La Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e regolata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199/2025, torna d’attualità il 30 settembre 2026. Per chi ha optato per il pagamento a rate, infatti, scade la seconda rata del piano, successiva al primo appuntamento del 31 luglio. Questa scadenza va guardata con particolare cura da chi non ha rispettato il termine di luglio: il criterio di imputazione dei versamenti stabilito dalla norma rischia di trasformare una regolarizzazione solo apparente in un debito ancora scoperto.
- RATE BIMESTRALI E INTERESSIIl Piano delle Scadenze e gli Interessi sulla Dilazione
Chi aderisce alla Rottamazione-quinquies può saldare quanto dovuto in un solo versamento oppure dilazionarlo fino a un massimo di 54 rate bimestrali di importo identico. Optando per la rateazione, dopo la prima scadenza del 31 luglio 2026 il piano prosegue con la seconda rata il 30 settembre e la terza il 30 novembre, e così via ogni due mesi fino a esaurimento del piano. Le somme rateizzate maturano interessi al 3% annuo, con decorrenza dal primo agosto 2026.
La scadenza di fine settembre coinvolge soltanto chi ha scelto la rateazione: chi ha invece optato per il pagamento in un’unica soluzione ha già definito la propria posizione con il primo versamento. Per controllare gli importi dovuti, il documento di riferimento resta la Comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia a ogni contribuente ammesso alla definizione, con il dettaglio del piano di pagamento accettato.
- VERSAMENTI DESTINATI AGLI ARRETRATILe Conseguenze per Chi Non Ha Versato la Rata di Luglio
Rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata, la Rottamazione-quinquies si distingue per un aspetto preciso: saltare una singola rata non fa perdere automaticamente i benefici. Il piano diventa inefficace solo quando risultano omesse o insufficienti due rate, anche non consecutive, oppure l’ultima del piano. Chi non ha versato nulla il 31 luglio può dunque, in teoria, restare nella definizione, ma c’è un dettaglio tecnico che spesso sfugge.
Il 30 settembre non prolunga infatti il termine di luglio: la rata di luglio rimane non pagata e, nello stesso momento, matura anche quella di settembre. Entra qui in gioco il criterio di imputazione dei versamenti previsto dalla normativa: se una rata precedente non è stata onorata, il pagamento successivo copre anzitutto l’importo arretrato, non la rata scaduta più di recente.
- DUE RATE DA MILLE EUROUn Caso Pratico sul Meccanismo di Imputazione
Si prenda un piano con rate di 1.000 euro l’una. Se il contribuente non ha versato nulla il 31 luglio e il 30 settembre paga solo 1.000 euro, quella cifra copre la prima rata, quella di luglio, che risulta regolarizzata, mentre resta scoperta la rata del 30 settembre. Il piano non diventa inefficace, dato che manca il versamento di una sola rata e non delle due che fanno scattare la decadenza, ma l’arretrato resta comunque da colmare con il pagamento successivo.
Se invece entro il 30 settembre il totale versato raggiunge i 2.000 euro, entrambe le scadenze risultano coperte e il piano torna in pari. Chi ha mancato la rata di luglio, perciò, non può limitarsi a verificare di aver pagato qualcosa entro il 30 settembre: deve stabilire con esattezza quale rata copre il versamento e quale sia la somma complessiva necessaria per riallineare il piano, per non trovarsi, magari senza accorgersene, con una sola rata pagata a fronte di due ormai scadute.
- SCADENZA SENZA GIORNI AGGIUNTIVILe Rate Intermedie Restano Senza Tolleranza di Cinque Giorni
C’è un altro aspetto che rende ancora più delicata la scadenza del 30 settembre, relativo al termine effettivo entro cui pagare. Con le modifiche portate dal decreto legge 38/2026, convertito dalla legge 88/2026, la possibilità di versare entro i cinque giorni successivi alla scadenza senza perdere la definizione è stata limitata a due sole ipotesi: il pagamento in unica soluzione e l’ultima rata del piano. Le rate intermedie, tra le quali rientra proprio quella del 30 settembre, restano escluse da questo margine aggiuntivo.
Per la seconda rata della Rottamazione-quinquies il termine resta dunque fissato rigidamente al 30 settembre 2026: un pagamento eseguito nei cinque giorni successivi non potrebbe essere considerato tempestivo, diversamente da quanto avviene per il saldo finale o per il versamento in unica soluzione. La questione pesa ancora di più su chi arriva a settembre con la rata di luglio ancora scoperta, perché un ritardo anche di pochi giorni andrebbe a sommarsi all’arretrato già esistente.
- RIPRESA DELLA RISCOSSIONECosa Comporta Perdere i Benefici della Definizione
Per chi ha scelto la rateazione, la Rottamazione-quinquies perde efficacia quando risultano omesse o insufficienti due rate, anche non consecutive, oppure l’ultima del piano. Le conseguenze non sono di poco conto: le somme già versate non tornano indietro, ma restano acquisite come acconto sul debito totale, ricalcolato secondo le regole ordinarie, quindi comprensivo di sanzioni e interessi di mora che la definizione agevolata aveva consentito di ridurre.
La decadenza dai benefici fa ripartire anche l’attività di riscossione sui carichi coinvolti, oltre a riattivare i termini di prescrizione e decadenza, sospesi finché il piano agevolato era in vigore. C’è poi una conseguenza ulteriore, non sempre considerata: sui debiti per cui la definizione è diventata inefficace non è più possibile chiedere una rateazione ordinaria ex articolo 19 del DPR 602/1973, opzione che resterebbe invece percorribile per chi non avesse mai aderito alla definizione agevolata.
- RICEVUTE E PIANO DA RICONCILIARELa Verifica da Compiere Prima della Scadenza
Con l’avvicinarsi del 30 settembre, la verifica da fare è elementare ma decisiva: mettere a confronto il piano di pagamento indicato nella Comunicazione delle somme dovute con le ricevute dei versamenti già effettuati. Chi è in regola con la rata di luglio non deve fare altro che versare la seconda rata entro il termine ordinario, privo di ulteriori margini di tolleranza.
Chi non ha versato la prima rata, al contrario, deve quantificare con esattezza la somma necessaria per rimettere in pari il piano, ricordando che un pagamento equivalente a una sola rata copre prima quella rimasta insoluta, non l’ultima scaduta. Verificare in anticipo diventa quindi indispensabile, per evitare che una posizione già segnata da un mancato versamento si trasformi, con l’accumularsi delle scadenze, nella perdita definitiva dei benefici della Rottamazione-quinquies.
| Caso | Adempimento richiesto entro il 30 settembre 2026 |
|---|---|
| Rata di luglio versata regolarmente | Pagare la seconda rata entro il termine ordinario, senza tolleranza |
| Rata di luglio non versata | Corrispondere l’importo di entrambe le rate: un versamento parziale copre anzitutto l’arretrato di luglio |
| Mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) | Il piano perde efficacia: ripartono riscossione, sanzioni e interessi ordinari |
