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Con il modello 770/2026 i sostituti d’imposta, ossia chi corrisponde compensi o dividendi e opera una trattenuta fiscale per conto del percipiente, rendono noti all’Agenzia delle Entrate le ritenute applicate nel 2025, i versamenti eseguiti e le eventuali compensazioni. Il termine ordinario del 31 ottobre 2026 coincide con un sabato e viene perciò spostato a lunedì 2 novembre 2026. L’invio può avvenire in un solo flusso oppure in flussi distinti, non più di tre, segnalando nel frontespizio il codice 1 o il codice 2. Sul versante dei dividendi i quadri coinvolti sono tre: il quadro SI riguarda gli utili e i proventi assimilati corrisposti nel 2025, il quadro SK la quota residua dei dividendi più vecchi, il quadro ST le ritenute versate all’Erario. Quanto ai professionisti, esiste una regola di esclusione: a partire dal 2024 chi aderisce al regime forfetario e i contribuenti minimi non ottengono più la Certificazione Unica e non figurano nel 770 di chi li paga. Il solo soggetto minore tenuto a predisporre sia la Certificazione Unica sia il 770 è il contribuente in regime di vantaggio che riceve la fattura di un professionista ordinario e ne trattiene la ritenuta. Nelle sezioni successive si ricostruisce chi è tenuto alla presentazione, come scegliere fra invio unico e invio separato, come compilare i quadri relativi ai dividendi e quali errori vanno evitati.

- COMPENSI PAGATI NEL 2025Chi Presenta: I sostituti d’imposta e le ritenute del 2025

Il 770 è la dichiarazione che ogni anno devono presentare i sostituti d’imposta. Rientrano in questa definizione i soggetti che, nel versare somme ad altri, hanno per legge l’obbligo di trattenere una quota dell’imposta dovuta dal percettore e di riversarla direttamente allo Stato: società, enti, professionisti con dipendenti, condomìni e pubbliche amministrazioni. Il modello 770/2026 fa riferimento alle ritenute applicate nel periodo d’imposta 2025 e contiene i dati fiscali delle somme trattenute, i versamenti relativi, le compensazioni eseguite, il riepilogo dei crediti e le altre informazioni previdenziali e assicurative richieste. Vanno dunque riportate nel 770/2026 sia le ritenute sulle fatture dei professionisti saldate nel 2025, sia quelle sui dividendi distribuiti nel medesimo anno.

Il modello consta del frontespizio e di vari quadri, che dipendono dai redditi sui quali il sostituto ha applicato ritenute: lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di capitale, locazioni brevi e altre ritenute. Chi nel 2025 non ha pagato somme soggette a ritenuta non ha alcunché da dichiarare, mentre chi ne ha pagate di diverse tipologie compila i quadri di ciascuna categoria. Le istruzioni ufficiali sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 72221. A questo quadro d’insieme si aggiunge una scelta tutt’altro che formale: quella sul modo di trasmettere i dati.

- COORDINAMENTO DEGLI INCARICATIModalità di Invio: Flusso unico oppure più flussi

La trasmissione telematica del 770 può avvenire con un solo invio o essere ripartita in più flussi, fino a tre. Questa scelta si comunica nel frontespizio tramite un codice specifico. Il codice 1 indica un unico flusso, che racchiude i vari redditi trattati nel modello: lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi da locazione breve e altre ritenute. Il codice 2 serve invece a inviare in modo separato i dati dei diversi tipi di reddito, perché a occuparsene sono soggetti diversi: ad esempio un consulente del lavoro per i dipendenti e un commercialista per il lavoro autonomo e i dividendi.

Con il codice 2 occorre compilare la sezione “Gestione separata” del frontespizio, riportando il codice fiscale dell’altro incaricato e barrando le caselle delle tipologie di reddito da lui trasmesse. Sul piano pratico bisogna scongiurare tanto le omissioni quanto le comunicazioni duplicate: prima dell’invio è opportuno stabilire per iscritto con l’altro professionista che cosa trasmette ciascuno, perché in caso contrario lo stesso dato può figurare due volte oppure mancare del tutto.

- DISTRIBUZIONI DA DICHIARAREQuadro SI: Tutti i dividendi pagati nel 2025

Nel quadro SI confluiscono gli utili e i proventi assimilati corrisposti nel 2025. Il tratto distintivo è che la compilazione è dovuta indipendentemente dall’applicazione di una ritenuta sul dividendo. Detto altrimenti, se nel 2025 una società ha distribuito utili ai propri soci, il quadro SI li deve riportare tutti, compresi quelli sui quali non è stata trattenuta alcuna imposta. Il motivo sta nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate ad avere un quadro completo delle distribuzioni, a prescindere dal trattamento fiscale riservato a ciascun percettore.

Quando i dividendi vanno a persone fisiche per partecipazioni non qualificate possedute al di fuori dell’attività d’impresa, la ritenuta è in via ordinaria del 26% e opera a titolo d’imposta, ossia esaurisce in modo definitivo il prelievo. Il caso cambia se il socio percepisce utili nell’ambito dell’attività d’impresa o su partecipazioni qualificate: la ritenuta, in tale ipotesi, non è a titolo d’imposta oppure non si applica, e il quadro SI resta ugualmente il punto da cui partire per comunicare i dati.

- DELIBERE ANTERIORI AL 2023Quadro SK: La parte residuale dei dividendi antichi

Il quadro SK svolge un compito differente e ormai secondario. Concerne gli utili pagati nel 2025 ma deliberati entro il 31 dicembre 2022, vale a dire i dividendi maturati secondo le regole anteriori alla riforma che ha reso uniforme dal 2018 la tassazione delle partecipazioni. Si compila esclusivamente per i dividendi che non hanno subito ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva. Il quadro SK è dunque una compilazione soltanto eventuale e residuale: la maggior parte dei sostituti non dovrà servirsene, ma chi nel 2025 ha distribuito utili accantonati e deliberati negli anni passati farà bene a controllare la data della delibera assembleare, così da capire quale quadro impiegare.

- RISCONTRO DEI VERSAMENTIQuadro ST: Il versamento delle ritenute

Nel quadro ST si riportano i dati dei versamenti. Per i dividendi si compilano la sezione I, riservata all’Erario, e la sezione III, che riguarda le ritenute sui redditi di capitale. Vanno indicati il mese e l’anno del versamento del dividendo, il codice tributo 1035, la data del versamento della ritenuta e la somma versata. Grazie a questo quadro l’Amministrazione può riscontrare che quanto trattenuto ai soci sia stato realmente versato allo Stato; per questo è il quadro in cui gli errori si convertono con maggiore facilità in contestazioni.

Per le ritenute sui compensi dei professionisti il discorso è simile: il sostituto riepiloga le somme trattenute sulle fatture saldate nel 2025 e i versamenti corrispondenti. Va ricordato che rileva il momento in cui la fattura viene pagata e non quello in cui è emessa, dato che la ritenuta si applica al pagamento. Una fattura emessa nel 2024 e pagata nel 2025 rientra perciò nel modello di quest’anno.

- IL MINIMO COME SOSTITUTORegimi Agevolati: Chi non entra nel modello

Il nodo più insidioso è quello dei professionisti in regime agevolato. A partire dal 2024 forfetari e contribuenti minimi non ricevono più la Certificazione Unica per le loro prestazioni professionali e, come accadeva già prima, non compaiono neppure nel 770 di chi li paga: le loro fatture sono emesse senza ritenuta, sicché il sostituto non ha nulla da certificare né da dichiarare.

Fa eccezione il contribuente minimo, ossia chi applica il regime di vantaggio previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, allorché riceve la fattura di un professionista ordinario, cioè né minimo né forfetario. In tale ipotesi il minimo agisce da sostituto d’imposta: è tenuto a trattenere la ritenuta sul compenso del professionista, a versarla e a predisporre di conseguenza sia la Certificazione Unica sia il modello 770. Ne discende, sul piano pratico, che un regime semplificato non libera da tutti gli obblighi: è sufficiente che il soggetto paghi un professionista ordinario perché nasca l’onere dichiarativo.

- RICONCILIAZIONE DI CU E F24Cosa Controllare: Le verifiche prima dell’invio

In vista della scadenza del 2 novembre 2026 è utile compiere un controllo di coerenza articolato in quattro passaggi. Il primo consiste nel riconciliare le Certificazioni Uniche emesse con le ritenute versate mediante F24, per accertare che ogni ritenuta trattenuta sia stata anche versata. Il secondo nel verificare i regimi dei professionisti pagati, separando quelli ordinari, per i quali la ritenuta è dovuta, da forfetari e minimi, per i quali non lo è. Il terzo nel controllare le date delle delibere sui dividendi, per stabilire se occorra compilare il quadro SK. Il quarto nell’accertare la modalità di invio prescelta e, con il codice 2, il coordinamento con l’altro incaricato.

Resta infine il tema degli errori. Un modello trasmesso con dati errati può essere corretto con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, ma prima si interviene e minore è il costo: per le omissioni il ravvedimento operoso permette di ridurre le sanzioni, purché l’intervento preceda la contestazione della violazione da parte dell’Agenzia.