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Otto discipline sportive entrano per la prima volta nell’elenco di quelle riconosciute ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD): yoga, kurash, gushtingiri, droni FPV, dodgeball, speed down, tchoukball e padbol. Lo stabilisce un decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, datato 7 luglio 2026 e reso noto a metà settembre. Fino al decreto del 7 luglio 2026, un’associazione che praticava solo yoga o solo padbol non poteva iscriversi al RASD indicando quella disciplina come attività principale: doveva appoggiarsi a un’altra disciplina già riconosciuta, relegando lo sport realmente praticato al ruolo di attività secondaria e accessoria, con tutti i limiti quantitativi che questo comporta. Il decreto cambia le cose: le otto discipline diventano sport a pieno titolo, e gli enti che le esercitano in via stabile e principale possono ottenere lo status di associazione o società sportiva dilettantistica. La qualifica non è solo un fatto di immagine: apre l’accesso al regime fiscale forfetario della legge 16 dicembre 1991, n. 398, alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci prevista dall’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), e alla corrispondente esclusione IVA dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972. Il provvedimento dà inoltre finalmente attuazione a una possibilità che la riforma dello sport aveva previsto fin dal 2021, ma che restava fino a oggi lettera morta per mancanza di applicazioni concrete, e potrebbe fare da apripista per il riconoscimento di altre discipline emergenti nei prossimi anni.

- PRIME OTTO DISCIPLINE AMMESSEIl Decreto: Otto Discipline Riconosciute per la Prima Volta

Il decreto del 7 luglio 2026 approva il primo elenco di attività a cui viene formalmente riconosciuta natura sportiva al di fuori del perimetro tradizionale definito dai programmi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Le otto discipline coinvolte hanno caratteristiche molto diverse tra loro, a conferma di quanto la nozione di sport accolta dalla riforma sia più ampia di quella intuitiva.

Lo yoga è la disciplina più nota tra le otto: pratica psicofisica di origine indiana basata su posizioni corporee, respirazione controllata e concentrazione, già diffusa in Italia attraverso corsi organizzati da associazioni e palestre. Il kurash è un’arte marziale di origine uzbeka, praticata in piedi e basata su prese e proiezioni dell’avversario, disciplinata a livello internazionale e già presente ai Giochi asiatici. Il gushtingiri è invece la lotta tradizionale tagika, uno sport da combattimento con radici storiche profonde in Asia centrale, in cui i contendenti indossano tuniche e cinture e vincono l’incontro gettando l’avversario a terra. I droni FPV (first person view, cioè “in prima persona”) sono gare di velocità e precisione tra piccoli velivoli radiocomandati, pilotati grazie a una telecamera di bordo che trasmette le immagini in tempo reale a un visore indossato dal pilota. Il dodgeball, noto in Italia anche come palla avvelenata, è uno sport di squadra in cui due team si affrontano lanciandosi palloni con l’obiettivo di colpire gli avversari eliminandoli dal gioco. Lo speed down è una disciplina di velocità basata sulla discesa, in una declinazione ancora poco diffusa e non riconducibile alle discipline di sci o ciclismo già presenti nei programmi olimpici. Il tchoukball, ideato in Svizzera, è uno sport di squadra senza contatto fisico tra i giocatori, che consiste nel lanciare la palla contro un telaio elastico e farla rimbalzare a terra nel campo avversario prima che questo possa recuperarla. Il padbol, infine, unisce le caratteristiche del padel e del calcio: si gioca su un campo simile a quello del padel, con la palla colpita con i piedi, il petto e la testa, mai con le mani.

Disciplina Tipologia
Yoga Pratica psicofisica individuale
Kurash Arte marziale (lotta in piedi)
Gushtingiri Lotta tradizionale (Asia centrale)
Droni FPV Gare di velocità con velivoli radiocomandati
Dodgeball Sport di squadra con palla
Speed down Disciplina di velocità in discesa
Tchoukball Sport di squadra senza contatto
Padbol Sport ibrido padel-calcio

- ITER CON PARERE CONI E CIPProcedura di Riconoscimento: Come si Amplia l’Elenco degli Sport

Il riconoscimento di nuove discipline sportive non è una novità normativa: la possibilità era già prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che attribuisce al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di riconoscere la natura sportiva di attività che non rientrano nei programmi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva già riconosciuti dal CONI o dal CIP. La decisione richiede il parere tecnico degli stessi CONI e CIP e si perfeziona con un decreto ministeriale, come quello firmato da Abodi il 7 luglio 2026. Tra i requisiti che l’organismo richiedente deve dimostrare rientrano normalmente una diffusione territoriale minima e un numero adeguato di praticanti tesserati, elementi pensati per evitare che il riconoscimento si estenda ad attività prive di una reale base associativa.

Fino a questo decreto, non risultano precedenti applicazioni concrete della norma: nessuna disciplina era stata finora riconosciuta attraverso questa procedura, e gli enti che praticavano attività non tradizionali dovevano necessariamente affiliarsi a un Organismo che gestisse anche un’altra disciplina già ammessa, snaturando spesso la propria identità sportiva reale. Il provvedimento del 7 luglio 2026 è quindi il primo caso applicativo noto della norma, a cinque anni dalla sua entrata in vigore, e per questo assume un valore che va oltre le otto discipline elencate: fissa un precedente procedurale a cui potrebbero fare riferimento, in futuro, gli operatori di altre attività emergenti non ancora inquadrate nel perimetro sportivo tradizionale.

- ATTIVITÀ PRINCIPALE RICONOSCIUTAAttività Principale: Cosa Cambia per gli Enti già Attivi

L’effetto pratico più immediato riguarda le associazioni e le società che già svolgono una di queste otto discipline, ma che finora potevano esercitarla solo come attività secondaria e strumentale rispetto a un’altra attività sportiva principale. Il decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107, fissa i parametri quantitativi entro cui un’attività diversa da quella principale resta ammissibile: i relativi ricavi non possono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente, né i costi collegati possono superare il 66% dei costi complessivi. Un’associazione che, per esempio, organizzava corsi di yoga accanto a un’attività di ginnastica riconosciuta doveva contenere i proventi dello yoga entro queste soglie, pena la perdita della qualifica di ente sportivo dilettantistico per l’attività eccedente.

Con il riconoscimento della natura sportiva autonoma di yoga, dodgeball e delle altre sei discipline, questo vincolo cade per chi le esercita: un ente può ora costituirsi, o trasformare il proprio oggetto sociale, per svolgere esclusivamente una di queste attività, affiliandosi all’Organismo sportivo che la gestisce e iscrivendosi al RASD senza dover più ricorrere a un’attività “di copertura” solo per ottenere l’affiliazione. È una semplificazione che riguarda in particolare i centri specializzati, spesso di piccole dimensioni, che negli anni avevano dovuto adattare formalmente la propria attività dichiarata a discipline diverse da quella realmente praticata pur di accedere alle agevolazioni del settore sportivo.

- AFFILIAZIONE E ISCRIZIONERegistro RASD: L’Iscrizione che Apre alle Agevolazioni

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è il presupposto per accedere a qualunque beneficio fiscale, previdenziale o contributivo riservato al settore sportivo dilettantistico: senza iscrizione, un ente non può accedere al regime forfetario della legge 398/1991, alle esenzioni sui compensi degli sportivi né ai contributi pubblici dedicati. L’iscrizione avviene tramite l’Organismo affiliante, cioè la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva a cui l’ente si affilia, che attesta la conformità dei dati trasmessi. Per le otto discipline appena riconosciute, il passaggio necessario è quindi individuare l’Organismo che le ha in gestione (alcune, come lo yoga, erano già collegate a più Enti di Promozione Sportiva anche prima del decreto) e completare l’affiliazione indicando la disciplina come attività principale nello statuto e nella domanda di iscrizione.

Il Dipartimento per lo Sport decide sulla domanda entro 45 giorni, con la possibilità di chiedere integrazioni documentali; l’ente deve inoltre comunicare, entro 180 giorni dalla domanda, l’avvio effettivo di almeno un’attività sportiva, didattica o formativa. L’iscrizione va poi aggiornata ogni anno, entro il 31 gennaio, e viene sottoposta a una verifica di permanenza dei requisiti con cadenza triennale: un adempimento da non sottovalutare, perché la sua omissione può portare alla cancellazione dal registro e alla perdita di tutte le agevolazioni collegate, comprese quelle già ottenute.

- FORFAIT SUI PROVENTI COMMERCIALILegge 398/1991: Il Regime Forfetario a Disposizione

Una volta iscritto al RASD, l’ente che pratica una delle nuove discipline può valutare l’accesso al regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il più diffuso tra le associazioni e società sportive dilettantistiche per la sua semplicità. Il regime richiede la compresenza di due condizioni: l’affiliazione a un Organismo sportivo riconosciuto con iscrizione al RASD, e proventi da attività commerciale non superiori a 400.000 euro nell’anno precedente. Chi rientra in questi limiti calcola l’imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES) applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività forfetario del 3%, anziché il calcolo analitico ordinario di costi e ricavi, con una semplificazione sensibile anche sul fronte IVA e degli obblighi contabili.

Dal 1° gennaio 2026, per effetto del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, l’iscrizione al RASD è diventata condizione necessaria, e non più solo opportuna, per mantenere l’accesso al regime forfetario: un ente che non risulti iscritto, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, non può più applicare la legge 398/1991. Per i centri che oggi praticano yoga, dodgeball o le altre discipline appena riconosciute, questo significa che il beneficio fiscale concreto passa necessariamente dall’affiliazione e dall’iscrizione al RASD come attività principale, non dalla sola disponibilità della qualifica sportiva sulla carta.

- CORRISPETTIVI ISTITUZIONALIDecommercializzazione: I Corrispettivi Non Tassati dai Soci

Il secondo beneficio che si apre riguarda i corrispettivi versati dai soci per le prestazioni sportive rese dall’ente. La regola generale, dettata dall’articolo 148, comma 2, del TUIR, considera commerciale, e quindi imponibile, qualunque corrispettivo specifico collegato a una prestazione ulteriore rispetto alla generica quota associativa: un corso di yoga a pagamento offerto ai soci, per esempio, sarebbe in linea di principio un’attività commerciale. Il comma 3 dello stesso articolo introduce però una deroga per le associazioni sportive dilettantistiche, tra le poche categorie di enti a cui è riservata: le prestazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso soci, tesserati o partecipanti equiparati, restano fuori dal reddito imponibile anche se pagate con un corrispettivo specifico.

La stessa qualificazione vale, specularmente, ai fini IVA: l’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972 esclude dal campo di applicazione dell’imposta le medesime operazioni, evitando che l’ente debba applicare criteri diversi a seconda del tributo considerato. L’accesso a questa deroga non è però automatico: richiede che lo statuto contenga le clausole di democraticità e non lucratività previste dal comma 8 dello stesso articolo 148, tra cui il divieto di distribuire utili anche indirettamente, l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento e la disciplina uniforme del rapporto associativo. Un’associazione che intende avvalersi di questi benefici per una delle nuove discipline riconosciute deve quindi verificare, già in fase di costituzione o di adeguamento statutario, che queste clausole siano presenti, non solo l’affiliazione sportiva.

- CENTRO YOGA DOPO IL DECRETOEsempio Pratico: Da Corso di Yoga ad Associazione Sportiva

Un esempio numerico aiuta a fissare la portata concreta del cambiamento. Si consideri un centro che offre esclusivamente corsi di yoga, costituito come associazione. Prima del decreto del 7 luglio 2026, per ottenere l’affiliazione sportiva e le relative agevolazioni fiscali il centro doveva appoggiarsi a un Ente di Promozione Sportiva che riconoscesse lo yoga solo come attività propedeutica o secondaria rispetto ad altre discipline, con il rischio di vedersi contestata la reale prevalenza dell’attività dichiarata. Dopo il decreto, lo stesso centro può affiliarsi indicando lo yoga come oggetto sociale principale e iscriversi al RASD senza ricorrere a soluzioni di ripiego.

Ipotizzando che il centro incassi 60.000 euro l’anno da corsi di yoga a pagamento riservati ai soci, oltre alla quota associativa base, e che opti per il regime della legge 398/1991, l’imponibile IRES si calcola applicando il coefficiente forfetario del 3%: 1.800 euro, tassati all’aliquota ordinaria del 24%, per un’imposta dovuta di 432 euro a fronte di un incasso commerciale di 60.000 euro. Se, inoltre, i corsi sono organizzati in diretta attuazione dello scopo statutario e riservati ai soli associati o tesserati, l’ente può valutare, con il proprio consulente, se ricorrano le condizioni per applicare la decommercializzazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, che escluderebbe questi corrispettivi dalla base imponibile fin dall’origine: una valutazione che va condotta caso per caso, perché la giurisprudenza è severa quando l’attività assume una struttura tipicamente imprenditoriale, per esempio con un tariffario differenziato per fasce di servizio.

- PRECEDENTE PER NUOVI SPORTProspettive: Nuove Domande in Arrivo dal Settore

Il decreto del 7 luglio 2026 riguarda solo le otto discipline elencate, e non estende automaticamente il riconoscimento ad attività simili non menzionate: un ente che pratica una disciplina diversa, anche se assimilabile per caratteristiche a una di quelle riconosciute, deve comunque seguire la stessa procedura di richiesta al Dipartimento per lo Sport, con il parere tecnico di CONI o CIP. Proprio per questo il provvedimento si presta a essere letto come un precedente destinato a orientare le prossime richieste, più che come un elenco chiuso e definitivo: altre attività emergenti, non ancora inquadrate nel perimetro sportivo tradizionale, potrebbero ora presentare istanze analoghe, forti del fatto che la procedura, dopo anni senza applicazioni note, ha prodotto un primo esito concreto.