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Con il concordato preventivo biennale (CPB) il contribuente definisce insieme all’Agenzia delle Entrate il reddito dei due anni successivi. Per gli studi associati, le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) la disciplina è più severa, dato che l’adesione dello studio e quella dei singoli professionisti risultano collegate. Nella videoconferenza del 24 settembre 2026 l’Agenzia ha messo a fuoco un aspetto delicato: quando un associato ha debiti tributari oltre la soglia di 5.000 euro, l’adesione è preclusa a lui, ma anche allo studio e agli altri associati. L’adesione congiunta, che di norma scioglie altri nodi, non basta a fermare questo blocco a cascata. Per il CPB 2026-2027 si può aderire fino al 30 settembre 2026, e fino a quel giorno i debiti possono ancora essere estinti. Vi sono inoltre due precisazioni sulla cessazione del concordato: la decadenza di un associato travolge lo studio e gli altri soci, mentre la sola chiusura della partita IVA individuale di uno di loro non fa venir meno il concordato dello studio. Rimangono da chiarire le ipotesi in cui la difficoltà derivi da altre cause di esclusione.

- VINCOLO DI ADESIONE CONGIUNTARegola di Base: Le cause di esclusione per associati e studi

All’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 sono previste due cause di esclusione, alle lettere b-quinquies) e b-sexies), con lo scopo di impedire lo spostamento dei redditi professionali tra il singolo e lo studio.

La prima interessa il professionista che, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui la proposta si riferisce, dichiara a titolo individuale redditi di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, fa parte di un’associazione professionale, di una STP o di una STA. Resta escluso, salvo che l’associazione o la società aderisca al concordato per i medesimi periodi d’imposta. La seconda interessa l’associazione o la società, che è esclusa quando, negli stessi periodi, non aderiscono tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

In concreto la regola è lineare: aderiscono tutti oppure nessuno. A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026, il vincolo dell’adesione congiunta viene meno quando l’attività del professionista e quella dell’ente collettivo sono soggette a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) diversi.

- REQUISITI ISA E SOGLIA DEBITORIAPresupposti Soggettivi: Gli ISA e i debiti tributari

Per aderire al CPB serve essere soggetti agli ISA, requisito previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 13/2024. In più occasioni l’Agenzia ha precisato che, se lo studio o un associato non può aderire per la mancanza di questo requisito, la causa di esclusione non opera e gli altri contribuenti restano liberi di aderire. Ciò vale tanto se per quell’attività l’ISA non è stato approvato, quanto se sussiste una causa di esclusione dagli ISA.

Un secondo requisito è posto dall’articolo 10, comma 2. Il CPB non trova applicazione quando il soggetto ISA, con riguardo al periodo d’imposta precedente a quelli della proposta, ha debiti per tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti ormai non più impugnabili. Si può comunque aderire se i debiti vengono estinti entro il termine previsto per accettare la proposta, a condizione che l’importo complessivo e cumulativo del debito residuo sia inferiore a 5.000 euro.

- ESCLUSIONE DELL’INTERA COMPAGINEChiarimento delle Entrate: Un effetto a cascata

Con il chiarimento del 24 settembre 2026 si sceglie una lettura restrittiva. Quando la difficoltà dell’associato non nasce dall’inapplicabilità dell’ISA ma dai debiti oltre soglia, le due cause di esclusione dell’articolo 11 producono per intero i loro effetti. Le conseguenze sono tre:

  • il professionista con debiti sopra soglia non può aderire, perché gli manca il requisito dell’articolo 10, comma 2;
  • lo studio associato è escluso, in forza della causa dell’articolo 11, comma 1, lettera b-sexies);
  • gli altri associati sono esclusi, in forza della causa dell’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies).

Il divario rispetto all’ipotesi dell’ISA è netto. In quel caso il legislatore evita di danneggiare gli altri soggetti; qui, al contrario, il debito di un solo socio preclude il concordato all’intera compagine. Non è prevista alcuna deroga.

Motivo per cui l’associato non aderisce Effetto su studio e altri associati
ISA non approvato o causa di esclusione dagli ISA La causa di esclusione non opera: gli altri possono aderire
Debiti tributari o contributivi sopra 5.000 euro Esclusi lo studio e tutti gli altri associati
Altre cause di esclusione dell’articolo 11 Per ora nessun chiarimento ufficiale

- ESCLUSIONI ANCORA DA CHIARIRECasi Aperti: Le altre cause di esclusione

Resta senza risposta da parte dell’Agenzia il caso in cui il CPB non sia applicabile per un’altra causa di esclusione dell’articolo 11, diversa dal difetto dei requisiti dell’articolo 10. Finché mancano indicazioni, uno studio prudente dovrebbe controllare la posizione di ciascun associato e, nelle ipotesi incerte, tenere presente che l’amministrazione potrebbe far valere in sede di controllo la lettura più rigorosa.

- PERMANENZA NELLA COMPAGINECessazione del Concordato: Decadenza e chiusura della partita IVA

Un riflesso di queste regole si ritrova nelle cause di cessazione del concordato, previste dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. 13/2024. Già nella videoconferenza del 5 febbraio 2026 l’Agenzia aveva precisato che la decadenza di un associato dal CPB determina la cessazione del concordato per l’associazione e per gli altri associati.

Il 24 settembre 2026 è stata aggiunta un’eccezione. Quando un associato interrompe l’attività individuale ma rimane nella compagine dell’associazione per tutto il biennio, tale cessazione non incide sulla permanenza dello studio nel concordato, poiché le condizioni della lettera b-sexies) non ricorrono. Il concordato cessa soltanto per l’associato che chiude la partita IVA individuale, per effetto della diversa causa prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b).

- RICOGNIZIONE DEI DEBITI DEFINITIVIAdempimenti: Cosa fare prima del 30 settembre

Entro il 30 settembre 2026 lo studio dovrebbe verificare, associato per associato, se esistano debiti tributari e contributivi definitivi relativi al periodo d’imposta precedente. Quando il debito residuo eccede 5.000 euro, occorre estinguerlo, almeno in parte, così che l’importo cumulativo rimanga sotto la soglia entro il termine di adesione. Conviene inoltre acquisire per iscritto le informazioni dagli associati, poiché la situazione debitoria personale non è sempre conosciuta dallo studio. Dove l’adesione non è più praticabile, si può valutare l’alternativa di non aderire e di confrontarsi con gli ISA nel modo ordinario.

Infine va ricordato che il chiarimento è stato fornito in una videoconferenza con la stampa specializzata e non in un documento di prassi formale: finché non saranno pubblicate una circolare o una risposta scritta, è opportuno considerare che il contenuto potrebbe essere precisato.