Inquadramento generale
Ammortamento imballaggi durevoli - è la quota annua di imballaggi riutilizzabili che l’impresa possiede e usa per più cicli: pallet a rendere, casse, contenitori, fusti, bombole.
Il costo si capitalizza se l’imballaggio è riutilizzabile e restituibile; il cauzionale addebitato al cliente ha un conto proprio tra i debiti o i crediti.
Cosa ci rientra
- Esempi. Pallet e casse a rendere; contenitori riutilizzabili; fusti e cisternette; bombole per gas.
Come riconoscerlo nei documenti
Quota calcolata sul costo degli imballaggi, tenendo conto delle perdite fisiologiche.
Differenze con conti simili
- Imballaggi a perdere. Sono in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
Collocazione in bilancio
B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali); il fondo riduce il valore del bene nell’attivo. Coefficiente fiscale tipico: secondo il settore.
Imballaggi a rendere
Gli imballaggi che tornano all’impresa si capitalizzano; quelli ceduti al cliente con il prodotto sono costi di materiale in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le quote di ammortamento dei beni materiali sono deducibili in misura non superiore ai coefficienti del D.M. 31/12/1988 per il settore dell’impresa, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102, c. 1-2, TUIR); la deduzione richiede che l’ammortamento sia imputato a conto economico.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP parte dal valore meno i costi della produzione del conto economico: gli ammortamenti delle sottovoci B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio, senza i coefficienti del decreto ministeriale, che valgono per l’IRES (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.
Ammortamento imballaggi durevoli: esempio di contabilizzazione
Un’azienda di bevande acquista il 1° luglio 2025 casse a rendere per 10.000 euro più IVA, ammortizzate al 20%: quota annua 2.000 euro. Nel giugno 2026 elimina le casse perse o danneggiate.
Gli imballaggi durevoli riutilizzabili si ammortizzano in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) in base alla vita utile e ai cicli d'uso; gli imballaggi a perdere sono costi di materiali in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
Principi contabili (OIC)
Ammortamento
L’OIC 16 chiede di ripartire il valore da ammortizzare, cioè il costo al netto del valore residuo, lungo la vita utile del bene, che riflette l’uso economico e non i coefficienti fiscali. L’ammortamento comincia quando il bene è disponibile e pronto per l’uso e prosegue anche se il bene è temporaneamente inutilizzato; il metodo è di regola a quote costanti.
Vita utile e componenti
La vita utile si riesamina a ogni chiusura: se cambia, il valore residuo si ripartisce sul nuovo periodo a partire dall’esercizio del cambiamento, senza correzioni retroattive, con motivazione in nota integrativa. Le componenti con vita utile sensibilmente diversa si ammortizzano separatamente. Nel primo esercizio si può ammortizzare la metà dell’aliquota solo se il risultato non si discosta in modo significativo dal calcolo dalla data di disponibilità.
Cessione ed eliminazione
Alla cessione si registra prima la quota di ammortamento fino alla data dell’atto, poi si elimina il costo con il relativo fondo: la differenza rispetto al prezzo è una plusvalenza in A.5 (altri ricavi e proventi) o una minusvalenza in B.14 (oneri diversi di gestione). Il bene eliminato senza corrispettivo genera una minusvalenza pari al valore residuo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Modifiche dei criteri di ammortamento. La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 2, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le quote di ammortamento dei beni materiali sono deducibili in misura non superiore ai coefficienti del D.M. 31/12/1988 per il settore dell’impresa, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102, c. 1-2, TUIR); la deduzione richiede che l’ammortamento sia imputato a conto economico. Se il bilancio ammortizza di più, l’eccedenza si riprende in dichiarazione e si recupera negli anni successivi; se ammortizza di meno, non si può dedurre la differenza. L’ammortamento inizia quando il bene è disponibile e pronto per l’uso. Per i beni nuovi 4.0 e per gli impianti di autoproduzione di energia rinnovabile, investiti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, spetta una maggiorazione extracontabile del costo ai soli fini delle imposte sui redditi (180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10, 50% da 10 a 20), con comunicazioni e certificazioni sulla piattaforma del GSE (L. 199/2025, art. 1, c. 427-436).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP parte dal valore meno i costi della produzione del conto economico: gli ammortamenti delle sottovoci B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio, senza i coefficienti del decreto ministeriale, che valgono per l’IRES (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997). Per le società di persone e le imprese individuali senza opzione per il bilancio valgono le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.
Ammortamento anticipato
L’ammortamento anticipato, che permetteva di dedurre quote maggiori nei primi esercizi, non è più previsto ai fini fiscali: la quota deducibile non supera quella dei coefficienti ministeriali, e un ammortamento di bilancio più alto genera una ripresa in aumento.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 102 (ammortamento dei beni materiali) diventa l’art. 111; l’art. 101 (minusvalenze, sopravvenienze e perdite) diventa l’art. 110.
Casse a rendere eliminate per perdita
Un’azienda di bevande acquista il 1° luglio 2025 casse a rendere per 10.000 euro più IVA, ammortizzate al 20%: quota annua 2.000 euro. Nel giugno 2026 elimina le casse perse o danneggiate.
1. Fattura di acquisto e ingresso del bene - 1° luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) | 10.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 2.200,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 12.200,00 |
| Totale | 12.200,00 | 12.200,00 |
La fattura si registra al costo: l’IVA è interamente detraibile e non entra nel costo; il bene è in funzione dal 1° luglio 2025.
2. Pagamento del fornitore - 31 luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 12.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.200,00 |
| Totale | 12.200,00 | 12.200,00 |
3. Ammortamento dell’esercizio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento imballaggi durevoli (B.10.b) | 1.000,00 | - |
| Fondo ammortamento (B.II, in diretta riduzione) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Il bene è in funzione da sei mesi: la quota è metà di quella annua (2.000,00 euro), coerente con il criterio civilistico e con la riduzione a metà del primo anno ammessa dal fisco.
4. Ammortamento fino all’eliminazione - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento imballaggi durevoli (B.10.b) | 1.000,00 | - |
| Fondo ammortamento (B.II, in diretta riduzione) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Prima dell’eliminazione si rileva la quota fino alla data dello smaltimento.
5. Eliminazione del bene - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo ammortamento (B.II, in diretta riduzione) | 2.000,00 | - |
| Minusvalenze da alienazione di beni (B.14) | 8.000,00 | - |
| Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Il valore residuo diventa una minusvalenza; il costo residuo di un bene eliminato dal ciclo produttivo è deducibile.
Controlli prima della dichiarazione
- Registro dei beni ammortizzabili. Aggiornare il registro o il libro inventari con costo, coefficiente, quota dell’anno e fondo.
- Data di entrata in funzione. Ammortizzare dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, e non dalla data della fattura o del pagamento.
- Quota civile e quota fiscale. Confrontare la quota di bilancio con quella dei coefficienti e riprendere l’eventuale eccedenza, con le imposte anticipate.
- Perdite fisiologiche. Stimare le perdite e rettificare il valore al cambio di inventario.
Errori ricorrenti
Imballaggi a perdere capitalizzati
Sono costi in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
Ammortamento dalla data del pagamento o della fattura
La quota parte dall’entrata in funzione, quando il bene è disponibile e pronto per l’uso.
Ammortamento anticipato
Non è più ammesso ai fini fiscali: la quota eccedente i coefficienti si riprende in dichiarazione.
