi).
Franchising
Nel franchising la royalty periodica remunera l’uso del marchio e del modello commerciale del franchisor; è distinta dall’eventuale fee di ingresso una tantum, che si capitalizza se dà un diritto pluriennale.
Canoni infragruppo
Quando il concedente del marchio è una società dello stesso gruppo residente all’estero, il canone deve corrispondere al valore che pattuirebbero soggetti indipendenti: un canone fuori mercato espone a rettifiche dell’Agenzia delle entrate.
Ritenuta sui canoni a non residenti
Sui canoni pagati a soggetti non residenti per l’uso di marchi si applica di regola una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sul 75% dell’importo (art. 25, c. 4, DPR 600/1973), ridotta dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o esclusa tra società consociate UE (art. 26-quater).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il canone è deducibile per competenza, in base al periodo a cui si riferisce (art. 109, c. 2, lett. b, TUIR): conta la maturazione, non la fattura né il pagamento.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. Le licenze di brevetti, marchi, know-how e software concesse da imprese sono prestazioni di servizi imponibili al 22%, detraibili; se il concedente è estero la fattura arriva senza IVA e si applica l’inversione contabile.
Royalties per utilizzo di marchi: esempio di contabilizzazione
Un affiliato paga al franchisor italiano la royalty del 5% sulle vendite del punto vendita. A novembre 2025 le vendite sono state 40.000 euro, royalty 2.000 euro più IVA; il rendiconto di dicembre sarà inviato a gennaio.
Ricalcolare le royalties sulle vendite dell'esercizio e stanziare quelle non fatturate; prima dei pagamenti esteri verificare ritenuta applicabile e documenti per convenzioni o esenzioni.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) i corrispettivi per l’utilizzo di beni materiali e immateriali non di proprietà: canoni di locazione e di noleggio, canoni di leasing, royalties, canoni per licenze d’uso e i relativi oneri accessori.
Competenza
I canoni si rilevano in base al periodo a cui si riferiscono: quelli pagati in anticipo si rinviano con un risconto attivo, quelli maturati e non ancora fatturati si stanziano a fine anno.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il canone è deducibile per competenza, in base al periodo a cui si riferisce (art. 109, c. 2, lett. b, TUIR): conta la maturazione, non la fattura né il pagamento. Il canone anticipato che copre anche l’anno successivo si rinvia con un risconto attivo; quello posticipato di dicembre fatturato a gennaio si rileva come rateo o fattura da ricevere. Per i canoni infragruppo con società estere il prezzo deve rispettare le regole sui prezzi di trasferimento (art. 110, c. 7, TUIR).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
Le licenze di brevetti, marchi, know-how e software concesse da imprese sono prestazioni di servizi imponibili al 22%, detraibili; se il concedente è estero la fattura arriva senza IVA e si applica l’inversione contabile. Le cessioni di diritti d’autore fatte direttamente dall’autore persona fisica sono fuori campo IVA (art. 3, c. 4, lett. a, DPR 633/1972).
Royalty mensile di franchising sul fatturato del punto vendita
Un affiliato paga al franchisor italiano la royalty del 5% sulle vendite del punto vendita. A novembre 2025 le vendite sono state 40.000 euro, royalty 2.000 euro più IVA; il rendiconto di dicembre sarà inviato a gennaio.
1. Fattura della royalty di novembre - 10 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Royalties su marchi (B.8) | 2.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 440,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
2. Pagamento del fornitore - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 2.440,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
3. Stanziamento della fattura da ricevere - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Royalties su marchi (B.8) | 2.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
Il rendiconto di dicembre sarà inviato a gennaio: la royalty è comunque di competenza dell’esercizio in cui si sono realizzate le vendite.
4. Arrivo della fattura nell’esercizio successivo - 20 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | 2.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 440,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
Con il rendiconto si storna il debito stanziato e si rileva l’IVA.
Controlli prima della dichiarazione
- Rendiconto delle vendite. Stanziare le royalties maturate sulle vendite dell’anno, anche senza il rendiconto finale.
- Canoni infragruppo. Conservare la documentazione sul valore normale per i canoni con l’estero.
- Ritenute. Verificare le ritenute sui pagamenti a non residenti.
Errori ricorrenti
Royalty registrata solo all’arrivo del rendiconto
Segue le vendite dell’anno, non il documento.
Canone infragruppo fuori mercato
Espone a rettifiche sul transfer pricing.
Ritenuta omessa sui pagamenti all’estero
Salvo convenzione o esenzione tra consociate UE, è dovuta.
