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Sull’Irap degli enti sportivi la circolare 7/E del 7 agosto 2026 porta un chiarimento favorevole e di immediato impatto pratico: l’esclusione dalla base imponibile dei compensi per collaboratori coordinati e continuativi dell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non è riservata alle figure tecniche, ma copre anche i compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale. Per le società sportive strutturate, che sull’area amministrativa concentrano una quota rilevante del costo del personale, la differenza si vede subito in dichiarazione.

- DOPPIO REGIME NELLO SPORTDue previsioni diverse nello stesso comma

L’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 36/2021 contiene due regole distinte, che vengono lette insieme ma hanno ambiti e meccanismi diversi.

La prima riguarda le imposte sui redditi: i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro annui. È una franchigia, misurata sulla posizione complessiva del percettore nell’anno, e opera in capo al collaboratore.

La seconda riguarda l’Irap e opera in capo all’ente: i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 446/1997. Non è una franchigia, come si vedrà più avanti, ed è questa la previsione su cui interviene la circolare.

- RINVIO ALLE REGOLE IRAPPerché il richiamo agli articoli 10 e 11 conta

Il rinvio agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 446/1997 non è un dettaglio di tecnica legislativa. Per gli enti non commerciali, in relazione all’attività istituzionale, il valore della produzione netta si determina con il cosiddetto metodo retributivo: la base imponibile è costruita sulle somme erogate al personale e ai collaboratori, non sul risultato economico. In quel contesto escludere i compensi per collaborazione coordinata e continuativa significa erodere direttamente l’imponibile, non spostare una deduzione.

Va però messa in conto una lettura restrittiva possibile: la norma richiama espressamente gli articoli 10 e 11 del decreto Irap. Per gli enti sportivi che determinano la base imponibile secondo criteri diversi da quelli richiamati, tipicamente le società di capitali che applicano le regole ordinarie, la portata concreta dell’esclusione va valutata caso per caso e, in assenza di un chiarimento espresso su questo profilo, conviene documentare la posizione assunta.

- DUBBI SUI RUOLI AMMINISTRATIVIIl quesito: le mansioni amministrative rientrano?

La domanda posta all’Agenzia era se la disposizione si applichi anche ai compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, e non soltanto per le collaborazioni riferite all’attività sportiva in senso stretto: istruttori, allenatori, preparatori, direttori tecnici.

Il dubbio nasceva dalla formula «nell’area del dilettantismo», che poteva essere letta come riferita alla natura sportiva della prestazione anziché al contesto in cui la prestazione è resa. Su una platea di ASD e SSD che affidano segreteria, tesseramenti e contabilità interna a collaboratori coordinati e continuativi, la differenza fra le due letture vale l’intero costo di quell’area.

- ESTENSIONE CONFERMATA DAL FISCOLa risposta e i due argomenti su cui si regge

L’Agenzia risponde affermativamente e costruisce la conclusione su due argomenti autonomi.

Il primo è letterale. La disposizione opera un rinvio generico ai singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi dell’area del dilettantismo, senza circoscrivere l’agevolazione Irap a specifiche tipologie di compenso. Dove il legislatore non distingue, non spetta all’interprete introdurre limitazioni.

Il secondo è sistematico. L’art. 37 del D.Lgs. 36/2021, dedicato proprio ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di enti sportivi dilettantistici, richiama per tali rapporti la disciplina fiscale dell’art. 36 comma 6 quale che sia la tipologia del rapporto: una formula che, nella lettura della circolare, comprende anche l’attività svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

La conclusione è che anche i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, al pari di quelli erogati ai lavoratori sportivi, se inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile Irap.

- LIMITE SULL’INTERO COMPENSOÈ una soglia, non una franchigia

La circolare non torna sul punto, ma resta valido quanto chiarito nella risposta a consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, ed è l’errore più frequente in sede di dichiarazione. Gli 85.000 euro non abbattono l’imponibile: segnano una soglia di rilevanza.

La norma parla di compensi «inferiori» all’importo annuo di 85.000 euro. Ne consegue che un compenso di 84.999 euro è integralmente escluso dalla base imponibile, mentre un compenso di 85.000 euro esatti vi concorre per intero, non per la sola parte eccedente. Il salto è netto e la verifica va fatta sul singolo compenso erogato dall’ente, perché la norma ragiona sui «singoli compensi» e non sul monte compensi complessivo.

Compenso annuo al collaboratore Rileva ai fini Irap Importo che concorre alla base imponibile
40.000 euro (istruttore co.co.co.) No Zero
60.000 euro (segreteria amministrativa co.co.co.) No Zero
84.999 euro No Zero
85.000 euro Sì 85.000 euro per intero
90.000 euro Sì 90.000 euro per intero

Il confronto con l’altra soglia rende evidente la differenza di meccanismo: sopra i 15.000 euro il lavoratore sportivo è tassato solo sull’eccedenza, sopra gli 85.000 euro l’ente paga l’Irap sull’intero compenso. Stessa norma, due logiche opposte.

- COLLABORAZIONI AGEVOLATEChi ne beneficia in concreto

L’ampliamento interessa soprattutto le realtà che hanno strutturato l’area amministrativa con contratti di collaborazione: gestione di iscrizioni e tesseramenti, segreteria, contabilità interna, rapporti con federazioni ed enti di promozione, gestione organizzativa degli impianti. Sono figure che non svolgono attività sportiva e che, in una lettura restrittiva, sarebbero rimaste fuori dall’esclusione, con un aggravio Irap tutt’altro che teorico per gli enti che di quei rapporti ne hanno più d’uno.

Il beneficio riguarda la sola Irap e non interferisce con la soglia dei 15.000 euro ai fini delle imposte sui redditi. I due limiti hanno presupposti, importi e destinatari diversi: il primo guarda al singolo compenso erogato dall’ente, il secondo alla posizione complessiva del percettore nell’anno, cumulando gli importi ricevuti da tutti gli enti e presidiata dall’autocertificazione del collaboratore.

- CONTROLLI PRIMA DELLA DICHIARAZIONECosa verificare

Per gli enti sportivi che liquidano l’Irap il lavoro è di mappatura: quali rapporti sono qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, quale importo annuo raggiunge ciascuno di essi e quali si collocano in prossimità della soglia.

Data la struttura del beneficio, un compenso appena sopra gli 85.000 euro produce un effetto Irap sproporzionato rispetto a uno appena sotto: è un elemento da considerare in sede di definizione dei contratti, con l’avvertenza che la modulazione dei compensi deve rispondere alla realtà del rapporto e non alla sola convenienza fiscale. Utile, infine, conservare traccia del contenuto amministrativo-gestionale delle mansioni, che è il presupposto su cui si fonda il chiarimento.