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Ogni volta che un’impresa acquista un macchinario da un fornitore statunitense, vende merce a un cliente londinese o riceve un finanziamento in franchi svizzeri, si trova davanti a un’operazione in valuta estera: un’operazione, cioè, il cui valore economico è espresso in una moneta diversa dall’euro. Il bilancio, per legge, va redatto in euro (art. 2423, ultimo comma, del codice civile), quindi ogni importo in valuta estera deve essere convertito, prima al momento della rilevazione iniziale e poi, se non ancora regolato, alla chiusura dell’esercizio. Fino al 2023 esisteva una differenza importante tra le regole civilistiche, che imponevano di rivalutare crediti e debiti in valuta al cambio di fine anno, e le regole fiscali, che rinviavano la tassazione di quella rivalutazione al momento dell’incasso o del pagamento effettivo. Il decreto legislativo 30 dicembre 2024, n. 192, attuativo della riforma fiscale, ha cancellato questa differenza: le differenze di cambio da valutazione sono ora immediatamente rilevanti anche ai fini fiscali, a partire dai bilanci relativi al periodo d’imposta 2024. Questo articolo spiega come funziona la conversione in valuta secondo le regole contabili e come cambia, con la riforma, il loro trattamento fiscale.

- RILEVAZIONE AL CAMBIO STORICOCosa Sono le Operazioni in Valuta Estera

Il principio contabile OIC 26 definisce come operazioni in valuta estera tutte quelle compiute da un’impresa che redige il bilancio in euro, ma che sono espresse in una valuta diversa. Rientrano in questa categoria l’acquisto o la vendita di beni e servizi il cui prezzo è fissato in valuta estera, i finanziamenti attivi o passivi denominati in valuta, e l’acquisto di beni strumentali pagati in moneta straniera. La regola di fondo, fissata dall’articolo 2425-bis, comma 2, del codice civile, prevede che ricavi, proventi, costi e oneri relativi a queste operazioni vadano iscritti in bilancio al cambio corrente alla data in cui l’operazione si considera compiuta, cioè, a seconda dei casi, al momento della consegna del bene o del completamento del servizio. Questo primo valore di iscrizione, determinato al cambio storico, non viene più modificato in seguito per adeguare i ricavi o i costi già contabilizzati: le eventuali differenze di cambio che emergono in un secondo momento, per esempio al momento dell’incasso o alla chiusura dell’esercizio, vengono gestite separatamente, senza toccare la posta economica originaria.

- CREDITI E BENI: CAMBI DISTINTIPoste Monetarie e Non Monetarie: Una Distinzione Decisiva

Per capire come si valutano a fine anno le operazioni in valuta ancora aperte, occorre distinguere tra due categorie di attività e passività. Le poste monetarie sono quelle che comportano il diritto a incassare o l’obbligo di pagare, a una data futura, un importo di denaro determinato o determinabile: rientrano qui i crediti e i debiti commerciali o finanziari, le disponibilità liquide detenute su conti in valuta, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito. Le poste non monetarie, al contrario, non comportano questo diritto od obbligo di natura pecuniaria: sono le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e gli altri titoli che danno diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le rimanenze di magazzino, gli anticipi e i risconti attivi e passivi.

La distinzione non è solo teorica, perché comporta due criteri di valutazione opposti a fine esercizio. Le poste monetarie in valuta devono essere convertite al tasso di cambio a pronti (cioè quello applicabile per le transazioni immediate) rilevato alla data di chiusura dell’esercizio, e le differenze che ne derivano, positive o negative rispetto al cambio con cui erano state originariamente iscritte, vanno imputate al conto economico dell’esercizio, nella voce C17-bis, dedicata specificamente agli utili e alle perdite su cambi. Le poste non monetarie, invece, restano iscritte al tasso di cambio storico, cioè quello vigente al momento del loro acquisto: le variazioni successive del cambio non generano, di norma, una rilevazione autonoma in bilancio. Fanno eccezione i casi in cui il valore recuperabile del bene, alla luce anche della variazione del cambio, risulti durevolmente inferiore al costo iscritto: in questa ipotesi occorre operare una svalutazione, secondo le regole ordinarie previste per ciascuna categoria di immobilizzazioni o di attività dell’attivo circolante.

Utili e perdite realizzati e non realizzati

Il conto economico distingue, all’interno della voce C17-bis, gli utili e le perdite su cambi realizzati da quelli non realizzati. Sono realizzati gli utili e le perdite che derivano dalla conversione di attività e passività in valuta effettivamente regolate nel corso dell’esercizio, per esempio l’incasso di un credito espresso in dollari: in questo caso la differenza tra il cambio applicato all’incasso e quello di iscrizione iniziale del credito produce un utile o una perdita certi e definitivi. Sono invece non realizzati gli utili e le perdite che nascono dalla conversione di attività e passività non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio, come un credito verso un cliente estero che alla fine dell’anno risulta ancora da incassare: qui la differenza di cambio è solo una stima, basata sul tasso di chiusura, e potrebbe modificarsi, in aumento o in diminuzione, entro il momento dell’effettivo incasso.

Quando la valutazione a fine esercizio genera un utile netto su cambi non ancora realizzato, il codice civile impone una cautela ulteriore: l’eventuale utile netto va accantonato in un’apposita riserva di patrimonio netto, non distribuibile fino a quando l’utile non si realizza effettivamente (art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.). La regola è pensata per evitare che l’impresa distribuisca ai soci utili che, in realtà, sono ancora soggetti al rischio di oscillazione del cambio e potrebbero non concretizzarsi mai.

- VALUTAZIONI IMPONIBILI DAL 2024La Riforma del 2024: Fine del Doppio Binario Fiscale

Fino ai bilanci relativi al periodo d’imposta 2023, esisteva uno scarto significativo tra la disciplina contabile appena descritta e quella fiscale. L’articolo 110, comma 3, del TUIR, nella sua versione precedente alla riforma, stabiliva infatti che la valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di chiusura dell’esercizio non assumesse alcuna rilevanza ai fini fiscali: un’impresa poteva quindi trovarsi a iscrivere in bilancio un utile o una perdita su cambi non realizzato, con il relativo impatto sul risultato civilistico, senza che questo importo incidesse sul calcolo delle imposte dovute. La tassazione, in altre parole, restava sospesa fino al momento dell’effettivo incasso o pagamento, con la creazione di un doppio binario tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto che imponeva alle imprese di monitorare, anno dopo anno, variazioni temporanee da riconciliare in dichiarazione dei redditi attraverso appositi quadri del modello Redditi.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2024, n. 192, attuativo della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha abrogato il comma 3 dell’articolo 110 del TUIR proprio per eliminare questo disallineamento. Da quel momento, le differenze di cambio da valutazione, cioè quelle non ancora realizzate, contabilizzate a fine esercizio secondo i principi contabili adottati dall’impresa, diventano immediatamente rilevanti anche ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES. La nuova regola si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, già dal bilancio 2024. Per le differenze di cambio contabilizzate nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, la riforma ha previsto una regola transitoria: concorrono alla formazione del reddito imponibile del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, evitando salti d’imposta o duplicazioni nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Una conseguenza pratica di questa semplificazione riguarda la dichiarazione dei redditi: con l’allineamento tra valore contabile e valore fiscale, sono stati soppressi, a partire dal modello Redditi 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, i righi del quadro RF (in particolare RF28 e RF45) e i corrispondenti righi del quadro FC per i soggetti in trasparenza, che in precedenza servivano proprio a rettificare in aumento o in diminuzione il reddito per tenere conto delle differenze di cambio non ancora tassabili o deducibili. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo civilistico di accantonare in una riserva indisponibile l’eventuale utile netto su cambi non ancora realizzato: la riforma ha eliminato il disallineamento fiscale, non l’esigenza prudenziale che giustifica quella riserva sul piano patrimoniale.

- QUOTAZIONI PER CONVERTIRE IN EUROIl Cambio Rilevante per Costi e Ricavi: la Regola dell’Articolo 9 del TUIR

Al di là della rivalutazione di fine esercizio appena vista, resta invariata la regola di base per la conversione in euro dei singoli componenti di reddito espressi in valuta estera. L’articolo 110, comma 2, del TUIR rinvia, per la determinazione del cambio applicabile, ai criteri dell’articolo 9, comma 2, dello stesso Testo unico, salvo che sia diversamente stabilito: corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera si valutano secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, o, in mancanza di una quotazione per quel giorno, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo; se anche questo non è disponibile, si utilizza il cambio medio del mese in cui l’operazione è stata effettuata. È una regola pensata per la generalità delle operazioni che generano direttamente un componente di reddito, distinta da quella, appena vista, relativa alla rivalutazione delle poste monetarie ancora aperte a fine esercizio.

La norma ammette anche l’utilizzo di tassi di cambio alternativi, diversi da quelli ufficiali della Banca d’Italia, quando siano forniti da operatori internazionali indipendenti e utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle proprie operazioni in valuta, a condizione che la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili: una flessibilità utile per i gruppi multinazionali che adottano, per policy interna, un fornitore di quotazioni diverso da quello statale.

- CONTI, TITOLI E FILIALI ESTERECasi Applicativi Particolari

Alcune situazioni operative richiedono un approfondimento specifico, perché combinano le regole generali appena illustrate con discipline contabili proprie di determinate voci di bilancio.

Quando un’impresa acquista valuta estera aprendo un conto corrente dedicato, con contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta acquistata si determina convertendo l’importo in euro al cambio del giorno dell’operazione di acquisto, o del giorno antecedente più prossimo, secondo lo stesso criterio dell’articolo 9 del TUIR: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 6 giugno 2019, tuttora punto di riferimento sul tema. Un discorso analogo vale per l’acquisto di titoli azionari espressi in valuta estera con prelievo dal conto in valuta: il prelievo dal conto corrente in valuta determina il concorso alla formazione del reddito imponibile delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a quel momento sulla disponibilità liquida prelevata, mentre il costo fiscale dei titoli acquistati corrisponde al loro valore convertito al cambio del giorno di acquisto.

Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, quando la società partecipata redige il proprio bilancio in una valuta diversa dall’euro, occorre prima tradurre l’intero bilancio della partecipata in euro, secondo i criteri del principio contabile OIC 17, e solo dopo applicare le regole ordinarie di valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto. Nei lavori in corso su ordinazione fatturati in valuta estera, la conversione deve tenere conto non soltanto del valore dei lavori in corso iscritto nell’attivo circolante, ma anche dei crediti in valuta collegati e degli eventuali anticipi e acconti ricevuti dal cliente, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale: un’operazione che richiede attenzione particolare perché coinvolge più voci di bilancio contemporaneamente.

Anche i fondi per rischi e oneri stanziati a fronte di passività potenziali espresse in valuta estera seguono la logica delle poste monetarie, perché rappresentano un’obbligazione che, se si manifesta, comporterà un’uscita finanziaria futura: l’importo stimato del fondo va quindi convertito al tasso di cambio a pronti rilevato alla data di chiusura dell’esercizio, con lo stesso criterio applicato a crediti e debiti.

Le stabili organizzazioni all’estero

Un caso particolare riguarda le imprese italiane che operano all’estero attraverso una stabile organizzazione, cioè una sede fissa d’affari (un ufficio, un cantiere, una filiale non costituita in forma autonoma) che tiene una contabilità propria in valuta locale. La conversione dei saldi dei conti di queste stabili organizzazioni avviene al cambio di chiusura dell’esercizio, ma le differenze, positive o negative, rispetto ai saldi convertiti nell’anno precedente non costituiscono, di per sé, un reddito o un costo rilevante ai fini fiscali: si tratta di una mera differenza di conversione contabile, che non equivale a un utile o a una perdita realizzata dall’attività della stabile organizzazione.

- CREDITO IN DOLLARI A FINE ESERCIZIOUn Esempio Numerico

Si consideri un’impresa italiana che il 15 ottobre 2025 vende merce a un cliente statunitense per 100.000 dollari, quando il cambio è di 1,08 dollari per euro: il ricavo viene iscritto in bilancio per circa 92.593 euro. Al 31 dicembre 2025 il credito verso il cliente risulta ancora da incassare, e il cambio di chiusura è sceso a 1,05 dollari per euro: il credito, trattandosi di una posta monetaria, va rivalutato al nuovo cambio, per un controvalore di circa 95.238 euro, generando un utile su cambi non realizzato di circa 2.645 euro, imputato alla voce C17-bis del conto economico. Con le regole in vigore dal periodo d’imposta 2024, questo utile concorre integralmente e subito alla formazione del reddito imponibile IRES del 2025, senza dover attendere l’incasso effettivo del credito, che avverrà solo nell’esercizio successivo: un cambiamento sostanziale rispetto al regime precedente, in cui l’utile sarebbe rimasto fiscalmente irrilevante fino al pagamento.