Da metà settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate sta inserendo nei cassetti fiscali dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, le comunicazioni sul concordato preventivo biennale 2026-2027. Il contenuto delle lettere non è identico per tutti. Chi valuta la prima adesione trova un riepilogo dei dati che l’Agenzia delle Entrate ha usato per elaborare la proposta, dal modello Redditi al punteggio ISA fino all’andamento della redditività del proprio settore. Chi ha già aderito nel biennio 2024-2025 riceve invece un richiamo ai vantaggi riservati a chi conferma l’adesione, introdotti dal decreto legislativo n. 148 del 2026, comprese le nuove soglie per l’esonero dal visto di conformità e l’anticipo dei termini di decadenza dall’accertamento. Entrambe le comunicazioni ricordano che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza concentreranno l’attività di controllo sui contribuenti che restano fuori dal concordato o che ne decadono. Il termine per aderire o rinnovare, fissato per legge al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026 perché il 31 cade di sabato. Questo articolo ricostruisce le differenze tra le due comunicazioni, spiega su quali informazioni si fonda la proposta per chi entra nel concordato per la prima volta e cosa conviene controllare prima di decidere.
- REDDITO CONCORDATO PER DUE ANNICos’è il CPB: un accordo preventivo sulle imposte
Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come strumento pensato per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi dei contribuenti di minori dimensioni. Si tratta di un accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate su un livello di reddito, ai fini delle imposte dirette, e di valore della produzione netta, ai fini IRAP, da dichiarare per due periodi d’imposta consecutivi. Chi accetta la proposta si impegna a versare le imposte sul reddito concordato anche se quello effettivo risultasse più alto, mentre resta tutelato, salvo i casi di decadenza previsti dalla norma, se il reddito effettivo risultasse più basso. In cambio ottiene maggiore stabilità sul carico fiscale dei due anni e una minore esposizione ai controlli automatizzati legati agli ISA. Il concordato riguarda i titolari di partita IVA soggetti agli ISA e, con regole in parte diverse, i contribuenti in regime forfetario.
- PRIMO INGRESSO E RINNOVODue Lettere: contenuti diversi per due platee
La scelta dell’Agenzia delle Entrate di differenziare il contenuto informativo delle comunicazioni risponde a due esigenze opposte. Chi valuta una prima adesione non ha mai visto una proposta di concordato e ha bisogno di un quadro completo della propria posizione fiscale per giudicare se accettarla convenga. Chi ha già aderito per il biennio 2024-2025 conosce già il meccanismo e deve invece decidere se confermarlo per il 2026 e il 2027, quindi ha bisogno soprattutto di sapere cosa cambia rispetto al biennio precedente. Le comunicazioni sono consultabili nel cassetto fiscale, l’area riservata che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di ogni contribuente sul proprio sito istituzionale, accessibile con SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, oppure tramite il commercialista delegato, nella sezione dedicata al concordato preventivo biennale.
| Elemento | Lettera per il primo ingresso | Lettera per il rinnovo |
|---|---|---|
| Contenuto principale | Dati alla base della proposta: modello ISA, modello Redditi, altre banche dati, redditività di settore | Benefici del D.Lgs. 148/2026 per chi conferma l’adesione |
| Punteggio ISA | Riportato con le tre fasce di affidabilità | Richiamato solo come riferimento per il ravvedimento speciale |
| Vantaggi evidenziati | Accesso ai benefici premiali se il punteggio è alto | Soglie ampliate per il visto di conformità, decadenza anticipata, ravvedimento 2020-2023 |
| Decisione richiesta | Accettare o rifiutare la prima proposta | Confermare o lasciare decadere il concordato in corso |
- FONTI DELLA PROPOSTA FISCALEPrimo Ingresso: i dati usati per costruire la proposta
Per i contribuenti alla prima valutazione, la comunicazione non si limita a comunicare un numero: riepiloga le fonti informative con cui l’Agenzia delle Entrate ha elaborato la proposta di concordato, in modo che il contribuente possa verificarne la coerenza prima di decidere. La lettera richiama innanzitutto i dati dichiarati ai fini ISA, cioè le informazioni contabili ed extracontabili comunicate ogni anno tramite il modello degli indici sintetici di affidabilità fiscale, come il numero di addetti, il valore dei beni strumentali e le giornate lavorate. A questi si affiancano i dati del modello Redditi, cioè quelli già indicati nella dichiarazione dei redditi degli anni precedenti, e le altre informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, comprese quelle di fonte esterna incrociate con la posizione del contribuente. Un ruolo importante è affidato infine all’andamento delle redditività individuali e settoriali: l’Agenzia confronta i risultati economici del singolo contribuente negli ultimi periodi d’imposta con quelli medi del settore di appartenenza, per calibrare una proposta coerente sia con la storia dell’attività sia con il contesto in cui opera.
- MARGINI AZIENDALI E MEDIE SETTORIALIRedditività di Settore: perché il confronto conta
Il richiamo alla redditività settoriale non è un dettaglio tecnico secondario: è uno degli elementi che più incide sulla convenienza della proposta. Se il reddito concordato viene calcolato allineando la posizione del contribuente alla media del settore, un’impresa che negli ultimi anni ha avuto risultati sistematicamente inferiori alla media rischia di ricevere una proposta più onerosa del proprio reddito effettivo, mentre chi ha già risultati in linea con il settore trova generalmente una proposta più aderente alla propria situazione reale. Per questo la comunicazione destinata a chi valuta il primo ingresso invita implicitamente a un controllo puntuale: confrontare il reddito proposto con l’andamento effettivo degli ultimi esercizi, invece di limitarsi a leggere l’importo finale, è il modo più utile per valutare se la proposta convenga davvero.
- FASCE DI AFFIDABILITÀ FISCALEPunteggio ISA: la fascia riportata nella lettera
Accanto ai dati sulla costruzione della proposta, la comunicazione per il primo ingresso riporta anche il punteggio ISA del contribuente. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 in sostituzione dei vecchi studi di settore, misurano il grado di coerenza tra i dati dichiarati e gli standard del settore economico di appartenenza. Il punteggio è calcolato su una scala da 0 a 10 e distinto in tre fasce: da 0 a 5,99, da 6 a 7,99 e da 8 a 10, quest’ultima collegata all’accesso ai benefici premiali riservati ai contribuenti più affidabili, come l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti entro determinati importi. Il punteggio non è solo un’informazione a corredo: è lo stesso indicatore che l’Agenzia delle Entrate utilizza per calibrare la proposta e per programmare l’intensità dei controlli, per cui una fascia bassa non impedisce l’adesione ma consiglia una valutazione più attenta, meglio se con l’assistenza di un consulente, prima di accettare.
- INCENTIVI ALLA CONFERMA DEL PATTOChi Rinnova: cosa cambia rispetto al primo ingresso
La comunicazione destinata a chi ha già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 segue una logica diversa. Non deve convincere il contribuente della bontà di un meccanismo che già conosce, ma spiegargli perché confermarlo per il 2026-2027 possa convenire. Il riferimento centrale è il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, che ha introdotto un pacchetto di benefici riservato proprio a chi rinnova l’adesione, distinto da quelli generali già collegati al punteggio ISA. È un pacchetto pensato per premiare la continuità del rapporto con il Fisco, non per correggere in modo generale la disciplina del concordato.
- CREDITI COMPENSABILI SENZA VISTOVisto di Conformità: le nuove soglie di esonero
Il primo vantaggio richiamato nella lettera per chi rinnova riguarda l’esonero dal visto di conformità, l’attestazione che un professionista abilitato rilascia a garanzia della correttezza dei dati dichiarati e che normalmente è richiesta per compensare crediti fiscali oltre una certa soglia. Per i contribuenti che confermano l’adesione al biennio 2026-2027, il decreto legislativo n. 148 del 2026 eleva questa soglia a 100.000 euro annui per i crediti IVA e a 70.000 euro annui per i crediti relativi a imposte dirette e IRAP. Fino a 100.000 euro opera inoltre l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia altrimenti richiesta per ottenere i rimborsi IVA. Sono soglie più alte di quelle ordinariamente collegate al solo punteggio ISA, e per questo motivo compaiono in modo evidente nella comunicazione di rinnovo: rappresentano un vantaggio operativo concreto, perché riducono il ricorso a un adempimento che ha un costo professionale.
- TERMINI RIDOTTI E RATE SENZA ONERIDecadenza Anticipata: meno tempo per l’accertamento
Il secondo beneficio riguarda i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento sulle annualità oggetto di concordato. Per chi conferma l’adesione al biennio 2026-2027, il decreto legislativo n. 148 del 2026 anticipa di due anni i termini di decadenza dall’azione di accertamento rispetto alla scadenza ordinaria, riducendo così la finestra temporale in cui il contribuente resta esposto a un controllo su quelle annualità. È un beneficio che si aggiunge, e non si sovrappone, alla riduzione di un anno dei termini di accertamento già prevista in via generale per i contribuenti con punteggio ISA elevato: chi rinnova il concordato e ha anche un buon punteggio ISA può quindi cumulare i due vantaggi. La comunicazione ricorda inoltre che, per le imposte relative al 2026 e al 2027 versate a rate secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997, non sono dovuti interessi di rateazione: un risparmio minore rispetto alle soglie sul visto di conformità, ma comunque un costo in meno per chi sceglie di dilazionare i versamenti.
- REGOLARIZZAZIONE DEL 2020-2023Ravvedimento Speciale: un cenno, non il dettaglio
La comunicazione di rinnovo richiama anche la possibilità di aderire al ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, un istituto riservato ai soggetti ISA che confermano l’adesione al concordato 2026-2027 e che consente di sanare quelle annualità con un’imposta sostitutiva calcolata in base al punteggio ISA ottenuto in ciascun anno. Il meccanismo di calcolo, le aliquote per fascia di punteggio e i termini di versamento sono un argomento a sé, già trattato in dettaglio in altri approfondimenti pubblicati su questo blog: qui conta soprattutto il fatto che l’Agenzia delle Entrate lo presenti come un elemento aggiuntivo della valutazione di convenienza sul rinnovo, con gli importi già calcolati e messi a disposizione del contribuente direttamente nella comunicazione.
- ADESIONE ENTRO IL 2 NOVEMBRETermine di Adesione: la scadenza del 2 novembre
Il termine per aderire o rinnovare il concordato preventivo biennale 2026-2027 era stato fissato al 31 ottobre 2026 dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che ha allineato la scadenza a quella della dichiarazione dei redditi. Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, per effetto della regola generale sul differimento delle scadenze fiscali che cadono in un giorno festivo il termine operativo slitta al 2 novembre 2026, primo giorno lavorativo utile. Entro quella data va formalizzata sia la prima adesione sia il rinnovo: superato il termine, la possibilità di aderire o confermare il concordato per il 2026-2027 non è più esercitabile, né per chi entra per la prima volta né per chi rinnova.
- SELEZIONE SENZA AUTOMATISMIControlli Fiscali: cosa succede a chi resta fuori
Entrambe le comunicazioni ricordano che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano una maggiore capacità operativa nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato o che ne decadono. È un punto che merita una precisazione, perché il riferimento può generare equivoci: non significa che chi non aderisce sia automaticamente sottoposto a un controllo. Significa piuttosto che la scelta di restare fuori dal concordato, o la decadenza da un’adesione già sottoscritta, rientra tra i criteri che le due amministrazioni utilizzano per programmare l’attività di controllo, insieme ad altri indicatori di rischio, compreso lo stesso punteggio ISA. Restare fuori dal concordato non comporta quindi conseguenze automatiche, ma espone alla verifica ordinaria basata sui dati disponibili, con un’attenzione dichiaratamente più alta rispetto al passato.
- LETTERA E CONVENIENZA DA VERIFICAREPrima di Decidere: i controlli utili per ciascuna platea
Davanti a una comunicazione di questo tipo, il primo passo è accedere al cassetto fiscale, direttamente o tramite il proprio commercialista, e individuare quale delle due lettere è stata recapitata. Chi valuta una prima adesione dovrebbe verificare la coerenza dei dati richiamati nella proposta, in particolare il proprio punteggio ISA e il confronto con la redditività del settore, prima di accettare un reddito concordato che potrebbe discostarsi dall’andamento reale dell’attività. Chi deve invece decidere sul rinnovo dovrebbe valutare congiuntamente i tre vantaggi introdotti dal decreto legislativo n. 148 del 2026, le nuove soglie sul visto di conformità, l’anticipo dei termini di decadenza e l’assenza di interessi di rateazione, insieme all’eventuale convenienza del ravvedimento speciale sulle annualità 2020-2023. In entrambi i casi, dato il numero di variabili coinvolte, un confronto preventivo con il proprio consulente resta il modo più sicuro per arrivare al 2 novembre 2026 con una decisione ponderata.
