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Con i commi da 35 a 40 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di bilancio 2026, torna il regime dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, che le manovre del 2023 e del 2025 avevano già collaudato. L’assegnazione può avere per oggetto i beni mobili registrati non impiegati come strumentali nell’attività d’impresa e gli immobili non strumentali per destinazione, secondo l’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi. Serve un atto stipulato entro il 30 settembre 2026: a rilevare non è la data dell’eventuale delibera dell’assemblea, bensì quella dell’atto di assegnazione. A carico della società c’è un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP: l’aliquota è dell’8% sulla differenza tra il valore normale o catastale del bene e il costo a esso fiscalmente riconosciuto, sale al 10,5% quando la società non risulta operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, e si aggiunge una sostitutiva del 13% qualora vengano annullate riserve in sospensione d’imposta. Il versamento si articola in due tranche: il 60% entro il 30 settembre 2026, il residuo 40% entro il 30 novembre 2026. Qui l’attenzione va a un profilo che di frequente resta in ombra: le conseguenze fiscali per il socio che il bene lo riceve.

Nell’ordine si vedranno i confini dell’agevolazione, che cosa comporti l’effetto liberatorio della sostitutiva e, situazione per situazione, come è tassato il socio nelle società di capitali e in quelle di persone, distinguendo a seconda che l’annullamento riguardi riserve di utili, riserve di capitale oppure riserve in sospensione d’imposta.

- BENI AMMESSI E IMPOSTE DOVUTEFinestra 2026: Quali società possono trasferire beni ai soci e con quale prelievo

Grazie all’assegnazione agevolata la società può far uscire verso i soci beni non strumentali scontando un prelievo più leggero di quello ordinario sulla plusvalenza. Ne beneficiano le società di capitali e le società di persone commerciali, purché i soci compaiano nel libro dei soci alla data fissata dalla norma, oppure vi vengano iscritti entro il termine di legge sulla base di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore.

Prima ancora del ragionamento fiscale c’è un limite di natura contabile. Assegnare il bene significa annullare riserve, di utili o di capitale, per un ammontare corrispondente al valore contabile assegnato al bene. Se ne ricava che l’operazione regge soltanto quando le riserve disponibili raggiungono almeno quel valore contabile, come ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 37/E del 16 settembre 2016. Quando le riserve non sono capienti, la delibera di assegnazione agevolata non è praticabile.

- PERIMETRO DELLA SOSTITUTIVAEffetto Liberatorio: Perche il versamento della societa mette a posto i rapporti col Fisco

Le norme sull’assegnazione agevolata mettono da parte alcune regole ordinarie in materia di tassazione dei dividendi. Restano fuori gioco il comma 1 e i commi da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico, vale a dire la presunzione secondo cui si considerano distribuiti per primi l’utile di esercizio e le riserve di utili. C’è poi che il valore normale dei beni assegnati, depurato degli eventuali debiti che il socio si accolla, abbatte il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L’aspetto decisivo è questo: quando la società versa l’imposta sostitutiva, ogni obbligazione tributaria legata all’operazione si estingue, entro il limite dell’importo tassato, tanto per la società quanto per il socio. La norma punta infatti a dare al prelievo della società carattere definitivo e liberatorio. Il socio, tuttavia, continua a essere tassabile sulla quota di valore che va oltre la base imponibile della sostitutiva: è proprio lì che i singoli casi divergono. Vale la pena ricordare che quanto delle riserve di patrimonio netto viene annullato in contabilità non incide sul trattamento fiscale dell’operazione in capo al socio.

- DISTRIBUZIONI DA RISERVE DI UTILISoci di Capitali: Come è tassato il socio quando l’annullamento colpisce riserve di utili

Quando una società di capitali assegna il bene annullando riserve di utili, si ha una distribuzione di utili in natura. Come parametro si prende il valore normale del bene; se si tratta di un immobile e la società esercita nell’atto la relativa opzione, si guarda invece al valore catastale. A tale valore si toglie la base imponibile della sostitutiva pagata dalla società: quel che resta è l’utile in natura che il socio tassa applicando le regole ordinarie dei dividendi.

I numeri si capiscono meglio con un esempio ripreso dalla circolare n. 26/E del 1° giugno 2016. Poniamo una partecipazione in una società di capitali che assegna un immobile, annulla riserve di utili e sceglie il valore catastale come parametro.

Voce Importo
Valore normale del bene oggetto di assegnazione 100
Valore catastale del bene oggetto di assegnazione 90
Valore fiscale del bene in capo alla società 70
Riserve di utili oggetto di annullamento 100
Base imponibile della sostitutiva (90 meno 70) 20
Costo della partecipazione in capo al socio ante assegnazione 30
Quota tassata come dividendo in capo al socio (90 meno 20) 70
Costo della partecipazione in capo al socio post assegnazione 30
Costo fiscalmente riconosciuto del bene per il socio 90

Il socio, dunque, porta a tassazione come dividendo il valore catastale del bene, cioè 90, sottraendo la differenza che la società ha già assoggettato a sostitutiva, cioè 20: l’imponibile è 70. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non cambia e rimane 30; il costo fiscale del bene entrato nel patrimonio del socio corrisponde invece al valore catastale, 90, dato che è questo il valore che conta nella tassazione del socio.

- RIDUZIONE DEL COSTO FISCALERiserve di Capitale: I casi in cui per il socio non emerge alcun reddito

Qualora la società di capitali annulli riserve di capitale per assegnare il bene, in capo al socio non nasce alcun reddito imponibile. Ciò che accade è soltanto un abbassamento del costo fiscale della partecipazione.

L’ordine dei passaggi è rigido. Prima di abbattere il costo della partecipazione di un importo pari al valore normale del bene assegnato, il socio deve aumentarlo della differenza che la società ha assoggettato a sostitutiva. Se, completato questo doppio movimento, il valore del bene assegnato risulta maggiore del costo della partecipazione così corretto, la parte in più viene tassata in via ordinaria in capo al socio. È il cosiddetto sottozero, lo stesso meccanismo che si presenta nelle società di persone.

- EMERSIONE DEL SOTTOZEROSocieta di Persone: Rideterminazione del costo della partecipazione e ipotesi di sottozero

Nelle società di persone, di norma, l’assegnazione non fa scattare alcuna tassazione per il socio, quale che sia la tipologia di riserve annullate. Pagando quanto dovuto, la società sistema anche la posizione del socio. L’effetto è la rideterminazione del costo fiscale della partecipazione: la sostitutiva versata fa crescere in proporzione il valore della partecipazione di ciascun socio, come ha chiarito l’Agenzia delle entrate al paragrafo 6.2 della circolare n. 26/E.

La tassazione arriva soltanto in presenza di sottozero, situazione che ricorre quando il valore normale o catastale impiegato per l’assegnazione eccede la somma della base imponibile della sostitutiva e del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In tale evenienza l’imponibile del socio assegnatario si ottiene così:

  • il costo della partecipazione;
  • aumentato della base imponibile dell’imposta sostitutiva;
  • diminuito del valore normale o catastale del bene assegnato.

Il valore negativo che ne deriva si tassa come utile a norma dell’articolo 47, comma 7, del testo unico; quando ne sussistono le condizioni, può applicarsi la tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.

- PRELIEVO SULLE RISERVE SOSPESERiserve in Sospensione: La sostitutiva del 13% e fin dove arriva

Se l’assegnazione porta ad annullare riserve in sospensione d’imposta, entro l’importo che sconta la sostitutiva del 13% non si formano dividendi tassabili per i soci. La società, però, può attingere a queste riserve solo nella misura indispensabile a rendere possibile l’assegnazione, e solo una volta consumate le altre riserve disponibili, tanto di utili quanto di capitale: quelle in sospensione vengono per ultime.

Per i soci, sia nelle società di capitali sia in quelle di persone, il fatto che la società versi la sostitutiva del 13% neutralizza in capo a loro l’importo assoggettato a quel prelievo. Nelle società di capitali, tuttavia, un’ipotesi di tassazione permane: si ha quando il valore normale o catastale oltrepassa la somma della base imponibile della sostitutiva ordinaria, dall’8% al 10,5%, e delle riserve in sospensione tassate al 13%. La parte eccedente costituisce allora un utile in natura tassato in capo al socio.

La riserva da rivalutazione nelle società di persone

Quando una società di persone tiene la contabilità ordinaria, l’annullamento della riserva da rivalutazione non genera reddito per i soci e non intacca il costo fiscale della partecipazione, che a suo tempo era stato elevato per effetto della rivalutazione. Se invece la società di persone è in contabilità semplificata, la rivalutazione non ha prodotto alcuna riserva in sospensione d’imposta, per cui il successivo annullamento della riserva libera destinata a permettere l’assegnazione resta fuori dalla sostitutiva del 13%, come ha precisato la circolare n. 37/E.

- VERIFICHE PRIMA DELL’ASSEGNAZIONEPrima dell’Atto: I controlli da fare su riserve e valori

Per presentarsi all’atto entro il 30 settembre 2026 senza sbagliare l’impostazione, è bene muoversi per tempo e:

  • controllare quanto valgono e come sono composte le riserve disponibili, tenendo separate quelle di utili, di capitale e in sospensione d’imposta, dato che la tassazione del socio discende da questa scelta;
  • stabilire se prendere a parametro il valore normale oppure il valore catastale degli immobili, esercitando l’opzione nell’atto ove risulti conveniente;
  • determinare la base imponibile della sostitutiva dovuta dalla società e quantificare, per ogni socio, l’eventuale dividendo in natura o il sottozero;
  • rivedere il costo fiscale delle partecipazioni una volta fatta l’assegnazione, in modo da gestire senza errori un futuro trasferimento della quota;
  • programmare le due scadenze di versamento della sostitutiva, il 60% entro il 30 settembre 2026 e il 40% entro il 30 novembre 2026.