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I lavoratori sportivi che operano nei settori dilettantistici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con prestazioni autonome, producendo redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata Inps e devono compilare la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF 2026. La base imponibile non è il reddito, ma i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, al netto di una franchigia di € 5.000 e, fino al 31 dicembre 2027, ridotti al 50% ai soli fini della contribuzione pensionistica. La circolare Inps n. 62 del 27 maggio 2026 aggiunge un chiarimento importante e poco noto: se la franchigia di € 5.000 è già stata utilizzata su un altro rapporto, per esempio un’altra collaborazione sportiva o un lavoro autonomo occasionale anche estraneo allo sport, non può essere sottratta una seconda volta dai compensi dell’attività sportiva. Chi gestisce più rapporti nello stesso anno deve quindi ricostruire la franchigia in modo unitario, non rapporto per rapporto.

- CHI DEVE COMPILARE LA SEZIONE IIIChi deve compilare la sezione III del quadro RR

La sezione III del quadro RR riguarda i lavoratori sportivi che, nei settori dilettantistici introdotti dalla riforma dello sport (decreto legislativo n. 36/2021), operano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure con prestazioni di lavoro autonomo, producendo redditi riconducibili all’articolo 53 del Tuir. Per questi soggetti la contribuzione previdenziale obbligatoria è dovuta alla Gestione separata Inps, disciplinata dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e segue regole di calcolo diverse da quelle applicate alla generalità dei collaboratori e dei professionisti senza cassa iscritti alla stessa gestione.

- COMPENSI, NON REDDITOCompensi, non reddito: come si calcola la base imponibile

A differenza della sezione II del quadro RR, che muove dal reddito di lavoro autonomo già determinato nei quadri reddituali, la sezione III prende come riferimento i compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, non il reddito al netto dei costi deducibili. La base imponibile è rappresentata dai compensi percepiti a partire dal 1° luglio 2023 per la parte eccedente una quota esente di € 5.000, prevista dall’articolo 35, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 36/2021.

Fino al 31 dicembre 2027, l’articolo 35, comma 8-ter, dello stesso decreto prevede inoltre che la contribuzione sia dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo così determinato: una riduzione temporanea pensata per accompagnare l’avvio del nuovo regime previdenziale dello sport dilettantistico, che dimezza il carico contributivo effettivo rispetto a quanto risulterebbe applicando l’aliquota piena all’intero imponibile eccedente la franchigia.

- LA FRANCHIGIA NON SI CUMULAIl chiarimento della circolare Inps n. 62/2026: la franchigia non si cumula

Il punto meno intuitivo della disciplina, e quello su cui la circolare Inps n. 62/2026 interviene in modo esplicito, riguarda i lavoratori che nello stesso anno percepiscono compensi da più rapporti riconducibili alla franchigia previdenziale sportiva o a soglie di esenzione analoghe. Se la franchigia di € 5.000 è già stata utilizzata, per esempio su un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva o su un’attività di lavoro autonomo occasionale anche non sportiva, il contribuente non può portarla nuovamente in detrazione dai compensi percepiti come lavoratore autonomo sportivo che confluiscono nella sezione III.

In pratica, la franchigia di € 5.000 non è un beneficio che si applica separatamente a ciascun rapporto di lavoro sportivo o a ciascuna fonte di compenso riconducibile alla stessa soglia, ma un’unica quota esente riferita alla posizione contributiva complessiva del lavoratore presso la Gestione separata. Chi nel corso dell’anno cumula più rapporti di questo tipo deve quindi ricostruire, prima di compilare il quadro RR, quale parte della franchigia sia già stata assorbita altrove, per evitare di sottrarla due volte e di esporre un imponibile previdenziale inferiore a quello effettivamente dovuto.

- UN ESEMPIO DI CALCOLO PASSOUn esempio di calcolo passo per passo

Si consideri un lavoratore autonomo sportivo iscritto alla Gestione separata Inps, privo di ulteriori coperture previdenziali, che nel corso del 2025 ha percepito compensi per l’attività sportiva dilettantistica pari a € 55.000, senza aver utilizzato altrove la franchigia. Il rapporto risulta iniziato a febbraio 2025 e ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione.

Il calcolo procede così: dai compensi percepiti, € 55.000 (colonna 1 del rigo RR9), si sottrae la franchigia di € 5.000 (colonna 2), ottenendo compensi eccedenti pari a € 50.000 (colonna 3), che rappresentano l’imponibile previdenziale. Applicando la riduzione al 50% prevista fino al 2027, la base imponibile pensionistica scende a € 25.000 (colonna 4). Nelle colonne 5 e 6 va indicato il periodo di durata del rapporto nell’anno, da febbraio a dicembre 2025. In colonna 7 va indicato il codice aliquota “E”, applicabile a chi non dispone di altre coperture previdenziali obbligatorie.

Il contributo dovuto, da esporre in colonna 8, si ottiene sommando due componenti calcolate su basi diverse: l’aliquota Ivs del 25% si applica alla base ridotta di € 25.000, per un importo di € 6.250; l’aliquota aggiuntiva dell’1,07%, destinata alle tutele non pensionistiche, si applica invece all’imponibile integrale di € 50.000, per un importo di € 535. Il contributo dovuto complessivo è quindi pari a € 6.785, da versare tramite il modello F24 con il codice tributo indicato nelle istruzioni Inps per i versamenti alla Gestione separata.

Passaggio Importo
Compensi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica nel 2025 € 55.000
Franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021) € 5.000
Compensi eccedenti la franchigia (imponibile previdenziale) € 50.000
Base imponibile pensionistica ridotta al 50% (fino al 2027) € 25.000
Contributo Ivs con codice E, 25% su base ridotta € 6.250
Aliquota aggiuntiva 1,07% su imponibile integrale € 535
Contributo dovuto complessivo (rigo RR9, colonna 8) € 6.785

- CHI SVOLGE ANCHE UN'ALTRA ATTIVITÀChi svolge anche un’altra attività: il raccordo tra quadro RE, quadro LM e sezione III

La disciplina si complica quando lo stesso contribuente esercita, nello stesso anno, sia l’attività sportiva sia un’altra attività di lavoro autonomo o d’impresa non riconducibile allo sport dilettantistico. In questo caso non basta compilare la sola sezione III: occorre compilare anche la sezione II del quadro RR per i redditi prodotti con l’attività diversa da quella sportiva, ricostruendo separatamente le due basi imponibili.

La circolare Inps n. 62/2026 precisa a quali righi occorre fare riferimento per individuare i compensi dell’attività diversa da quella sportiva, a seconda del regime fiscale applicato: se il contribuente è in regime ordinario, si guarda al quadro RE, rigo RE2, campo 2, dove sono esposti i compensi; se è in regime forfettario, si fa riferimento al quadro LM, sezione I, rigo LM2, quando risulta barrata la casella “autonomo”; se applica invece il regime forfettario per attività avviate di recente o con requisiti specifici, il riferimento è al quadro LM, sezione III, rigo LM22 (o ai righi successivi, se il codice Ateco è dichiarato su un altro rigo), campo 3, sempre con la casella “autonomo” barrata, inserendo al campo 2 la franchigia fino a concorrenza di € 5.000 già utilizzata nell’ambito di quell’attività.

- COSA DEVONO CONTROLLARE IN PRATICACosa devono controllare in pratica lavoratori sportivi e consulenti

Prima di compilare la sezione III del quadro RR, conviene verificare alcuni elementi che incidono direttamente sul risultato del calcolo:

  • se nel corso dell’anno la franchigia di € 5.000 è già stata utilizzata su un altro rapporto riconducibile alla stessa soglia, sportivo o non sportivo, come chiarito dalla circolare Inps n. 62/2026, per evitare di sottrarla due volte;
  • la corretta individuazione del periodo di durata del rapporto sportivo nell’anno, da indicare nelle colonne dedicate del rigo RR9, perché incide sul calcolo complessivo se il rapporto non copre l’intero periodo d’imposta;
  • la scelta tra codice aliquota E ed eventuali altri codici applicabili in presenza di altre coperture previdenziali obbligatorie, che modifica sia l’aliquota Ivs sia l’applicabilità dell’aliquota aggiuntiva dell’1,07%;
  • in presenza di più attività, la corretta individuazione dei righi di riferimento nel quadro RE o nel quadro LM per ricostruire separatamente il reddito o il compenso dell’attività non sportiva, evitando di sommarlo indistintamente ai compensi sportivi confluiti nella sezione III.

Un errore nella ricostruzione della franchigia già utilizzata, o nella separazione tra le due sezioni del quadro RR in presenza di più attività, si trascina fino al risultato finale della dichiarazione e può portare a una liquidazione contributiva errata, con conseguenze sia in termini di importi versati in eccesso sia di contribuzione non correttamente assolta.