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Gli strumenti finanziari derivati sono sempre più diffusi tra le imprese, non soltanto tra gli operatori del settore finanziario, come strumenti di gestione del rischio di tasso, di cambio o di prezzo delle materie prime, ma anche, in alcuni casi, come strumenti di natura speculativa. Il loro trattamento fiscale nel reddito d’impresa dei soggetti IRES è disciplinato dall’articolo 112 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), riscritto dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017, in vigore dal primo marzo 2017. Si tratta di una disciplina complessa, che intreccia le regole di rappresentazione contabile con criteri fiscali autonomi, distinguendo nettamente il trattamento dei derivati di copertura da quello dei derivati speculativi, e che negli ultimi anni è stata oggetto sia di interventi della riforma IRES sia di importanti pronunce della Cassazione sul tema dell’inerenza.

- CONTRATTI E FINALITÀ ECONOMICADefinizione e Tipologie di Strumenti Finanziari Derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dal valore di un’altra attività sottostante, che può essere di natura finanziaria, come i titoli azionari, i tassi di interesse o i tassi di cambio, oppure di natura reale, come le materie prime. Sul piano contabile, il principio internazionale IAS 32 individua tre caratteristiche che qualificano un contratto come derivato: il suo valore varia in funzione di una variabile sottostante (tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, merito di credito), a condizione che, se la variabile non è finanziaria, non sia specifica di una delle parti contrattuali; non richiede un investimento netto iniziale, o ne richiede uno inferiore rispetto ad altri contratti che offrono un’esposizione simile ai fattori di mercato; è regolato a una data futura. Il tratto distintivo del derivato è quindi l’incertezza del suo esito economico finale, che dipende dall’andamento futuro della variabile sottostante.

Dal punto di vista della finalità economica, un derivato può essere stipulato a scopo di copertura, quando è destinato a tutelare l’impresa dai rischi finanziari a cui è esposta (tipicamente il rischio di oscillazione dei tassi di interesse su un finanziamento a tasso variabile, oppure il rischio di cambio su crediti o debiti in valuta estera), oppure a scopo speculativo, quando manca un rischio sottostante specifico da coprire o quando la struttura contrattuale non è adeguata a realizzare un’effettiva copertura. La distinzione tra le due finalità non è indifferente: essa determina un trattamento fiscale sostanzialmente diverso, e per questo è stata ripetutamente scrutinata dalla giurisprudenza. La Cassazione, con la sentenza n. 19013 del 2017, ha individuato tre condizioni che un derivato deve rispettare contemporaneamente per assolvere a un’effettiva funzione di copertura: deve essere stato concepito con l’espresso fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente; deve sussistere una stretta correlazione tra le caratteristiche dello strumento finanziario e quelle dell’oggetto coperto; l’intermediario deve avere adottato procedure e misure di controllo interne idonee a garantire il rispetto delle prime due condizioni.

Ai fini fiscali, l’articolo 112, comma 3, del TUIR considera strumenti finanziari derivati i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, i contratti di compravendita di titoli e i contratti di compravendita di valute, con esclusione, quindi, di altre tipologie contrattuali che pure la prassi finanziaria considera derivati ma che restano fuori dal perimetro applicativo specifico della norma.

- VALUTAZIONI ALLA CHIUSURA CONTABILELe Regole Generali di Concorso al Reddito

Il principio cardine della disciplina, contenuto nell’articolo 112, comma 2, del TUIR, stabilisce che partecipano alla formazione del reddito d’impresa dei soggetti IRES i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell’esercizio, quindi non soltanto quelli effettivamente realizzati. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la data di chiusura si identifica con il 31 dicembre. Si tratta di una deroga significativa al principio generale secondo cui le variazioni di valore meramente stimate non hanno rilevanza fiscale fino al realizzo: per i derivati, invece, anche i componenti da valutazione, non ancora chiusi, incidono sul reddito imponibile dell’esercizio.

La deducibilità dei costi da valutazione, tuttavia, non è illimitata: essa incontra un tetto pari alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione al momento della stipula (o al momento della chiusura dell’esercizio precedente, se il contratto era già in essere) e il relativo valore alla chiusura dell’esercizio corrente. Questo meccanismo limita l’impatto fiscale delle oscillazioni di valore riconoscendo solo la componente effettivamente maturata nel periodo, evitando che vengano dedotte perdite potenziali superiori alla variazione di valore realmente intervenuta nell’esercizio.

- SIMMETRIA CON LA POSIZIONE COPERTADerivati di Copertura: il Principio di Simmetria

Quando gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati per coprire attività o passività, oppure sono a loro volta coperti da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi, derivanti sia da valutazione sia da realizzo, formano il reddito secondo le stesse regole previste per i componenti delle attività o passività coperte o di copertura (articolo 112, comma 4, del TUIR). Si tratta di un principio di simmetria: il derivato di copertura segue lo stesso trattamento fiscale, in termini di competenza e di imputazione temporale, dell’elemento patrimoniale che copre, in modo da neutralizzare fiscalmente l’effetto della copertura stessa. Quando invece i derivati sono stipulati per coprire i rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono al reddito secondo lo stesso criterio di imputazione temporale degli interessi, seguendo la durata delle specifiche attività e passività coperte, oppure la durata del contratto derivato se la copertura riguarda insiemi di attività e passività anziché posizioni specifiche (articolo 112, comma 5, del TUIR).

La qualificazione di un derivato come strumento di copertura si fonda sulla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa (articolo 112, comma 6, del TUIR), e non su una valutazione meramente formale della finalità dichiarata nel contratto. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che la copertura deve essere specifica e non generica: la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 26 del 2013, ha ritenuto tassabili i proventi di contratti derivati di acquisto di valuta a termine quando la finalità di copertura non fosse correlata specificamente a un’operazione sottostante individuabile (per esempio l’acquisto di materie prime in valuta estera), qualificando in tal caso il contratto come speculativo e recuperando a tassazione i relativi proventi sulla base del tasso di cambio di fine esercizio.

- PROVA DEL LEGAME CON L’IMPRESAL’Inerenza dei Derivati non di Copertura: la Giurisprudenza più Recente

Il nodo più delicato, e più frequentemente oggetto di contenzioso, riguarda la deducibilità degli oneri connessi a contratti derivati, in particolare interest rate swap, stipulati da imprese che non operano nel settore creditizio o finanziario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12738 del 2018, aveva già escluso la deducibilità dei componenti negativi costituiti dagli accantonamenti per la copertura del rischio inerente a un interest rate swap, ritenendo mancante il requisito dell’inerenza dei costi sostenuti per la risoluzione anticipata di contratti su prodotti derivati. La giurisprudenza più recente ha confermato e rafforzato questo orientamento: con la sentenza n. 166 del 7 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la società non operante nel settore creditizio o finanziario, la quale intenda invocare l’articolo 112 del TUIR per dedurre componenti negativi legati a un interest rate swap, ha l’onere di allegare e di provare in modo puntuale che la finalità del contratto sia di coprire operazioni che attengono effettivamente all’esercizio dell’attività imprenditoriale. In assenza di questa prova specifica, gli accantonamenti per la copertura del rischio vanno esclusi dai componenti negativi del reddito, perché il costo non può ritenersi inerente sulla base della sola idoneità dell’operazione a produrre un reddito potenziale, dovendo invece essere riferibile in modo diretto all’oggetto dell’attività d’impresa, secondo il principio generale di inerenza dell’articolo 109 del TUIR. Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza di merito più recente, che ha esteso il sindacato di razionalità economica anche ai costi infragruppo derivanti da contratti swap, quando l’operazione sottostante non appaia coerente con il contesto economico e finanziario di mercato al momento della sua stipula.

- QUOTAZIONI E CAMBI DI FINE ANNOCriteri di Determinazione del Valore alla Fine dell’Esercizio

La valutazione dei diversi tipi di derivato alla chiusura dell’esercizio segue criteri differenziati. Per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati, italiani o esteri, si adotta l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio. Per i contratti di compravendita di titoli si assume il valore minimo dei titoli, secondo i criteri dettati dall’articolo 94, comma 4, lettere a) e b), del TUIR per la valutazione dei titoli in generale. Per i contratti di compravendita di valute si considera il tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell’esercizio, per le operazioni a pronti non ancora regolate, oppure il tasso di cambio a termine corrente alla stessa data, per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine. Nei casi non espressamente disciplinati, si applica il criterio residuale del valore normale, come definito dall’articolo 9, comma 4, lettera c), del TUIR.

- DERIVAZIONE DAI CRITERI IAS/IFRSLe Regole per i Soggetti IAS Adopter

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, secondo quanto previsto dal regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1606/2002, così come per i soggetti diversi dalle microimprese che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, vale il principio generale di derivazione rafforzata: sono fiscalmente deducibili i componenti negativi imputati a conto economico secondo le regole di rappresentazione e qualificazione previste dagli IAS, anziché secondo le regole specifiche e autonome dettate dall’articolo 112 del TUIR per i soggetti OIC adopter. Per questi soggetti, il principio contabile internazionale IFRS 9, che disciplina la classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari, prevede che l’impresa debba ridurre direttamente il valore contabile lordo dell’attività finanziaria quando non vi siano ragionevoli aspettative di recuperarla, integralmente o parzialmente, qualificando tale svalutazione come un caso di eliminazione contabile piuttosto che come una semplice rettifica di valore.

- VALORI FISCALI OLTRE IL BILANCIOLe Regole per le Microimprese

Le microimprese, individuate in base ai requisiti dimensionali previsti dall’articolo 2435-ter del codice civile, applicano in materia di strumenti derivati le disposizioni ordinarie dell’articolo 112, commi 2 e 3, del TUIR. Un aspetto peculiare, chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 121/E del 24 aprile 2020, riguarda il fatto che, pur non contabilizzando le plusvalenze da valutazione (in quanto le microimprese non sono tenute ad applicare i principi contabili OIC nella loro interezza per questa fattispecie), per esse rilevano comunque, ai fini fiscali, sia le minusvalenze sia le plusvalenze dei derivati speculativi, indipendentemente dal fatto che siano realizzate oppure derivino da una mera valutazione, e indipendentemente da ogni valutazione sull’inerenza dell’operazione rispetto all’attività svolta dall’impresa.

- DIVERGENZE CONTABILI DA RIALLINEAREIl Riallineamento dei Valori nella Riforma IRES del 2024

La riforma dell’IRES attuata con il decreto legislativo n. 192 del 2024, nell’ambito della più ampia delega per la riforma fiscale, è intervenuta anche sulla disciplina degli strumenti finanziari derivati sotto un duplice profilo. Da un lato, per la valutazione dei derivati operata secondo il previgente articolo 13-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto legge n. 244 del 2016 (nel testo antecedente alle modifiche), resta ferma la disciplina previgente fino all’estinzione dello strumento, in un’ottica di salvaguardia delle posizioni già in essere e di continuità applicativa. Dall’altro lato, la riforma ha introdotto un regime di riallineamento dei valori contabili e fiscali per gli strumenti finanziari derivati detenuti con finalità diversa dalla copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR: quando il regime di neutralità fiscale applicabile a questi strumenti genera divergenze tra i valori civilistici e quelli fiscalmente riconosciuti, tali divergenze possono essere riallineate, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e delle eventuali addizionali, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle nuove disposizioni. Si tratta di un tema che le imprese con posizioni rilevanti in strumenti derivati non di copertura, specie quelle di maggiori dimensioni, devono monitorare con attenzione nella predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, in coordinamento con il proprio consulente fiscale, data la complessità tecnica delle nuove regole di riallineamento e la loro interazione con la disciplina previgente ancora applicabile alle posizioni in essere.