Chi possiede quote non quotate in società residenti in paradisi fiscali dovrà rifare i conti. Lo schema di decreto legislativo correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, porta dal 21% al 36% l’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni black list e cancella la possibilità di pagarla a rate. Una stretta che, secondo i primi calcoli degli operatori, rende l’operazione conveniente solo in un numero ristretto di casi.
- SOSTITUTIVA SULLE QUOTE BLACK LISTCosa prevede l’articolo 27 dello schema
L’articolo 27 dello schema, attuativo della delega fiscale di cui alla legge 111/2023, interviene sull’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la norma che da oltre vent’anni disciplina la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni. Per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, per le società semplici, per gli enti non commerciali e per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, resta possibile assumere, in luogo del costo storico, il valore della partecipazione posseduta al 1° gennaio di ciascun anno, risultante da una perizia giurata di stima. Cambia però la misura dell’imposta dovuta quando la partecipazione riguarda titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata secondo i criteri dell’articolo 47-bis, primo comma, del Tuir.
- TITOLI QUOTATI ESCLUSI DALLA STRETTAIl perimetro: solo i titoli non negoziati
La maggiorazione colpisce esclusivamente i titoli non negoziati nei mercati regolamentati. Restano fuori, e continuano a scontare il 21%, le partecipazioni black list quotate, per le quali la rideterminazione opera sul valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, quarto comma, lettera a), del Tuir. Per tutte le altre partecipazioni non quotate, quelle non riconducibili a soggetti black list, non cambia nulla: sostitutiva al 21%, versamento anche in tre rate annuali con interessi del 3% su quelle successive alla prima.
| Profilo | Regime vigente | Schema correttivo (art. 27) |
|---|---|---|
| Aliquota sostitutiva | 21% per tutte le partecipazioni e i titoli non negoziati | 36% per titoli, quote e diritti non negoziati emessi da soggetti black list (art. 47-bis, comma 1, Tuir); resta il 21% per gli altri |
| Versamento | Entro il 30 novembre, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% dalla seconda rata | Per le partecipazioni black list solo unica soluzione: la rateizzazione è espressamente esclusa |
| Partecipazioni black list quotate | Rideterminazione sul valore normale (art. 9, comma 4, lett. a, Tuir), sostitutiva al 21% | Nessuna modifica: la maggiorazione riguarda i soli titoli non negoziati |
| Testi unici | Nessun riferimento | Coordinamento con il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. n. 117/2026), operativo dal 1° gennaio 2027 |
- UNA QUOTA DA 900.000 EUROUn esempio pratico per capire la convenienza
Si consideri una partecipazione non quotata in una società con sede in un paradiso fiscale, costo fiscale di 120.000 euro e valore di perizia pari a 900.000 euro. Con le regole attuali, l’affrancamento al 21% sull’intero valore costa 189.000 euro, anche in tre rate. Con la nuova aliquota, il conto sale a 324.000 euro, in un’unica soluzione senza dilazione. In caso di cessione senza affrancamento, la plusvalenza di 780.000 euro sconterebbe l’Irpef progressiva, che per un contribuente con redditi già collocati nell’ultimo scaglione si attesta di fatto sull’aliquota marginale del 43%; a questa si sommano le addizionali regionale e comunale, mediamente altri due o tre punti percentuali, per un prelievo complessivo che si avvicina ai 350.000 euro. Il risparmio rispetto alla sostitutiva al 36% si riduce quindi a circa 25.000-26.000 euro per un contribuente con redditi elevati, un margine comunque più ridotto rispetto al confronto con la precedente aliquota del 21%, e diventa nullo o negativo se il costo fiscale storico è già vicino al valore attuale.
- COSTO STORICO E RISPARMIO EFFETTIVOPerché l’affrancamento può diventare antieconomico
La convenienza dell’affrancamento al 36% sopravvive soltanto quando il costo storico della partecipazione è modesto rispetto al valore attuale. Se il costo fiscale fosse pari a 250.000 euro sulla stessa partecipazione da 900.000 euro, l’imposta ordinaria sulla plusvalenza di 650.000 euro, calcolata con le stesse ipotesi, risulterebbe inferiore alla sostitutiva: affrancare diventerebbe una scelta economicamente sfavorevole. Va inoltre considerata, ai sensi dell’articolo 47-bis, secondo comma, lettera b), del Tuir, la possibilità di dimostrare l’esimente: se dal possesso della partecipazione non consegue la localizzazione dei redditi in un regime fiscale privilegiato, il contribuente può evitare del tutto la questione e applicare il regime ordinario.
- DECORRENZA DA CONFERMARENessuna disciplina transitoria, effetti dal 2027
Lo schema non prevede una disciplina transitoria: la stretta opererà dall’entrata in vigore del decreto. Le stime di gettito che accompagnano la misura guardano tuttavia al 2027, il che lascia intendere che la nuova aliquota dovrebbe applicarsi alle rideterminazioni riferite alle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2027, con perizia e versamento della prima rata entro il 30 novembre 2026. Se l’impostazione sarà confermata nel testo definitivo, resterà percorribile, alle condizioni vigenti (sostitutiva al 21%, rateizzabile), l’affrancamento delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026, da perfezionare entro la stessa scadenza di novembre.
- DIVIDENDI AI FONDI PENSIONE ESTERIIl contesto: la revisione dei redditi finanziari
La stretta sull’affrancamento non è una misura isolata. Si colloca nello stesso capo dello schema dedicato alla revisione dei redditi di natura finanziaria, che secondo quanto previsto dall’articolo 26 innalza dall’11% al 20% l’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione dell’Unione europea e ai sottoconti esteri dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp), allineandola a quella prevista per i fondi pensione nazionali. Due interventi che vanno nella stessa direzione: riequilibrare il prelievo sui capitali con proiezione estera, entrambi con effetti finanziari stimati a decorrere dal 2027.
- SCOMPUTO DELLE IMPOSTE GIÀ VERSATECosa cambia per chi ha già rivalutato in passato
Un capitolo a parte riguarda chi ha già affrancato in passato e, in vista di una cessione, intende aggiornare il valore. La disciplina vigente consente di scomputare dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata nelle precedenti rideterminazioni, oppure di chiederne il rimborso ai sensi del decreto legge 70/2011. Con l’aliquota al 36%, però, il conguaglio da versare sulle quote black list diventa sensibilmente più oneroso, per giunta in un’unica soluzione.
In definitiva, chi detiene quote in giurisdizioni a fiscalità privilegiata dovrà misurare la convenienza caso per caso: da un lato il prelievo secco del 36% sull’intero valore periziato, non sulla sola plusvalenza latente, dall’altro l’Irpef progressiva sull’intera plusvalenza al momento del realizzo, salva la prova dell’esimente. Una finestra temporale ristretta, quella tra il possesso al 1° gennaio 2026 e il termine del 30 novembre, merita di essere valutata per tempo.
