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La voce 21, Utile (perdita) dell’esercizio, chiude il conto economico riportando il saldo finale della gestione, sotto forma di utile se positivo o di perdita se negativo. È la voce di raccordo con lo stato patrimoniale: il suo importo confluisce nella voce A IX del patrimonio netto, determinando un incremento in caso di utile o un decremento in caso di perdita. Ma è ciò che avviene dopo, tra destinazione dell’utile e gestione fiscale delle perdite, a rendere questa voce tutt’altro che un semplice numero di chiusura.

- POSSIBILI DESTINAZIONI DELL'UTILELe possibili destinazioni dell’utile secondo il Codice Civile

Una volta approvato il bilancio, l’utile dell’esercizio può essere accantonato in riserve (riserva legale, riserve statutarie, altre riserve), attribuito a soci fondatori, promotori, amministratori o dipendenti secondo quanto previsto da statuto o accordi contrattuali, utilizzato per coprire perdite pregresse, portato ad aumento del capitale sociale, rinviato a nuovo o distribuito ai soci come dividendo. L’articolo 2432 del Codice Civile precisa che le quote riservate ad amministratori, soci fondatori o promotori vanno calcolate sull’utile netto, dopo aver dedotto la quota destinata alla riserva legale.

- VINCOLI ALLA DISTRIBUZIONE DEII vincoli alla distribuzione dei dividendi

L’articolo 2433 del Codice Civile pone limiti precisi alla distribuzione: i dividendi possono essere pagati solo su utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato, e se si verifica una perdita del capitale sociale non si può procedere ad alcuna distribuzione finché il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi eventualmente erogati in violazione di queste regole non sono ripetibili nei confronti dei soci che li abbiano incassati in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato. Un vincolo ulteriore riguarda i costi di impianto, ampliamento e sviluppo non ancora ammortizzati: finché il relativo processo di ammortamento non si è concluso, i dividendi possono essere distribuiti solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.

- RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER IIl riporto delle perdite fiscali per i soggetti Ires

L’articolo 84 del Tuir stabilisce che la perdita di un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, senza alcun limite temporale di utilizzo: il restante 20% del reddito resta comunque assoggettato a tassazione, e l’eventuale eccedenza di perdita non compensata si riporta ulteriormente in avanti. Fa eccezione il caso delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione della società, che possono essere utilizzate senza il limite dell’80%, cioè fino a concorrenza dell’intero reddito imponibile di ciascun esercizio successivo, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Origine della perdita Limite di utilizzo negli esercizi successivi
Perdite maturate dal 4° esercizio in poi (Ires) 80% del reddito imponibile, senza limiti temporali
Perdite dei primi 3 esercizi di attività 100% del reddito imponibile, senza limiti temporali
Imprese Irpef in contabilità semplificata (dal 2018) 80% del reddito, senza limiti temporali

- REGOLE PER I SOGGETTI IRPEF DOPO LALe regole per i soggetti Irpef dopo la riforma del 2018

Anche per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata od ordinaria, dal 2018 il riporto delle perdite si è uniformato, nella sostanza, al modello previsto per i soggetti Ires: le perdite non compensate nell’esercizio di formazione possono essere utilizzate senza limiti temporali, ma nel limite dell’80% del reddito di ciascun periodo successivo. In precedenza, invece, le regole erano diverse a seconda del regime contabile: le imprese in contabilità semplificata non potevano riportare le perdite agli esercizi successivi, ma solo compensarle, nello stesso anno di formazione, con altri redditi posseduti dal contribuente; quelle in contabilità ordinaria potevano invece riportarle in avanti senza il tetto dell’80%, ma entro il limite temporale di cinque esercizi. Resta comune a tutti i regimi, anche dopo la riforma, la possibilità di riportare senza alcun limite temporale né quantitativo le perdite maturate nei primi tre anni di una nuova attività.

- STRETTA SUL RIPORTO DELLE PERDITE INLa stretta sul riporto delle perdite in caso di cambio di controllo

Il riporto delle perdite fiscali incontra un limite ulteriore quando cambia il controllo della società: la disciplina antielusiva prevista dall’art. 84, commi da 3 a 3-ter, del Tuir blocca il riporto quando si verifica congiuntamente il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto e la modifica dell’attività principale esercitata negli esercizi in cui le perdite si sono formate, salve le esimenti legate al superamento del test di vitalità economica. Il decreto correttivo alla riforma fiscale, esaminato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni parlamentari, interviene su questa disciplina in chiave di interpretazione autentica: chiarirebbe che il limite scatta anche quando a essere ceduta non è la società che riporta le perdite, ma quella che la controlla, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. Trattandosi di una norma interpretativa, l’efficacia sarebbe retroattiva e riguarderebbe anche operazioni già concluse. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto il 4 agosto 2026, ma alla data di questo articolo il testo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, condizione da cui dipende la sua effettiva entrata in vigore: le società che hanno effettuato o stanno valutando operazioni di cessione del controllo, dirette o indirette, dovrebbero comunque monitorarne la pubblicazione.

- COPERTURA DI UNA PERDITALa copertura di una perdita: riserve, capitale sociale e convocazione dell’assemblea

Quando l’esercizio si chiude in perdita, questa può essere ripianata utilizzando le riserve disponibili (facoltative o statutarie), la riserva legale, oppure, in mancanza di riserve sufficienti, riducendo il capitale sociale. Se la perdita supera un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, e se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di quell’esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

- UN ESEMPIO DI COPERTURA PARZIALEUn esempio di copertura parziale con riserve e riduzione del capitale

Si immagini una società con capitale sociale di 30.000 euro, riserva legale di 1.200 euro e riserva facoltativa di 3.500 euro, che nell’esercizio precedente ha maturato una perdita di 9.000 euro e in quello corrente un’ulteriore perdita di 18.000 euro, per un totale di 27.000 euro. Le riserve disponibili (1.200 più 3.500, cioè 4.700 euro) coprono solo una parte della perdita complessiva: la parte residua, pari a 22.300 euro, potrà essere coperta mediante una corrispondente riduzione del capitale sociale, che dovrà poi essere eventualmente reintegrato dai soci tramite nuovi conferimenti, secondo quanto deliberato dall’assemblea.

- PERCHÉ LA GESTIONE DELLA VOCE 21Perché la gestione della voce 21 richiede una visione d’insieme

Il risultato d’esercizio, per quanto sia l’ultima riga del conto economico, condiziona a cascata le decisioni successive: la distribuibilità dei dividendi, l’eventuale necessità di ricapitalizzare la società, l’entità delle perdite fiscali disponibili per gli esercizi futuri. Una lettura solo numerica di questa voce, senza considerare i vincoli civilistici alla distribuzione e le regole di riporto fiscale, rischia di far perdere di vista opportunità di pianificazione che si giocano proprio nella gestione pluriennale di utili e perdite.