Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) sono, dal punto di vista fiscale, enti che non perseguono un fine di lucro ma che, quasi sempre, producono anche ricavi commerciali: quote per i corsi, bar sociali, sponsorizzazioni, biglietti. La legge le tratta come soggetti passivi IRES, ma con un impianto costruito apposta per la loro attività: i proventi istituzionali restano fuori dal reddito imponibile, mentre quelli commerciali possono essere tassati con un coefficiente di redditività fisso del 3%, anziché con il calcolo analitico dei costi e dei ricavi. Questo articolo ricostruisce l’intero perimetro, dalla qualificazione soggettiva ex articolo 73 del TUIR alla decommercializzazione dell’articolo 148, fino al regime forfetario della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e alle novità introdotte dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, in vigore dal 2026. Un ente che conosce con precisione questi confini evita due rischi opposti: pagare più imposte del dovuto, oppure perdere l’intero regime di favore per un errore evitabile nella gestione contabile o statutaria.
- DEFINIZIONE DEGLI ENTIQualificazione: Chi Sono ASD e SSD
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha riscritto la disciplina degli enti sportivi dilettantistici nell’ambito della riforma dello sport. Per associazione o società sportiva dilettantistica si intende il soggetto affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva, che svolge senza scopo di lucro attività sportiva, oltre a formazione, didattica, preparazione e assistenza alla pratica sportiva dilettantistica. La differenza principale tra le due forme sta nella responsabilità patrimoniale: nelle ASD, di norma prive di personalità giuridica, i soci rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome dell’ente, salvo che l’associazione abbia acquisito la personalità giuridica; nelle SSD, costituite come società di capitali o cooperative, la responsabilità dei soci resta limitata al capitale conferito.
L’ente sportivo dilettantistico può assumere quattro forme: associazione priva di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, associazione con personalità giuridica di diritto privato, società disciplinata dal Libro V del codice civile, oppure ente del terzo settore iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che svolge attività sportiva come attività di interesse generale. In quest’ultimo caso l’ente deve iscriversi anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), applicando la disciplina sportiva solo per la parte di attività compatibile con quella propria degli enti del terzo settore.
Lo statuto, secondo l’articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2021, deve indicare sede legale, denominazione sociale, oggetto sociale riferito in via stabile e principale allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, l’assenza di fini di lucro, le regole di democrazia interna, l’obbligo di redigere rendiconti economico finanziari, le modalità di scioglimento e l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini sportivi. È inoltre vietato agli amministratori ricoprire cariche in altri enti sportivi affiliati alla stessa Federazione, Disciplina o Ente di Promozione (articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2021): una clausola pensata per evitare concentrazioni di potere in conflitto tra società concorrenti nello stesso campionato o circuito.
- IRES E SOGGETTIVITÀSoggettività IRES: Enti e Società a Confronto
Sul piano tributario, ASD e SSD non condividono lo stesso inquadramento all’interno dell’articolo 73 del TUIR. Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano tra gli enti non commerciali di natura associativa, ossia tra i soggetti diversi dalle società che, non svolgendo in via esclusiva o prevalente attività commerciale, sono comunque soggetti a IRES quando risiedono in Italia (articolo 73, comma 1, lettera c, del TUIR). Le società sportive dilettantistiche, invece, pur senza fine di lucro, restano giuridicamente società di capitali o cooperative: sono quindi soggetti passivi IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, la stessa disposizione che si applica alle società commerciali ordinarie.
Questa distinzione ha una conseguenza pratica rilevante: le regole sulla decommercializzazione dei proventi, previste dall’articolo 143 e seguenti del TUIR per gli enti non commerciali, si applicano di norma alle ASD, ma non trovano applicazione automatica per le SSD, salvo le eccezioni specifiche introdotte dalla disciplina sportiva. Non basta quindi la sola assenza dello scopo di lucro per accedere al regime fiscale agevolato: la forma giuridica scelta, associativa o societaria, incide direttamente sulle norme applicabili e va valutata già in fase di costituzione, insieme alle conseguenze in termini di responsabilità patrimoniale viste sopra.
- DIVIETO DI UTILIAssenza di Lucro: Il Divieto di Distribuire Utili
La natura non lucrativa non è una dichiarazione di intenti, ma un vincolo operativo verificabile. Gli enti sportivi dilettantistici destinano eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio, ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve a soci, amministratori, lavoratori e collaboratori, anche in caso di recesso (articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2021). Per le SSD costituite come società di capitali o cooperative, la legge ammette comunque una distribuzione limitata: una quota inferiore al 50% degli utili annuali, dedotte le perdite pregresse, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale entro le variazioni ISTAT dei prezzi al consumo, oppure alla distribuzione di dividendi in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo. Se l’ente gestisce direttamente palestre, piscine o impianti sportivi come proprietario, conduttore o concessionario, questa soglia sale dal 50% all’80%, una misura pensata per attrarre capitali privati su strutture che richiedono investimenti consistenti.
La distinzione tra remunerazione legittima e distribuzione indiretta di utili resta comunque un terreno delicato: la percezione, da parte dei soci, di compensi come amministratori o allenatori, oppure di canoni di locazione per immobili concessi in uso all’ente, può nascondere una distribuzione indiretta dei proventi sociali se manca una reale ragione economica o se gli importi superano il valore normale delle prestazioni. In questi casi il regime agevolato decade, come ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2152, e come ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 2007: fuori dalle ipotesi tipizzate dall’articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997, la valutazione va condotta caso per caso, considerando anche il cumulo di più comportamenti sospetti.
- ATTIVITÀ ISTITUZIONALEDecommercializzazione Fiscale: L’Articolo 148 del TUIR
Il cuore del vantaggio fiscale delle ASD sta nella distinzione tra attività istituzionali e attività commerciali. Le prime coincidono con l’oggetto statutario e mirano a realizzare le finalità sociali; le seconde sono strumentali alle prime e servono a reperire risorse finanziarie, comprendendo sia le attività elencate dall’articolo 2195 del codice civile sia quelle svolte a favore di soggetti non associati, anche se previste dallo statuto.
L’articolo 148, comma 3, del TUIR stabilisce che non si considerano commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in attuazione diretta degli scopi istituzionali, dietro corrispettivi specifici, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale, dei loro associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Non sono commerciali nemmeno le cessioni, anche a terzi, di pubblicazioni realizzate prevalentemente per gli associati. Rientrano invece tra le attività commerciali, e quindi fuori dalla decommercializzazione, la gestione di bar e ristoranti interni, la vendita di beni nuovi come abbigliamento e attrezzatura anche a prezzo di costo, l’organizzazione di viaggi e soggiorni a titolo oneroso, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, le prestazioni alberghiere e di trasporto, la pubblicità e le sponsorizzazioni.
Su questo confine la giurisprudenza è severa quando l’attività assume una struttura tipicamente imprenditoriale. Un caso citato spesso dagli operatori riguarda un’associazione che aveva adottato un tariffario differenziato per corsi di nuoto: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza 23 maggio 2023, n. 1506, ha ritenuto che la presenza di un listino prezzi articolato per servizio costituisca prova di una gestione secondo logica imprenditoriale, con conseguente perdita del regime di favore e applicazione della disciplina ordinaria. Non basta quindi che l’attività rientri, sulla carta, tra gli scopi statutari: conta come viene concretamente organizzata e proposta agli utenti.
- ATTIVITÀ SECONDARIEAttività Secondarie: I Limiti del 30% e del 66%
Le ASD e le SSD possono svolgere anche attività diverse da quelle principali, a condizione che lo statuto lo consenta e che tali attività restino secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali. Il decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107, fissa i parametri quantitativi: un’attività diversa si considera secondaria se, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non superano il 30% delle entrate complessive dell’ente, oppure il 66% dei costi complessivi. Nel calcolo restano escluse le entrate da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relative agli atleti, e i proventi dalla gestione di impianti e strutture: voci che, per la loro natura, non entrano nel computo della prevalenza tra attività principale e secondaria.
- REGIME 398/1991Regime Forfetario: La Legge 398 del 1991
Il regime di maggior favore per le ASD e le SSD senza fini di lucro resta quello della legge 16 dicembre 1991, n. 398: un regime opzionale che semplifica sia la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES sia gli adempimenti IVA. L’opzione va comunicata alla SIAE territorialmente competente prima dell’inizio dell’anno solare in cui si intende applicare il regime, e all’Agenzia delle entrate nella prima dichiarazione presentata dopo la scelta. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 1° agosto 2018 ha comunque chiarito che la mancata comunicazione alla SIAE non fa perdere il beneficio, se l’ente ha tenuto un comportamento concludente e ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il regime forfetario è riservato alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative senza fine di lucro, purché nella denominazione sociale compaia la finalità sportiva dilettantistica. Il requisito quantitativo è la vera soglia di accesso: i proventi da attività commerciale conseguiti nell’esercizio precedente, calcolati sommando ricavi (articolo 85 del TUIR) e sopravvenienze attive (articolo 88 del TUIR), non devono superare 400.000 euro. Il superamento del limite in corso d’anno comporta la decadenza dal mese successivo, con applicazione del regime ordinario per la parte di reddito eccedente.
- NOVITÀ DEL RASDNovità 2026: RASD Obbligatorio ed EAS Abolito
Il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, entrato in vigore il 13 dicembre 2025, ha modificato in modo sostanziale l’accesso al regime della legge n. 398/1991 a partire dal periodo d’imposta 2026. Il cambiamento principale riguarda la condizione di accesso: dal 1° gennaio 2026, il regime forfetario resta ancorato alla soglia di 400.000 euro di proventi commerciali, ma diventa condizione necessaria, per entrambe le forme, l’iscrizione dell’ente al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), attivo dal 31 agosto 2022 e tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Un ente non iscritto al RASD, quindi, non può più accedere al regime forfetario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi: un vincolo che prima della riforma non era altrettanto stringente e che rende l’aggiornamento periodico del registro un adempimento decisivo, non più solo accessorio.
Il secondo cambiamento riguarda gli adempimenti dichiarativi: per le ASD e le SSD iscritte al RASD, il decreto ha abolito l’obbligo del modello EAS, il modulo con cui gli enti associativi comunicavano all’Agenzia delle entrate i dati rilevanti ai fini fiscali per beneficiare della non imponibilità di quote e contributi associativi. La semplificazione riduce un adempimento che, negli anni, aveva prodotto un contenzioso significativo per violazioni meramente formali, spesso sanate dalla giurisprudenza quando l’ente dimostrava comunque il possesso sostanziale dei requisiti. Resta invece fermo, per gli enti che non rientrano nel regime sportivo o non risultano iscritti al RASD, l’obbligo ordinario di presentazione del modello, salvo le altre esenzioni già previste dalla normativa (tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e le associazioni pro loco con proventi sotto 250.000 euro).
Un ulteriore effetto della riforma riguarda il rapporto con il Codice del terzo settore: dal 2026 le ASD e le SSD non possono più cumulare, nello stesso periodo d’imposta, il regime della legge n. 398/1991 con le regole forfetarie previste per gli enti del terzo settore dall’articolo 86 del D.Lgs. n. 117/2017 (che ha una soglia più bassa, fissata a 130.000 euro, e un meccanismo IVA di franchigia anziché di detrazione forfetaria). Un ente iscritto al RUNTS che voglia continuare ad applicare la legge n. 398/1991 deve quindi scegliere, e la scelta va coordinata con l’iscrizione al RASD, condizione ormai imprescindibile per il regime sportivo.
- BASE IMPONIBILECalcolo dell’Imponibile: Il Coefficiente del 3%
Il vantaggio principale del regime forfetario sta nel metodo di calcolo del reddito imponibile IRES. I proventi dell’attività istituzionale non producono reddito imponibile; per i proventi dell’attività commerciale, l’imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo l’intero importo delle eventuali plusvalenze patrimoniali. Un esempio aiuta a fissare la portata pratica della norma: un’ASD che nell’anno ha realizzato 60.000 euro di ricavi commerciali (bar sociale, sponsorizzazioni oltre i limiti agevolati, vendita di materiale sportivo) applica il coefficiente del 3% e ottiene un imponibile di 1.800 euro, su cui calcola l’IRES all’aliquota ordinaria del 24%: l’imposta dovuta è pari a 432 euro, a fronte di un fatturato commerciale di 60.000 euro. È una differenza enorme rispetto al calcolo analitico costi/ricavi previsto dal regime ordinario, ed è la ragione per cui la maggior parte delle ASD e SSD di piccole e medie dimensioni sceglie questo regime quando ne ha i requisiti.
I corrispettivi e i proventi commerciali vanno comunque registrati distintamente in contabilità rispetto a quelli istituzionali, e le operazioni rilevanti (proventi commerciali, plusvalenze, operazioni intracomunitarie) vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo nell’apposito prospetto previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, che confluisce in un rendiconto finale. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 2013 ha chiarito che la mancata annotazione nel prospetto non fa decadere automaticamente dal regime, se l’ente è comunque in grado di fornire, in sede di controllo, riscontri contabili idonei (fatture, ricevute, documentazione) a ricostruire i proventi esclusi da imposta.
- PROVENTI ESCLUSIProventi Esclusi: Raccolte Fondi e Pubblicità
L’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI o da una federazione sportiva nazionale che abbiano optato per la legge n. 398/1991, esclude dalla base imponibile IRES tre categorie di proventi: i ricavi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell’articolo 108, comma 2-bis, del TUIR, e i proventi pubblicitari raccolti in occasione di manifestazioni sportive, entro il limite di due eventi l’anno e per un massimo di 51.645,69 euro annui.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 43/E del 2000, si considerano connesse all’attività istituzionale le somministrazioni di alimenti e bevande, la vendita di materiale sportivo e gadget, le sponsorizzazioni, le cene sociali e le lotterie. Le raccolte pubbliche di fondi devono essere pubbliche, occasionali, realizzate tramite offerta di beni o servizi di modico valore, e organizzate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione: gli enti che le organizzano devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto separato da allegare al bilancio annuale e al libro dei verbali assembleari.
- REGIME ALTERNATIVORegime Alternativo: L’Articolo 145 del TUIR
Le sole ASD, in quanto enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata, possono in alternativa accedere al regime agevolato previsto dall’articolo 145 del TUIR, a condizione di rispettare i requisiti dell’articolo 90, commi 17, 18 e 18-bis, della legge n. 289/2002, tra cui l’iscrizione al Registro CONI e l’indicazione della finalità sportiva dilettantistica nella denominazione sociale. Il meccanismo, diverso da quello della legge n. 398/1991, applica coefficienti di redditività differenziati per scaglioni di ricavi e per tipologia di attività, come riepilogato nella tabella seguente.
| Tipologia di attività | Classe di ricavi | Coefficiente di redditività |
|---|---|---|
| Prestazioni di servizi | Da 0 a 15.493,71 euro | 15% |
| Prestazioni di servizi | Oltre 15.493,71 e fino a 400.000 euro | 25% |
| Altre attività (es. cessioni di beni) | Da 0 a 25.822,44 euro | 10% |
| Altre attività (es. cessioni di beni) | Oltre 25.822,44 e fino a 700.000 euro | 15% |
Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina in base ai ricavi dell’attività prevalente; in mancanza di annotazione distinta, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi. L’opzione per questo regime, valida per almeno un triennio, si esercita e si revoca in dichiarazione dei redditi. Nella pratica, la legge n. 398/1991 resta comunque la scelta più diffusa per la sua maggiore semplicità contabile e perché, a differenza dell’articolo 145, riguarda anche le SSD.
- CONTABILITÀ SEPARATAObblighi Contabili: Registri e Tracciabilità
Le ASD e le SSD che aderiscono al regime forfetario della legge n. 398/1991 sono esonerate dalla tenuta dei registri previsti dall’articolo 15 e seguenti della legge n. 600/1973 (libro giornale, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili, registri IVA, scritture ausiliarie e di magazzino). Restano invece obbligatorie la numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute, con la relativa conservazione, e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 2017 ha precisato che, ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, le ASD e le SSD nel regime agevolato devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, non quelli delle fatture ricevute, dal momento che sono esonerate dall’obbligo di registrarle.
Un vincolo operativo spesso sottovalutato riguarda le modalità di pagamento: ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali intestati all’ente, oppure con bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. La violazione di questa regola comporta l’indeducibilità del costo e le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997: un punto di attenzione concreto per chi gestisce la cassa di un impianto sportivo, dove i pagamenti in contanti restano frequenti.
Quando l’ente svolge, oltre all’attività istituzionale, anche attività commerciale, l’articolo 144, comma 2, del TUIR impone la tenuta di una contabilità separata per le operazioni riferibili a quest’ultima: una distinzione che non è solo formale, perché è proprio dalla separazione contabile che dipende la possibilità di applicare il coefficiente forfetario ai soli proventi commerciali, lasciando fuori dal calcolo quelli istituzionali.
- SPONSORIZZAZIONISponsorizzazioni Sportive: La Deducibilità per l’Impresa Erogante
Le regole di favore non riguardano solo l’ente sportivo, ma anche chi lo sostiene economicamente. I corrispettivi in denaro o in natura versati a favore di ASD e SSD, entro il limite annuo di 200.000 euro, se destinati a promuovere l’attività o i prodotti dell’impresa erogante tramite una specifica attività del beneficiario, costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa, secondo l’articolo 108 del TUIR. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21333 del 2017, ha chiarito che questa qualificazione opera per presunzione legale assoluta entro la soglia indicata: l’Amministrazione finanziaria non può quindi contestare l’inerenza o la congruità della spesa di sponsorizzazione, se resta sotto i 200.000 euro annui e rispetta i requisiti formali del rapporto contrattuale.
Le somme eccedenti tale soglia restano deducibili, ma secondo le regole generali del reddito d’impresa, e quindi soggette alla verifica ordinaria di competenza, certezza, oggettiva determinabilità e inerenza rispetto ai ricavi che l’impresa erogante si attende di conseguire (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 57/E del 2010). Sul fronte delle persone fisiche, le erogazioni liberali a favore di ASD e SSD danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, fino a un importo massimo di 1.500 euro annui: un beneficio distinto da quello delle sponsorizzazioni, riservato a chi effettua la donazione senza ricevere in cambio alcuna prestazione pubblicitaria.
- ESENZIONE IMUEsenzione IMU: Il Ruolo del RASD
Per gli immobili utilizzati direttamente da ASD e SSD per lo svolgimento di attività sportive non commerciali, la disciplina IMU prevede un regime di esenzione, che dal 2024 è condizionato in modo specifico all’iscrizione e all’aggiornamento dell’ente al RASD. L’articolo 6-bis del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha introdotto una disciplina transitoria per gli anni in cui i Comuni non hanno ancora individuato le tariffe medie di riferimento per le attività sportive svolte in forma non commerciale: fino a quel momento, è sufficiente dimostrare l’iscrizione al RASD per accedere all’esenzione. Le attività sportive si considerano non commerciali quando i servizi offerti sono gratuiti oppure, se a pagamento, hanno un prezzo simbolico, non superiore alla metà delle tariffe medie praticate per attività analoghe nello stesso territorio.
- COMPENSI SPORTIVICompensi Sportivi: Ritenute e Rimborsi
La riforma dello sport ha inciso anche sul trattamento dei compensi corrisposti dagli enti sportivi a chi presta attività per loro conto. Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non concorrono a formare reddito imponibile fino a un importo complessivo annuo di 15.000 euro; l’eccedenza è tassata secondo le regole ordinarie, in base alla natura del rapporto (lavoro dipendente o assimilato, oppure lavoro autonomo). L’ente sportivo, come sostituto d’imposta, non opera alcuna ritenuta finché il percettore resta sotto quella soglia, mentre deve applicarla sulla parte eccedente, previa autocertificazione del lavoratore sul totale percepito nell’anno solare.
Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal Comune di residenza, con la possibilità di autocertificazione entro 150 euro mensili, previa delibera dell’organo sociale competente sulle tipologie di spesa ammesse. Qualunque altro rimborso, non documentato in questo modo, viene invece considerato compenso di lavoro sportivo e rientra nel medesimo plafond di 15.000 euro annui: una distinzione che l’ente deve gestire con attenzione, perché una qualificazione errata può trasformare un semplice rimborso spese in un compenso soggetto a ritenuta.
- DECADENZA E CONTROLLIDecadenza e Controlli: Cosa Verifica il Fisco
Il regime forfetario decade dal mese successivo a quello in cui l’ente supera la soglia annua di 400.000 euro di proventi commerciali. Oltre al superamento del limite quantitativo, la decadenza può derivare dall’accertamento di una distribuzione indiretta di utili, dalla mancanza dei requisiti statutari richiesti dalla normativa sportiva o dall’assenza di un’effettiva attività coerente con gli scopi istituzionali dichiarati. Su quest’ultimo punto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26544 del 2 ottobre 2025, ha ribadito che è onere dell’ente fornire la prova concreta degli adempimenti e dell’effettivo svolgimento di un’attività in linea con le finalità sociali: non basta la sola iscrizione formale ai registri o il possesso di uno statuto conforme, se in concreto la gestione tradisce una logica diversa da quella non lucrativa.
Per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’ente non commerciale, l’articolo 149 del TUIR pone inoltre un obbligo generalizzato di autoverifica annuale della prevalenza quantitativa dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale: un controllo interno che, se trascurato, espone l’ente al rischio di una riqualificazione complessiva in sede di accertamento, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni collegate al regime sportivo dilettantistico, non solo di quelle IRES.
