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Chi redige un bilancio d’esercizio in Italia deve innanzitutto stabilire quale sistema di principi contabili è tenuto, o può scegliere, di applicare: quello nazionale, elaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), oppure quello internazionale, gli International Accounting Standards e gli International Financial Reporting Standards, meglio noti con le sigle IAS e IFRS, elaborati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Non è una scelta libera per tutti: la legge riserva l’applicazione dei principi internazionali a categorie precise di soggetti, e i due sistemi restano alternativi, non cumulabili, per la stessa impresa. Le differenze non sono solo tecniche, perché i due approcci rispondono a finalità diverse e producono, in alcuni casi, effetti fiscali distinti sulla base imponibile IRES. Il quadro è stato inoltre aggiornato su più fronti dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che meritano un approfondimento specifico.

- FONTI DELLE REGOLE DI BILANCIODue Sistemi: Cosa Sono i Principi Contabili

I principi contabili sono le regole tecniche che governano la redazione del bilancio, integrando e specificando le disposizioni, più generali, del Codice civile. La loro funzione è resa esplicita dall’obiettivo che li anima da anni sul piano internazionale: rendere i bilanci comparabili e verificabili anche oltre i confini nazionali, armonizzando criteri di rilevazione e di valutazione che, altrimenti, ogni ordinamento definirebbe in modo autonomo.

In Italia questo compito è affidato a due organismi distinti. L’Organismo Italiano di Contabilità, riconosciuto come istituto nazionale per i principi contabili dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91), è una fondazione di diritto privato con piena autonomia statutaria, che risponde però a finalità di interesse pubblico: emana e aggiorna i principi OIC ispirandosi alla prassi operativa delle imprese italiane, supporta Parlamento e Governo sulla normativa contabile e partecipa, in sede europea, all’elaborazione dei principi internazionali dialogando con lo IASB e con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Riferisce ogni anno al Ministero dell’economia e delle finanze sulla propria attività. I principi internazionali, invece, sono elaborati dallo IASB: gli IAS sono gli standard introdotti prima del 2001 dal suo predecessore, l’International Accounting Standards Committee, mentre gli IFRS ne rappresentano la nuova denominazione, adottata per gli standard emessi successivamente e tuttora in continua evoluzione.

- OBBLIGHI E FACOLTÀ DI ADOZIONEAmbito Soggettivo: Chi è Obbligato agli IAS/IFRS

L’articolo 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che ha recepito in Italia il Regolamento (CE) n. 1606/2002 sull’adozione dei principi internazionali, individua con precisione chi è obbligato ad applicarli. Rientrano nell’obbligo le società quotate, cioè quelle che emettono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione europea; le società che, pur non quotate, hanno strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; le banche e gli altri intermediari vigilati, comprese le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista che controllano gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, gli istituti di moneta elettronica e di pagamento; le società consolidate da soggetti obbligati, salvo l’eccezione per le imprese minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile; le imprese di assicurazione quotate o che redigono il bilancio consolidato di un gruppo assicurativo, secondo la definizione dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, n. 8/E, ha confermato che questo elenco individua soggetti ulteriori, oltre alle sole società quotate, tenuti al medesimo obbligo.

Restano invece escluse dagli IFRS, in modo tassativo, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le imprese di assicurazione non quotate, per quanto riguarda il solo bilancio d’esercizio (non quello consolidato). Per tutti gli altri soggetti che non rientrano nell’obbligo, l’articolo 1, comma 1071, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riconosce una facoltà di scelta: possono applicare i principi IFRS oppure continuare a redigere il bilancio secondo i principi nazionali OIC. È una decisione che, una volta presa, va valutata con attenzione, perché i due sistemi restano alternativi: chi applica gli IAS/IFRS non si avvale, per lo stesso bilancio, dei principi OIC, e viceversa.

- PATRIMONIO E VALORE DI MERCATOLogiche a Confronto: Prudenza, Costo Storico e Fair Value

Al di là dell’ambito soggettivo, le differenze più rilevanti tra i due sistemi riguardano la finalità che perseguono e i criteri con cui misurano il valore delle poste di bilancio. I principi OIC nascono per tutelare e misurare il patrimonio aziendale, usando il bilancio d’esercizio soprattutto come strumento di analisi della consistenza patrimoniale dell’impresa: per questo si fondano sul principio della prudenza, che porta a riconoscere le perdite anche solo temute e a rinviare l’iscrizione degli utili fino al momento della loro effettiva realizzazione. I principi IAS/IFRS, al contrario, mirano innanzitutto a fornire un’informativa adeguata agli investitori dei mercati finanziari e, più in generale, a tutti gli stakeholder che devono prendere decisioni economiche consapevoli: adottano perciò un approccio di tipo prospettico, orientato a rappresentare la capacità dell’impresa di generare utili e dividendi futuri.

Da questa differenza di finalità discende anche il diverso criterio di valutazione: i principi nazionali si basano prevalentemente sul costo storico, che non consente un confronto agevole dei bilanci nel tempo quando cambiano le condizioni di mercato, mentre i principi internazionali si affidano in misura crescente al fair value, il valore equo che riflette le condizioni di mercato correnti e rende possibile la comparazione temporale e tra imprese diverse. Un esempio di questa differenza riguarda proprio gli strumenti finanziari derivati: l’articolo 2426, comma 2, del Codice civile rinvia direttamente ai principi contabili internazionali per la loro definizione, e i relativi componenti positivi e negativi sono valutati al fair value anche dalle imprese non finanziarie che applicano gli OIC, secondo l’articolo 2426, numero 11-bis, e l’articolo 2427-bis del Codice civile, con obbligo di darne adeguata informativa in nota integrativa; tali componenti concorrono al reddito d’impresa per competenza, in quanto relativi a operazioni ancora in corso alla chiusura dell’esercizio.

Profilo Principi OIC Principi IAS/IFRS
Finalità principale Tutela e misurazione del patrimonio aziendale Informativa per investitori e stakeholder
Criterio guida Prudenza Approccio prospettico
Criterio di valutazione Costo storico Fair value
Organismo emanante OIC IASB
Soggetti tipici PMI, società non quotate Quotate, banche, assicurazioni quotate

- PREVALENZA DEI CRITERI CONTABILIDerivazione Rafforzata: il Raccordo con la Base Imponibile IRES

Sul piano fiscale, l’articolo 83 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, valgono, anche in deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli stessi IAS/IFRS: è il cosiddetto principio di derivazione rafforzata, che fa prevalere la rappresentazione contabile su quella giuridico-formale nella costruzione della base imponibile. Lo stesso principio di competenza, del resto, non è estraneo ai principi nazionali: l’articolo 2423-bis del Codice civile impone già di tener conto, nella redazione del bilancio OIC, dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio a prescindere dalla data di incasso o di pagamento, un concetto che si ritrova anche nel quadro concettuale di riferimento degli IAS/IFRS.

La derivazione rafforzata, tuttavia, non è un principio assoluto: alcune disposizioni dei decreti attuativi della disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter la derogano espressamente, per evitare fenomeni di mancata o doppia imposizione del reddito. Un esempio concreto riguarda gli strumenti partecipativi di capitale, cioè i titoli disciplinati dall’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), del TUIR e quelli assimilati: la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 18 marzo 2015, n. 29/E, relativa agli effetti fiscali dell’adozione dell’IFRS 11, ha chiarito che, per questi strumenti, i soggetti IAS adopter devono applicare il regime fiscale basato su criteri giuridico-formali, in deroga alla derivazione rafforzata, proprio per neutralizzare il rischio di doppia o mancata tassazione del medesimo reddito.

- VALUTAZIONI DEL DIRITTO D’USOIFRS 16: il Trattamento Fiscale del Diritto di Utilizzo

Un secondo punto di raccordo tra principi internazionali e fiscalità riguarda l’IFRS 16, il principio che ha rivoluzionato la contabilizzazione dei contratti di leasing imponendo, salvo eccezioni per i contratti di breve durata o di modesto valore, l’iscrizione in bilancio di un’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene locato (il cosiddetto ROU, right of use) e di una corrispondente passività finanziaria. L’articolo 4, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 38/2005 detta le regole di coordinamento tra questo principio e la determinazione della base imponibile IRES e IRAP, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 16, secondo quanto specificato dal decreto ministeriale 5 agosto 2019.

La regola pratica più rilevante è che non assumono rilievo fiscale, di norma, le svalutazioni del diritto di utilizzo operate ai sensi dell’IFRS 16, né le rivalutazioni e le svalutazioni del ROU che derivano dall’applicazione del modello della rideterminazione del valore previsto dall’articolo 2, comma 1, dello stesso decreto ministeriale. Fa eccezione l’ipotesi dei leasing che non trasferiscono la proprietà del bene al termine del contratto, o nei quali il costo del diritto di utilizzo non riflette l’intenzione del locatario di esercitare l’opzione di acquisto: in questi casi, se al diritto di utilizzo si applica il modello del fair value previsto dallo IAS 40 (relativo agli investimenti immobiliari), le svalutazioni e le rivalutazioni imputate a conto economico assumono rilievo sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

- RILEVANZA FISCALE DELLE CORREZIONILe Novità 2026: la Correzione degli Errori Contabili

Il quadro normativo su questi temi è stato aggiornato in modo significativo dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che ha ridisegnato il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025, con primo impatto dichiarativo sul modello Redditi 2026. In precedenza, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2013, n. 31/E, ammetteva in via generale che l’errata imputazione di componenti positivi o negativi di reddito potesse essere corretta con effetto fiscale diretto nell’esercizio in cui l’errore veniva rilevato, senza dover necessariamente presentare una dichiarazione integrativa relativa all’anno in cui l’errore era stato commesso.

Il nuovo decreto restringe sensibilmente questa possibilità, distinguendo tra errori non rilevanti ed errori rilevanti secondo la definizione dell’OIC 29. Solo gli errori non rilevanti, cioè refusi o omissioni che per natura o dimensione non sono in grado di influenzare le decisioni economiche di chi legge il bilancio, mantengono il beneficio della rilevanza fiscale automatica nell’esercizio in cui vengono corretti. Per gli errori rilevanti, invece, la correzione contabile operata tramite una posta di patrimonio netto non produce più alcun effetto fiscale riflesso: il contribuente deve rideterminare la base imponibile del periodo d’imposta in cui l’errore era stato originariamente commesso, presentando la relativa dichiarazione integrativa. Va inoltre segnalato che il nuovo regime semplificato per gli errori non rilevanti si applica soltanto ai soggetti tenuti alla revisione legale dei conti in base all’articolo 2477 del Codice civile: le società che si sottopongono a revisione solo su base volontaria restano fuori da questo meccanismo e, per ogni tipologia di errore, devono continuare a fare ricorso alla dichiarazione integrativa.

La norma impone infine due scadenze operative da rispettare congiuntamente: la correzione deve intervenire entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso, e la sua efficacia fiscale resta comunque preclusa se il contribuente ha già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria relativi a quel periodo. Chi redige bilanci soggetti a revisione legale deve quindi rivedere le proprie procedure interne di individuazione e correzione degli errori contabili, distinguendo fin da subito quelli non rilevanti, gestibili internamente, da quelli rilevanti, che impongono la dichiarazione integrativa.

- SVALUTAZIONI E DEDUZIONI NEL 2026Le Novità 2026: Marchi, Avviamento e Attività Immateriali

La Legge di bilancio 2026 è intervenuta anche sulla deducibilità fiscale di marchi, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali. L’articolo 1, comma 131, lettera c), della Legge n. 199/2025 stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (il 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), la deduzione del costo fiscalmente riconosciuto di questi beni è ammessa nel limite di un diciottesimo del valore per periodo d’imposta.

Il punto che gli operatori IAS adopter devono tenere presente è che questa deduzione non è automatica: la norma la subordina a un impairment test negativo, cioè alla necessità che il soggetto abbia effettivamente rilevato, e imputato a conto economico, una svalutazione del bene immateriale, fino a concorrenza della svalutazione stessa. In altre parole, il diciottesimo non si deduce se il marchio o l’avviamento non risultano svalutati in bilancio secondo le regole IAS/IFRS. La misura, per come è formulata dalla legge, ha carattere temporaneo e limitato al solo periodo d’imposta 2026, in attesa dei decreti attuativi della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) che dovrebbero definire una disciplina più strutturale; resta però un’eccezione per le attività immateriali già iscritte in bilancio al 31 dicembre 2025, che continuano a beneficiare del previgente regime di deduzione extracontabile, indipendente da future svalutazioni.

- DEROGA PER I TITOLI DEL CIRCOLANTELe Novità 2026: Titoli non Durevoli e Minusvalenze

Un terzo intervento della Legge n. 199/2025 riguarda la valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la norma consente, anche per gli esercizi 2025 e 2026, di valutare questi titoli al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, salvo il caso di perdite di carattere durevole: una deroga temporanea ai criteri ordinari di valutazione del circolante, pensata per attenuare l’impatto contabile e fiscale della volatilità dei mercati finanziari, che riprende un meccanismo già sperimentato in passato dal legislatore in fasi di instabilità dei corsi.

Per i soggetti che applicano invece i principi contabili internazionali, la stessa legge stabilisce una regola di segno diverso: le minusvalenze sui titoli assumono rilievo fiscale se, e nella misura in cui, sono state imputate a conto economico, senza la possibilità di ricorrere alla deroga valutativa riservata ai non IAS adopter. Anche su questo fronte, dunque, il 2026 segna una linea di demarcazione più netta tra i due sistemi contabili: chi applica gli IAS/IFRS vede riconosciuta fiscalmente la propria rappresentazione di bilancio, comprese le svalutazioni, mentre chi applica gli OIC può, in via temporanea, evitare di riflettere sul reddito imponibile un ribasso di mercato ritenuto non durevole.

- PROCEDURE DI RACCORDO FISCALEPerché Conta: l’Impatto per Imprese e Consulenti

La scelta tra principi OIC e principi IAS/IFRS, quando è ammessa una facoltà e non imposto un obbligo, non è mai soltanto una questione di forma contabile: incide sulla rappresentazione del patrimonio e dei risultati economici dell’impresa, e sempre più spesso produce conseguenze dirette sulla base imponibile IRES, come dimostrano gli interventi del 2025 e del 2026 su errori contabili, marchi, avviamento e titoli non durevoli. Per i soggetti IAS adopter, in particolare, la nuova disciplina sugli errori contabili rilevanti impone una revisione delle procedure interne di controllo, mentre il nuovo limite alla deduzione di marchi e avviamento richiede di monitorare con attenzione gli esiti degli impairment test, dai quali dipende oggi direttamente la deducibilità fiscale di questi beni immateriali. Per i soggetti che restano su base OIC, la proroga della deroga sui titoli non durevoli offre invece un margine di sollievo, sia pure temporaneo, che va comunque gestito con la consueta prudenza contabile che caratterizza il sistema nazionale.