In sei anni le imprese italiane hanno ricevuto un numero insolitamente elevato di contributi pubblici straordinari: dapprima l’emergenza sanitaria, poi la crisi energetica, l’alluvione dell’Emilia Romagna, la guerra in Ucraina e, ora, i piani di transizione tecnologica ed energetica varati dalla legge di bilancio 2026. Sono misure molto diverse fra loro quanto a finalità, importi e platea dei beneficiari, eppure condividono quasi sempre uno stesso tratto fiscale: l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, stabilita in modo esplicito dalla norma istitutiva. Questo articolo ripercorre la casistica principale, dai contributi Covid tuttora sotto controllo fino alle misure in vigore nel 2026, chiarendo perché questi fondi rispondono a una logica fiscale diversa da quella ordinaria dei contributi in conto capitale, quali rischi comporta un’indebita percezione e quali adempimenti restano da osservare per chi utilizza i crediti d’imposta oggi vigenti.
- ESENZIONE DA VERIFICARE NELLA LEGGEPerché il fondo perduto spesso non paga imposte
Come regola generale, il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che i contributi incassati dalle imprese concorrano alla formazione del reddito: quelli in conto esercizio come ricavi ordinari ai sensi dell’art. 85, quelli in conto capitale come sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b). Su questa distinzione fra le diverse categorie di contributi ordinari, sulla tassazione di quelli in conto capitale e sulla riforma che dal 2024 ne ha eliminato la rateizzazione quinquennale, questo blog ha già dedicato un approfondimento a parte, a cui si rimanda per l’inquadramento generale.
I contributi a fondo perduto e i crediti d’imposta collegati a emergenze o a piani di incentivazione settoriale seguono, invece, una logica differente. Quasi tutti i provvedimenti che li hanno istituiti, dal Decreto Rilancio del 2020 fino alle misure della legge di bilancio 2026, contengono una clausola di esclusione esplicita: il contributo non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi, resta estraneo al rapporto fra ricavi e componenti negativi previsto dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (la norma che proporziona ai ricavi imponibili la deduzione dei costi promiscui e degli interessi passivi) e non concorre alla base imponibile IRAP. Questa clausola non discende dalla natura ordinaria del contributo secondo le categorie del TUIR, ma da una scelta politica del legislatore, riproposta decreto dopo decreto: in sua assenza, un contributo a fondo perduto sarebbe tassato come le altre sopravvenienze attive o come ricavo, a seconda della finalità dell’erogazione. Per questo ogni misura va controllata singolarmente nel proprio testo istitutivo, senza presumere che l’esenzione operi per analogia in automatico.
- AIUTI DURANTE LE CHIUSURE COVIDI fondi che hanno segnato il 2020-2021
Il primo contributo a fondo perduto dell’emergenza sanitaria, ed anche il più noto, è quello previsto dall’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il Decreto Rilancio), convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77. Vi potevano accedere i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, purché il fatturato di aprile 2020 risultasse inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. L’importo si otteneva applicando al calo di fatturato una percentuale decrescente: 20% per chi aveva ricavi fino a 400.000 euro, 15% fra 400.000 euro e un milione di euro, 10% fra un milione e 5 milioni di euro, con un minimo garantito di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Come per tutte le misure successive, il contributo restava fuori dalla base imponibile IRES e da quella IRAP.
A questo primo intervento se ne sono aggiunti altri, nel corso del 2020 e del 2021, rivolti a settori specifici o a nuove fasi dell’emergenza. Con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono arrivati un contributo per la filiera della ristorazione destinato all’acquisto di prodotti agroalimentari, anche a denominazione protetta, e un secondo contributo per gli esercenti commerciali nei centri storici dei grandi comuni turistici, penalizzati dal calo delle presenze straniere. Il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (il Decreto Natale) ha riconosciuto, ai soggetti della ristorazione colpiti dalle nuove restrizioni natalizie, un ulteriore contributo dello stesso importo già percepito con il Decreto Rilancio. Infine il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, aveva previsto un contributo per gli operatori dei centri commerciali interessati dalle chiusure disposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, poi abrogato dal 2021 con il cosiddetto Decreto Sostegni.
- ALTERNATIVE TRA I SOSTEGNI DEL 2021I tre contributi del 2021
Il 2021 ha portato la stagione più articolata di contributi a fondo perduto, con tre provvedimenti principali sovrappostisi e integratisi via via. Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito con la legge 21 maggio 2021, n. 69, ha riconosciuto un contributo ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, sempre che il fatturato medio mensile del 2020 risultasse inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. I chiarimenti applicativi su questa misura, compreso il meccanismo alternativo che permetteva di scegliere, in luogo dell’accredito diretto, un credito d’imposta da compensare tramite modello F24, sono arrivati con la Circolare dell’Agenzia delle entrate 14 maggio 2021, n. 5/E.
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha poi introdotto tre contributi alternativi fra loro: uno di conferma, per chi aveva già ottenuto quello del Decreto Sostegni; un secondo, calcolato sul calo del fatturato medio mensile fra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto al periodo precedente, con percentuali fra il 20% e il 90% a seconda della fascia di ricavi e a seconda che si fosse già beneficiato o meno del primo contributo; un terzo, riservato a chi aveva registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020 rispetto al 2019, con soglia di accesso stabilita da un decreto ministeriale attuativo. In nessuno dei tre casi l’importo massimo per singola impresa poteva superare i 150.000 euro, e come nella misura precedente restava disponibile la scelta fra accredito diretto e credito d’imposta compensabile.
- RECUPERO DELLE SOMME NON SPETTANTICosa rischia chi ha incassato indebitamente
Chi ha percepito, in tutto o in parte, un contributo Covid non spettante si espone tuttora a conseguenze penali e amministrative, perché i termini di accertamento su quegli anni d’imposta sono ben lungi dall’essere tutti scaduti. L’art. 316-ter del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi ottiene indebitamente erogazioni pubbliche presentando dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettendo informazioni dovute. Quando la somma indebitamente percepita non supera i 3.999,96 euro, la sanzione penale non scatta e resta solo quella amministrativa, compresa fra 5.164 euro e 25.822 euro, comunque contenuta entro il triplo del beneficio ottenuto.
Per i contributi legati a comparti specifici, come quello per la filiera della ristorazione, l’indebita percezione può comportare, oltre al recupero della somma, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante, da versare tramite modello F24 senza possibilità di compensazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di recupero. Anche quando l’attività d’impresa cessa dopo l’erogazione, resta in capo a chi ha firmato l’istanza l’obbligo di conservare la documentazione giustificativa e di rispondere, in solido con il beneficiario, di eventuali recuperi successivi: una conseguenza che chi ha chiuso l’attività tende spesso a sottovalutare, ritenendo così esaurito ogni rapporto con l’amministrazione.
- AIUTI PER GUERRA E CALAMITÀAlluvione, Ucraina e crisi energetica
Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, il modello del contributo a fondo perduto non tassato è stato riproposto per altre crisi. L’art. 18 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con la legge 15 luglio 2022, n. 91, ha istituito un fondo per le piccole e medie imprese danneggiate dalle ripercussioni economiche della crisi ucraina, riservato a chi aveva realizzato con Ucraina, Federazione russa e Bielorussia almeno il 20% del proprio fatturato e aveva subito, insieme, un aumento dei costi di approvvigionamento e un calo del fatturato di almeno il 30%. Il contributo, calcolato con percentuali del 60% o del 40% a seconda della fascia di ricavi, non poteva superare i 400.000 euro per beneficiario ed era soggetto ai limiti UE sugli aiuti di Stato per l’emergenza bellica.
Per i territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, l’art. 1, commi 435-442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha messo a punto un sistema articolato di contributi diretti fino a 20.000 euro per i privati e 40.000 euro per le attività economiche, oltre a un credito d’imposta collegato ai finanziamenti bancari agevolati sottoscritti per la ricostruzione, con garanzia dello Stato fino a 700 milioni di euro complessivi. Sempre la legge di bilancio 2024, all’art. 1, comma 443, ha istituito un fondo per le emergenze in agricoltura, con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, pensato per sostenere gli investimenti delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura colpite da eventi imprevedibili.
- INVESTIMENTI AD ALTO CONSUMOIl nuovo credito d’imposta
Capitolo a sé quello delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le cosiddette imprese energivore. Già nel 2022, di fronte all’impennata dei prezzi legata alla crisi energetica, il legislatore aveva riconosciuto loro un credito d’imposta straordinario, pari al 20% delle spese per l’energia elettrica del primo trimestre e al 25% di quelle del secondo trimestre: le modalità applicative, compreso l’utilizzo esclusivamente in compensazione tramite F24 senza i consueti limiti annuali di compensabilità, sono state chiarite dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate 13 maggio 2022, n. 13/E.
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 962-965) ha introdotto, per le imprese energivore e gasivore, una nuova misura modellata questa volta sullo schema del credito Transizione 5.0: riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali, indicati negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, realizzati nel 2025 dalle imprese regolarmente iscritte negli elenchi CSEA (la Cassa per i servizi energetici e ambientali) delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale. Il credito segue aliquote del 35%, con maggiorazioni al 40% e al 45% quando i risparmi energetici sono più elevati, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e si determina con le stesse regole tecniche dell’art. 38, commi 4-8, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19. Il tetto di spesa complessivo per il 2026 è di 10 milioni di euro: un plafond contenuto, che consiglia alle imprese interessate di muoversi senza indugi non appena saranno resi noti i criteri attuativi del decreto interministeriale ancora atteso.
- INVESTIMENTI NELLE AREE AGEVOLATELa proroga per il Mezzogiorno
Prosegue con continuità, anche nella legge di bilancio 2026, il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno, introdotto dall’art. 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124. Dopo la proroga al 2025 disposta dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 485-491), l’art. 1, commi 438-452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ne ha esteso l’applicazione agli anni dal 2026 al 2028, allargando per la prima volta l’ambito territoriale, oltre alle tradizionali regioni del Mezzogiorno, anche alle zone assistite di Marche e Umbria. Le risorse stanziate ammontano a 2.300 milioni di euro per il 2026, a 1.000 milioni di euro per il 2027 e a 750 milioni di euro per il 2028.
Alle imprese che, nel 2025, hanno presentato fra il 18 novembre e il 2 dicembre la comunicazione integrativa attestante il completamento degli investimenti, spetta inoltre un contributo aggiuntivo, sempre sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% del credito già riconosciuto in base alla prima comunicazione, a meno che quegli stessi investimenti non abbiano già beneficiato del credito Transizione 5.0. Le imprese che programmano nuovi investimenti nel triennio 2026-2028 devono comunicare all’Agenzia delle entrate, secondo un calendario che si ripete ogni anno fra la fine di marzo e la fine di maggio, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e di quelle programmate, per poi confermarne il completamento con una comunicazione integrativa a ridosso della scadenza dell’anno di riferimento, pena la decadenza dal beneficio. È stato inoltre prorogato agli stessi anni il credito d’imposta riservato alle imprese insediate nelle zone logistiche semplificate.
- INVESTIMENTI AGRICOLI E DELLA PESCAIl credito d’imposta 40%
Per il settore primario, la legge di bilancio 2025 aveva già prorogato al 2025 il credito d’imposta ZES Agricoltura, con uno stanziamento di 50 milioni di euro (art. 1, commi 544-546, legge n. 207/2024), destinato alle imprese della produzione agricola primaria, della pesca e dell’acquacoltura operanti nelle aree della ZES unica. La legge di bilancio 2026 vi ha affiancato una misura distinta e più ampia: l’art. 1, commi 454-459, della legge n. 199/2025 riconosce un credito d’imposta del 40% sugli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi indicati negli allegati IV e V della stessa legge, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, fino a un massimo di 1 milione di euro di investimenti per impresa (con un credito teorico massimo, dunque, di 400.000 euro). Il limite complessivo di spesa è fissato in 2,1 milioni di euro per ciascuno dei tre anni dal 2026 al 2028: una dotazione che, a differenza dei grandi crediti Transizione 4.0 e 5.0, rende plausibile un esaurimento rapido delle risorse anche a fronte di investimenti relativamente contenuti; conviene quindi programmare la richiesta con anticipo rispetto all’apertura dei termini, attesi con apposito decreto interministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
- CREDITO PER I PROGETTI ESCLUSIIl salvagente del 2026
Il credito d’imposta Transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, per gli investimenti realizzati nel 2024 e nel 2025 collegati a una riduzione dei consumi energetici, ha visto esaurirsi in anticipo le risorse disponibili: le imprese che avevano presentato comunicazioni preventive tecnicamente ammissibili fra il 7 e il 27 novembre 2025, quando il Ministero delle imprese e del made in Italy ha dichiarato chiuso lo sportello, sono rimaste senza credito pur avendo il progetto approvato.
Per porre rimedio a questa situazione, l’art. 8 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con la legge 22 maggio 2026, n. 88, ha istituito un credito d’imposta a favore di queste imprese cosiddette esodate, fissato inizialmente al 35% del credito richiesto entro un plafond di 537 milioni di euro. Un successivo intervento correttivo, il decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, ha ampliato in modo significativo la dotazione, portandola a circa 1.302,3 milioni di euro, innalzando di conseguenza la percentuale di credito effettivamente riconosciuto alle imprese escluse fino all’89,77% del credito originariamente maturato per gli investimenti in beni strumentali e per le spese di formazione. Le circa 7.400 imprese coinvolte devono utilizzare il credito, identificato dal codice tributo dedicato, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026: un termine stretto, che rende opportuno verificare senza indugio l’importo comunicato dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e programmare per tempo l’utilizzo in compensazione, senza rimandare agli ultimi mesi dell’anno.
- FASCICOLO E COMPENSAZIONE PER MISURAIrrilevanza fiscale e adempimenti pratici
Al di là delle differenze fra le singole misure, alcune regole tornano con costanza in quasi tutti i contributi a fondo perduto e nei crediti d’imposta esaminati in questo articolo. La prima è l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP: un’esenzione da verificare sempre nel testo della norma istitutiva, perché non è un principio generale del sistema fiscale ma una scelta puntuale, ripetuta decreto per decreto. La seconda riguarda le modalità di utilizzo: quando la misura assume la forma del credito d’imposta, il canale è quasi sempre soltanto la compensazione tramite modello F24, spesso senza i limiti generali di compensabilità di 250.000 euro annui previsti dall’art. 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e di 2 milioni di euro previsti dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che invece si applicano alla generalità degli altri crediti agevolativi.
La terza regola comune riguarda la documentazione: ogni misura richiede la conservazione delle fatture, delle certificazioni tecniche (dove previste, come per gli investimenti Transizione 5.0 e i crediti energivori) e delle comunicazioni telematiche trasmesse all’Agenzia delle entrate o al GSE, per un periodo che non si esaurisce con l’utilizzo del credito ma si protrae fino alla scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Chi gestisce oggi un’impresa beneficiaria di più misure, magari accumulate negli anni fra Covid, energia e transizione tecnologica, farebbe bene a tenere un fascicolo separato per ciascun contributo, con gli estremi normativi, l’importo, le condizioni di accesso verificate al momento della domanda e la prova dell’utilizzo: solo così potrà rispondere con rapidità a un’eventuale richiesta di controllo, anche a distanza di anni dall’incasso.
| Misura | Periodo | Norma istitutiva | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Contributo Decreto Rilancio | 2020 | Art. 25, D.L. n. 34/2020 | Fino al 20% del calo fatturato aprile |
| Contributi Decreto Sostegni e Sostegni bis | 2021 | D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021 | Fino al 90% del calo fatturato, max 150.000 euro |
| Credito energivori crisi energetica | 2022 | D.L. n. 50/2022 e D.L. n. 17/2022 | 20-25% della spesa energetica |
| Contributo crisi Ucraina | 2022 | Art. 18, D.L. n. 50/2022 | Fino al 60% del calo fatturato, max 400.000 euro |
| Contributi alluvione 2023 | 2023-2026 | L. n. 213/2023, art. 1, commi 435-442 | Fino al 100% del danno, max 40.000 euro |
| Transizione 5.0 | 2024-2025 | Art. 38, D.L. n. 19/2024 | Credito 35-45% investimenti |
| ZES Unica (esteso a Marche e Umbria) | 2026-2028 | L. n. 199/2025, art. 1, commi 438-452 | Credito d’imposta su investimenti Mezzogiorno |
| Agricoltura e pesca 4.0 | 2026-2028 | L. n. 199/2025, art. 1, commi 454-459 | 40% investimenti, max 400.000 euro |
| Energivori 2026 | 2026 | L. n. 199/2025, art. 1, commi 962-965 | 35-45% investimenti su 10 milioni di plafond |
| Esodati Transizione 5.0 | 2026 | D.L. n. 38/2026, corretto da D.L. n. 42/2026 | 89,77% del credito maturato |
