La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026, interviene di nuovo sul contenzioso delle fideiussioni bancarie costruite sullo schema unico predisposto dall’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, già dichiarate parzialmente nulle dalla precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021. La nuova decisione, resa su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa, scioglie tre nodi che la sentenza del 2021 non aveva affrontato: fino a quando il provvedimento sanzionatorio di Banca d’Italia n. 55/2005 vale da solo come prova dell’intesa anticoncorrenziale tra le banche, se la nullità riguardi anche le fideiussioni specifiche e non solo quelle omnibus, e cosa succede alla decadenza del creditore quando la fideiussione contiene la clausola di pagamento a prima richiesta. Il risultato è un impianto più selettivo, che riduce gli automatismi favorevoli ai garanti affermatisi in una parte della giurisprudenza di merito dopo il 2021 e impone, nella maggior parte dei casi, una verifica concreta delle circostanze. Ne sono interessati i garanti che hanno sottoscritto una fideiussione bancaria, le banche creditrici, e i professionisti che li assistono in giudizio, specie quando la garanzia è stata firmata fuori dal periodo 2002-2005 o riguarda uno specifico debito anziché l’intero rapporto di conto corrente.
- CLAUSOLE COLPITE DALLA NULLITÀIl Precedente del 2021: La Nullità Parziale
Per capire la portata della sentenza del 2026 occorre ripartire da quella del 2021. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d’Italia, allora ancora titolare delle funzioni di vigilanza sulla concorrenza nel settore creditizio, accertò che alcune banche associate all’ABI avevano applicato in modo uniforme uno schema contrattuale di fideiussione omnibus (la garanzia che copre tutte le obbligazioni, presenti e future, di un debitore verso la banca) contenente tre clausole segnalate come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287: la clausola di reviviscenza, che fa rivivere la garanzia anche se un pagamento del debitore viene poi revocato; la clausola di sopravvivenza, che mantiene in vita la fideiussione oltre i termini ordinari di decadenza; la clausola di deroga all’articolo 1957 del codice civile, che estende o elimina il termine entro cui la banca deve agire contro il debitore principale per non perdere il diritto di rivalersi sul garante.
Le Sezioni Unite del 2021 stabilirono che le fideiussioni costruite su quello schema sono nulle, ma non nella loro interezza: la nullità colpisce soltanto le clausole che riproducono lo schema censurato, in base alla regola generale dell’articolo 1419, primo comma, del codice civile, secondo cui la nullità di singole clausole non si estende all’intero contratto se le parti lo avrebbero comunque concluso senza di esse. Il resto della garanzia, compreso l’obbligo principale di pagamento, resta valido. Questo principio ha aperto un contenzioso molto ampio, perché gran parte delle fideiussioni bancarie in circolazione, anche di anni successivi al 2005, riproduceva le stesse tre clausole.
- QUESTIONI DEL RINVIO PREGIUDIZIALEIl Vuoto Lasciato dal 2021: Cosa Restava Da Chiarire
Buona parte della giurisprudenza di merito, negli anni successivi alla sentenza del 2021, aveva applicato la nullità delle tre clausole in modo pressoché automatico a qualunque fideiussione le contenesse, a prescindere dalla data di sottoscrizione e dal fatto che si trattasse di una garanzia omnibus o riferita a un debito specifico. Le Sezioni Unite n. 24825/2026 chiariscono che questa estensione non trovava in realtà fondamento nella sentenza del 2021: le questioni sul valore probatorio del provvedimento Banca d’Italia fuori dal periodo 2002-2005, e sull’applicabilità della nullità alle fideiussioni specifiche, non erano mai state effettivamente decise nel 2021, per quanto una parte della giurisprudenza le avesse considerate implicitamente risolte.
La nuova pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, lo strumento che consente a un giudice di merito, di fronte a una questione di diritto seria e destinata a riproporsi in numerose controversie, di chiederne direttamente la soluzione alla Cassazione prima di decidere la causa. Il rinvio è stato sollevato dal Tribunale di Siracusa in due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a fideiussioni specifiche sottoscritte anni dopo la chiusura dell’istruttoria di Banca d’Italia, e proprio per questo cadevano fuori dal perimetro già coperto dalla decisione del 2021.
- LIMITE TEMPORALE DELLA PROVA ABIProva Privilegiata Solo per il Periodo 2002-2005
Il primo chiarimento riguarda l’arco temporale in cui il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 può essere usato come prova, da solo, dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra le banche. Le Sezioni Unite precisano che questo valore di “prova privilegiata” vale esclusivamente per le fideiussioni sottoscritte nel periodo 2002-2005, cioè l’arco temporale effettivamente coperto dall’istruttoria dell’Autorità. Per le garanzie firmate prima o dopo quel periodo, il provvedimento non perde rilevanza, ma degrada a semplice elemento di prova, sia pure con quella che la Corte definisce un’elevata attitudine probatoria, che il giudice deve valutare insieme ad altri elementi istruttori del caso concreto.
La Cassazione esclude che l’accertamento amministrativo del 2005 possa essere trattato come una fotografia statica, valida senza limiti di tempo: più ci si allontana dal periodo esaminato da Banca d’Italia, meno il provvedimento dimostra da solo l’esistenza dell’intesa. Per le fideiussioni firmate prima del 2002, il giudice dovrà verificare se già esisteva una prassi bancaria uniforme coincidente con lo schema poi censurato; per quelle successive al 2005, dovrà valutare l’eventuale prosecuzione nel tempo degli effetti dell’intesa, tenendo conto dei fisiologici tempi con cui una pratica commerciale scorretta tende a esaurirsi. In ogni caso, resta sempre possibile per la banca dimostrare che, nel caso specifico, la fideiussione è stata frutto di una trattativa individuale e libera, e non della semplice adesione a un modulo prestampato.
- ESTENSIONE DELL’INTESA DA PROVAREFideiussioni Specifiche: L’Onere Della Prova Si Sposta
Il secondo chiarimento riguarda il tipo di garanzia. Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 riguardava testualmente le sole fideiussioni omnibus, quelle che garantiscono tutte le obbligazioni presenti e future di un debitore verso la banca. Le Sezioni Unite osservano che l’accertamento anticoncorrenziale si riferiva alla diffusione uniforme di quello specifico schema contrattuale, non alla semplice presenza delle tre clausole controverse in un contratto di garanzia diverso, come la fideiussione specifica, che copre un’obbligazione determinata anziché l’intero rapporto di conto corrente.
Per le fideiussioni specifiche, quindi, chi eccepisce la nullità (di norma il garante convenuto in giudizio dalla banca) ha l’onere di provare, con qualsiasi mezzo istruttorio, incluso l’ordine di esibizione al giudice, che l’intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d’Italia si sia estesa anche a quella tipologia di garanzia. Il provvedimento del 2005 vale anche qui come semplice elemento di prova, non autosufficiente. La Corte introduce però un temperamento: se le tre clausole risultano standardizzate anche nelle fideiussioni specifiche, cioè inserite in modo uniforme senza una trattativa individuale, non è necessario dimostrare che le banche avessero l’intenzione specifica di restringere la concorrenza. Questo attenua, ma non elimina, l’onere probatorio che grava su chi chiede la nullità.
- RICHIESTA TEMPESTIVA AL GARANTEPagamento a Prima Richiesta: la Decadenza Non Scatta
Il terzo chiarimento riguarda una clausola molto diffusa nella prassi bancaria e distinta dalle tre censurate nel 2005: la clausola di pagamento “a prima richiesta”, che consente alla banca di ottenere il pagamento dal garante senza dover prima escutere il debitore principale né dimostrare condizioni specifiche. Questa clausola assolve una funzione di rafforzamento del credito ed è cosa diversa dalla clausola che deroga ai termini di decadenza dell’articolo 1957 del codice civile, quest’ultima nulla in quanto riproduttiva dello schema ABI censurato.
Le Sezioni Unite chiariscono che la nullità della clausola di deroga fa rivivere i termini di decadenza ordinari previsti dall’articolo 1957 c.c., ma non travolge le modalità semplificate di recupero del credito proprie della clausola a prima richiesta: sono due clausole con funzioni distinte, e la reviviscenza dei termini di decadenza resta compatibile con il mantenimento delle modalità di recupero più snelle. In pratica, per evitare la decadenza quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, alla banca basta inviare al garante, entro i termini di legge, un’istanza stragiudiziale di pagamento: non è necessario avviare un’azione giudiziale entro lo stesso termine, come invece richiederebbe l’applicazione letterale dell’articolo 1957 c.c. in assenza di quella clausola.
- ISTRUTTORIA SULLA SINGOLA GARANZIAUn Quadro Più Selettivo per il Contenzioso
Nel complesso, i tre principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 24825/2026 restringono gli automatismi probatori che si erano consolidati in una parte della giurisprudenza di merito successiva al 2021. Soprattutto per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005, la nullità non discende più dalla semplice presenza delle tre clausole, ma richiede un accertamento concreto sull’effettiva riconducibilità della singola garanzia all’intesa o alla pratica anticoncorrenziale. Si tratta di un impianto tendenzialmente più favorevole alla posizione delle banche rispetto all’assetto che si era andato consolidando in una parte della giurisprudenza di merito dopo la sentenza del 2021.
Questo non significa che le fideiussioni modello ABI tornino ad essere considerate valide senza eccezioni: la nullità delle tre clausole censurate resta ferma per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005, e resta possibile anche fuori da quel perimetro, a condizione di fornire elementi di prova ulteriori rispetto al solo provvedimento amministrativo del 2005. Cambia soprattutto il livello di istruttoria che garanti e banche devono affrontare in giudizio.
- CONTRATTI COEVI E RICHIESTE INVIATECosa Devono Verificare Garanti e Banche
Per chi ha prestato una fideiussione bancaria e intende contestarne clausole considerate nulle, la sentenza indica alcuni passaggi da percorrere prima di avviare o proseguire un contenzioso. Occorre anzitutto verificare la data di sottoscrizione della garanzia: se ricade nel periodo 2002-2005 e la fideiussione è omnibus, il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 resta prova privilegiata e la posizione del garante è più solida. Se la data cade fuori da quel periodo, servono elementi ulteriori, come altre fideiussioni dello stesso periodo con le stesse clausole standardizzate, la testimonianza di chi ha negoziato il contratto, o la richiesta al giudice di ordinare alla banca l’esibizione di modelli contrattuali coevi.
Va inoltre distinto se la garanzia sia omnibus o specifica, perché nel secondo caso l’onere di provare l’estensione dell’intesa anticoncorrenziale ricade sul garante in modo più marcato. Le banche, dal canto loro, devono verificare se le fideiussioni in portafoglio contengano la clausola di pagamento a prima richiesta accanto a quella di deroga all’articolo 1957 c.c.: in presenza di entrambe, un’istanza stragiudiziale tempestiva, documentata e inviata al garante nei termini di legge resta sufficiente a evitare la decadenza, anche se la clausola di deroga viene dichiarata nulla in giudizio.
| Situazione | Valore del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 |
|---|---|
| Fideiussione omnibus sottoscritta nel periodo 2002-2005 | Prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale |
| Fideiussione omnibus sottoscritta prima del 2002 o dopo il 2005 | Elemento di prova non autosufficiente: va verificata prassi pregressa o proiezione dinamica dell’intesa |
| Fideiussione specifica, qualunque sia il periodo | Elemento di prova non autosufficiente: onere di provare l’estensione dell’intesa a carico di chi eccepisce la nullità |
| Clausola di pagamento a prima richiesta presente | La decadenza si evita con una semplice istanza stragiudiziale, anche se la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla |
