Il contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da paesi extra UE, pensato per coprire i costi dei controlli doganali sui piccoli pacchi, non entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 come annunciato in precedenza. Il decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 ha infatti disposto un nuovo rinvio, il terzo dall’introduzione della misura, spostando la decorrenza al 1° dicembre 2026. La norma riguarda le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da paesi terzi, comprese quelle generate dagli acquisti online su piattaforme come Temu e Shein, indipendentemente dal fatto che si tratti di transazioni commerciali o di scambi tra privati. Il contributo si applicherebbe al momento dell’importazione definitiva ed è a carico del dichiarante doganale, che nella maggior parte dei casi coincide con l’operatore logistico o il corriere che gestisce lo sdoganamento per conto del destinatario. Ogni rinvio ha comportato una perdita di entrate per l’erario, quantificata in decine di milioni di euro, ma ha anche concesso più tempo all’amministrazione doganale per adeguare i propri sistemi ai volumi molto elevati di spedizioni di modesto valore che arrivano oggi in Italia. Resta invece già operativo, dal 1° luglio 2026, il dazio europeo di 3 euro sulle stesse spedizioni: una misura distinta, che nessuno dei rinvii italiani ha toccato.
- DECORRENZA AL 1° DICEMBRE 2026Il Rinvio: Il contributo slitta per la terza volta
Il decreto legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene diverse misure fiscali (dalla riduzione delle accise sui carburanti a novità sul bollo auto e sull’autotrasporto). L’articolo 4 del provvedimento riguarda specificamente il contributo sui pacchi extra UE: sposta la decorrenza dal 1° ottobre 2026, termine fissato dal precedente rinvio, al 1° dicembre 2026.
Il decreto non modifica la struttura della misura: importo, soglia di valore e modalità di riscossione restano quelli già definiti dalla legge di bilancio 2026. Cambia soltanto la data da cui il contributo diventa esigibile. Trattandosi di un decreto legge, il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, quindi entro il 16 novembre 2026: un termine che cade prima della nuova decorrenza del 1° dicembre e che, alla luce dei precedenti, non esclude ulteriori interventi in sede di conversione.
- FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI DOGANALILa Norma: Perché lo Stato ha introdotto il contributo
Il contributo nasce dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la legge di bilancio 2026), che all’articolo 1, commi 126, 127 e 128, lo ha istituito per finanziare i maggiori costi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sostiene nel controllare l’enorme flusso di spedizioni di modesto valore in arrivo da paesi extra UE. Negli ultimi anni questo flusso è cresciuto in modo molto rapido, soprattutto per effetto della diffusione di piattaforme di commercio elettronico extra UE che vendono direttamente ai consumatori italiani beni di basso valore unitario, spediti singolarmente dall’estero.
Fino al 2021 le spedizioni di modesto valore godevano di un’esenzione IVA che è stata progressivamente eliminata a livello europeo, ma il controllo doganale fisico di milioni di pacchi di piccolo importo continua a richiedere risorse che il contributo di 2 euro dovrebbe in parte recuperare. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva già fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, in vista dell’entrata in vigore originariamente fissata al 1° gennaio 2026: un termine mai rispettato, superato da tre rinvii successivi.
- SPEDIZIONI ENTRO 150 EUROAmbito Applicativo: Chi paga e quali spedizioni sono coinvolte
Il contributo, quando entrerà in vigore, riguarderà le spedizioni di beni provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea con valore dichiarato non superiore a 150 euro, la stessa soglia già rilevante per l’esenzione dai dazi doganali ordinari. Vi rientrerebbero tutte le tipologie di spedizione, a prescindere dalla natura della transazione: acquisti online di consumatori privati, forniture tra imprese, scambi tra privati e persino spedizioni senza alcuno scopo commerciale. Ne resterebbero fuori solo i beni che il viaggiatore porta personalmente con sé e dichiara verbalmente in dogana all’arrivo, secondo le ordinarie franchigie doganali per i bagagli.
Il soggetto obbligato al versamento sarebbe il dichiarante doganale, cioè chi presenta la dichiarazione di importazione. Quando la dichiarazione viene presentata in rappresentanza indiretta, come accade nella grande maggioranza dei casi in cui un corriere o uno spedizioniere doganale sdogana la merce per conto del destinatario finale, sia il rappresentante che il soggetto rappresentato risponderebbero solidalmente del pagamento. In pratica, per il consumatore che acquista su una piattaforma extra UE, il contributo dovrebbe essere incorporato nel prezzo finale o comunque gestito direttamente dal corriere che si occupa dello sdoganamento, in modo analogo a quanto già avviene oggi per l’IVA all’importazione riscossa tramite i regimi semplificati.
- PROROGHE E MINORI ENTRATE ERARIALICronologia dei Rinvii: Tre slittamenti in meno di un anno
Dalla sua istituzione, il contributo non è mai entrato in vigore alla data via via fissata. La tabella riepiloga i tre rinvii intervenuti finora.
| Tappa | Decreto legge | Legge di conversione | Nuova decorrenza |
|---|---|---|---|
| Istituzione | Legge 199/2025, art. 1, commi 126-128 | – | 1° gennaio 2026 |
| Primo rinvio | D.L. 27 marzo 2026, n. 38 | Legge 22 maggio 2026, n. 88 | 1° luglio 2026 |
| Secondo rinvio | D.L. 26 giugno 2026, n. 107 | Legge 7 agosto 2026, n. 152 | 1° ottobre 2026 |
| Terzo rinvio (attuale) | D.L. 17 settembre 2026, n. 162, art. 4 | da convertire entro il 16 novembre 2026 | 1° dicembre 2026 |
Il primo rinvio, disposto senza una copertura finanziaria specifica per il semestre di proroga, ha spostato l’entrata in vigore dal 1° gennaio al 1° luglio 2026. Il secondo, inserito in un decreto più ampio collegato al PNRR, l’ha portata al 1° ottobre 2026, con un costo per l’erario stimato in circa 61,25 milioni di euro nel solo 2026. Il terzo, quello appena disposto, comporterebbe una mancata entrata stimata in circa 40,8 milioni di euro per l’anno in corso. Il denominatore comune dei tre provvedimenti è lo stesso: l’amministrazione doganale non è ancora pronta a gestire su scala industriale l’incasso di un contributo fisso su un numero di spedizioni che si conta in decine di milioni all’anno.
- PRELIEVO UE DISTINTO E OPERATIVOIl Dazio Europeo: La misura UE da 3 euro già in vigore
Il contributo italiano non va confuso con un’altra misura, distinta e di origine europea, che riguarda le stesse spedizioni ma è già operativa. Dal 1° luglio 2026 si applica infatti un dazio doganale forfettario di 3 euro sulle spedizioni di modesto valore provenienti da paesi terzi, introdotto in via temporanea a livello di Unione europea. Si tratta di una misura transitoria, pensata come anticipazione della riforma più ampia del codice doganale dell’Unione, che dovrebbe eliminare del tutto, nei prossimi anni, la soglia di esenzione dai dazi oggi fissata a 150 euro.
A differenza del contributo italiano, il dazio europeo non è mai stato rinviato: chi importa oggi un pacco di modesto valore da un paese extra UE paga già i 3 euro previsti dalla normativa unionale. Dal 1° dicembre 2026, se la nuova decorrenza sarà confermata, i due prelievi si cumuleranno: 3 euro di dazio europeo più 2 euro di contributo nazionale su ogni spedizione che rientra nel perimetro comune delle due misure.
- DICHIARAZIONI H1 E H7Riscossione: Come dovrebbe funzionare il pagamento in dogana
La riscossione del contributo spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che lo acquisirebbe al momento dell’importazione definitiva della merce, attraverso le dichiarazioni doganali nei tracciati informatici H1 e H7, quest’ultimo pensato apposta per le spedizioni di valore modesto e ad alto volume. Per la nuova decorrenza del 1° dicembre 2026 è stato annunciato un meccanismo di accertamento diretto in dichiarazione, con recupero del contributo tramite il conto di dilazione doganale: uno strumento che consente all’operatore di differire il pagamento senza che la singola spedizione resti bloccata in attesa del versamento immediato.
Questo aspetto tecnico non è secondario per i corrieri e gli spedizionieri che gestiscono grandi volumi di pacchi: un sistema di riscossione troppo rigido rischierebbe di allungare i tempi di sdoganamento proprio sulle spedizioni più numerose e di minor valore, quelle per cui la rapidità di consegna è spesso l’elemento competitivo principale.
- CONVERSIONE E COSTI DI IMPORTAZIONEEffetti Pratici: Cosa devono monitorare imprese e professionisti
Fino al 1° dicembre 2026, nulla cambia rispetto alla situazione attuale: le spedizioni extra UE di modesto valore continuano a essere soggette solo al dazio europeo di 3 euro già in vigore, senza il contributo italiano. Le imprese che importano abitualmente merci di modesto valore da fornitori extra UE, i corrieri internazionali e le piattaforme di commercio elettronico dovrebbero comunque mantenere pronti i propri sistemi di calcolo e fatturazione, perché la sequenza dei rinvii, tutti disposti a distanza di pochi giorni o poche settimane dalla scadenza precedente, non consente di escludere un’entrata in vigore effettiva questa volta, né un ulteriore slittamento.
Per i consulenti fiscali e doganali, il punto da seguire nelle prossime settimane è la conversione in legge del decreto 162/2026, che dovrà avvenire entro il 16 novembre 2026: è in quella sede che il Parlamento potrebbe confermare la data del 1° dicembre, modificarla ancora o intervenire sulle modalità operative di riscossione appena descritte. Alle imprese che acquistano regolarmente componenti o merci di modesto valore da fornitori extra UE conviene comunque considerare, nella pianificazione dei costi di importazione a partire da dicembre, l’aggravio aggiuntivo di 2 euro per spedizione, che si somma al dazio europeo già dovuto.
