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Sono numerose le associazioni sportive dilettantistiche che affiancano all’attività istituzionale la gestione di un bar o di uno spaccio all’interno dell’impianto sportivo: una fonte di entrata diffusa, che tuttavia solleva questioni puntuali in tema di certificazione dei corrispettivi. Per le ASD dotate di partita IVA che aderiscono al regime agevolato della legge 16 dicembre 1991 n. 398, la questione trova una risposta netta: la gestione del bar continua a non richiedere il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, esonero che l’introduzione generalizzata della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non ha intaccato.

- ESONERO PER GLI ENTI IN 398La Base Normativa: l’Articolo 2 del DPR 696/1996

La norma su cui poggia l’esonero è il DPR 21 dicembre 1996 n. 696, il regolamento con cui sono stati semplificati gli obblighi di certificazione dei corrispettivi per diverse tipologie di operazioni. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera hh) di quel testo libera espressamente dall’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime agevolato della legge 398/1991.

L’esonero dipende da due sole condizioni: la qualifica del soggetto, che deve essere un’ASD, e l’opzione per il regime agevolato della legge 398/1991. Non esistono requisiti ulteriori collegati al modo concreto in cui l’attività viene svolta, quali la collocazione del bar dentro l’impianto, il numero o il tipo di persone che ne fruiscono, oppure eventuali sovrapposizioni con altri esercizi commerciali presenti nella zona. Neppure l’obbligo generalizzato, introdotto negli anni successivi, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite registratore telematico o documento commerciale ha modificato questo quadro: l’esonero previsto dal DPR 696/1996 continua a valere anche nel nuovo sistema di certificazione digitale dei corrispettivi.

- SOMMINISTRAZIONE COMMERCIALEAttività Commerciale, Esclusa dalla Decommercializzazione dell’Articolo 148 del TUIR

Sulla qualificazione fiscale dei proventi generati dal bar interviene la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018, dedicata alle attività connesse allo sport dilettantistico. Il documento chiarisce che somministrare alimenti e bevande nei locali dell’associazione rappresenta, dal punto di vista fiscale, un’attività commerciale a tutti gli effetti, estranea alla decommercializzazione contemplata dall’articolo 148 del TUIR, disposizione che sottrae a rilevanza fiscale alcune attività degli enti associativi verso i propri soci. Tale qualificazione non cambia neppure quando il bar serve esclusivamente soci o tesserati, senza aprirsi a un pubblico esterno.

Tale natura commerciale, però, non è di ostacolo all’applicazione del regime forfetario della legge 398/1991 ai proventi del bar, a condizione che sussistano i presupposti di legge e vengano rispettati i limiti previsti. I ricavi dell’attività di bar confluiscono quindi nel volume d’affari commerciale dell’ente e scontano la tassazione forfetaria propria del regime, che calcola in maniera semplificata sia l’IVA sia l’imposta sul reddito dovute su queste somme. Per le ASD che hanno scelto la legge 398/1991 resta comunque operante l’esonero da scontrino e corrispettivi telematici stabilito dal DPR 696/1996, applicabile dunque anche a un’attività qualificata come commerciale sotto il profilo impositivo.

- ANNOTAZIONE MENSILE DEI PROVENTIGli Obblighi Che Non Vengono Meno

L’esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi non significa che l’ASD titolare di un bar sia sollevata da ogni adempimento contabile e fiscale. La disciplina attuativa della legge 398/1991 impone infatti di annotare, entro il 15 del mese successivo, l’importo complessivo dei corrispettivi e di ogni altro provento realizzato nell’esercizio di attività commerciali riferito al mese precedente, utilizzando l’apposito prospetto approvato con decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997 e successivamente aggiornato. Questo prospetto costituisce lo strumento contabile con cui l’associazione registra, in modo sintetico ma ordinato, i propri incassi commerciali, bar compreso.

Resta inoltre pienamente in vigore l’obbligo di tracciabilità per pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro, da eseguire tramite conti correnti bancari o postali intestati all’associazione, come previsto dalla normativa di settore e dai relativi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria. Si tratta di un obbligo diverso da quello di certificazione dei singoli corrispettivi verso il pubblico: riguarda i flussi finanziari più consistenti e persegue una finalità di trasparenza, oltre che di prevenzione di condotte elusive nella gestione delle risorse associative.

- ECCEZIONI ALL’ESONEROFatturazione: un Esonero Ampio, con Poche Eccezioni

Quanto alla fatturazione, le ASD che adottano la legge 398/1991 godono di un esonero ampio dall’obbligo di emettere fattura per le operazioni al dettaglio, coerentemente con la semplificazione propria del regime agevolato. Ne consegue che, per la maggior parte delle vendite al bar rivolte a soci, tesserati o altri avventori occasionali, l’associazione non deve emettere fattura, esonero che si aggiunge a quello già visto per scontrino e ricevuta fiscale.

La fattura resta però dovuta nei casi individuati dalla prassi e dalla normativa di settore: quando la controparte la richiede per proprie esigenze contabili o fiscali, oppure quando la natura dell’operazione impone comunque la sua emissione secondo le regole ordinarie. È opportuno quindi che le associazioni adottino una procedura interna chiara per riconoscere queste situazioni particolari, così da non estendere l’esonero, senza distinzioni, a operazioni che per loro natura richiedono invece la fattura.

- ASD ISCRITTE AL RUNTSCome si Intreccia la Disciplina del Terzo Settore

Merita un’attenzione crescente il legame tra le ASD e la disciplina del Terzo settore. Le disposizioni del Codice del Terzo settore tendono infatti a prevalere su quelle della legge 398/1991, con riflessi possibili anche sul regime di certificazione dei corrispettivi applicabile al bar dell’impianto. Ne discende che l’esonero illustrato in queste pagine non può ritenersi automaticamente esteso a tutte le ASD, indipendentemente dalla loro posizione nel sistema degli enti non profit.

Per le ASD che non sono qualificabili come enti del Terzo settore e che applicano correttamente il regime della legge 398/1991, le operazioni commerciali del bar godono dell’esonero da scontrino, ricevuta fiscale e corrispettivi telematici, pur restando soggette agli adempimenti contabili, di tracciabilità e, nei casi previsti, di fatturazione. Per le ASD che rientrano invece nel perimetro del Terzo settore, ad esempio a seguito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, il regime applicabile al bar deve essere rivalutato caso per caso, tenendo conto delle disposizioni specifiche riservate agli enti del Terzo settore e dei relativi chiarimenti di prassi, che possono comportare obblighi di certificazione diversi da quelli qui descritti.

- VERIFICA DEL REGIME APPLICATOI Controlli da Fare in Pratica

Per le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono un bar all’interno dell’impianto, il controllo pratico da svolgere riguarda anzitutto la propria posizione rispetto al Terzo settore: un’ASD non iscritta al RUNTS che applica correttamente la legge 398/1991 può continuare a fruire dell’esonero da scontrino e corrispettivi telematici, avendo cura di tenere in ordine il prospetto dei corrispettivi mensili, la tracciabilità dei pagamenti oltre 1.000 euro e l’emissione delle fatture nei casi previsti. Un’ASD che invece rientra nel Terzo settore, o ne sta valutando l’ingresso, dovrebbe accertare, prima di qualunque decisione, in che modo questo passaggio incide sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi del bar, per non continuare ad applicare un esonero che in quella nuova configurazione giuridica potrebbe non valere più.

Obbligo ASD col regime L. 398/1991 (esclusi gli enti del Terzo settore)
Rilascio di scontrino o ricevuta fiscale Non dovuto (art. 2 c. 1 lett. hh, DPR 696/1996)
Trasmissione telematica dei corrispettivi / registratore telematico Non dovuta, anche dopo l’introduzione dell’obbligo generalizzato
Emissione di fattura per le vendite al dettaglio Non dovuta in via generale, salvi i casi specifici individuati dalla prassi
Registrazione mensile dei corrispettivi Dovuta entro il giorno 15 del mese successivo (D.M. 11 febbraio 1997)
Tracciabilità dei pagamenti da 1.000 euro in su Dovuta, tramite conti correnti intestati all’associazione