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Chi costituisce un trust lo fa quasi sempre per ragioni che nulla hanno a che fare con il fisco: proteggere un patrimonio destinato ai figli, gestire la successione di un’azienda familiare, tutelare un beneficiario disabile. Ma una volta costituito, il trust entra a pieno titolo nel sistema delle imposte sui redditi come soggetto autonomo, con proprie regole di tassazione che spesso sorprendono chi lo ha istituito pensando solo agli aspetti civilistici. L’ordinamento italiano riconosce il trust come soggetto passivo IRES fin dal 2007, e nel tempo l’Agenzia delle entrate e la giurisprudenza hanno costruito un impianto di regole dettagliato per stabilire quando il reddito del trust si tassa in capo al trust stesso e quando, invece, si tassa direttamente in capo ai beneficiari.

- NOZIONE E STRUTTURACos’è Giuridicamente un Trust

Il trust trova il proprio fondamento normativo, nell’ordinamento italiano, nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. Si tratta del complesso dei rapporti giuridici istituiti da una persona, con atto tra vivi o mortis causa, quando beni o diritti vengono trasferiti da un disponente (il settlor, spesso chiamato anche grantor) a un gestore (il trustee, tipicamente una trust company specializzata nella gestione di questi patrimoni), che li amministra con i poteri di un vero proprietario nell’interesse di uno o più beneficiari, oppure per il conseguimento di uno scopo specifico. Il coinvolgimento di tre figure, il disponente che trasferisce i beni e designa il gestore, il trustee che li amministra nell’interesse dei beneficiari, e i beneficiari stessi, individuati alla costituzione o in un momento successivo, è lo schema base a cui si riconducono le innumerevoli varianti pratiche del trust.

Due requisiti sono essenziali perché un trust sia riconosciuto come tale: il trasferimento effettivo dei beni al trust e la perdita di controllo da parte del disponente su quegli stessi beni. La Convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia provata per iscritto. Un caso particolare è il cosiddetto trust autodichiarato, in cui il disponente coincide con il trustee: qui non c’è un vero e proprio trasferimento a un soggetto terzo, ma il vincolo di destinazione si forma comunque all’interno del patrimonio dello stesso disponente, che da quel momento amministra i beni non più come proprietario libero, ma come trustee vincolato allo scopo del trust.

- SEPARAZIONE DEI BENISegregazione Patrimoniale: L’effetto Centrale del Trust

L’effetto giuridico più rilevante dell’istituzione di un trust è la creazione di un patrimonio segregato: i beni conferiti diventano un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. Ne discende una conseguenza pratica di grande importanza: quei beni non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente o del beneficiario, perché sono sottoposti a un duplice vincolo, di destinazione (finalizzato allo scopo voluto dal disponente) e di separazione (rispetto sia al patrimonio del disponente sia a quello personale del trustee). Il trustee, per parte sua, ha il dovere di amministrare i beni secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo, a vantaggio dei beneficiari, che hanno il diritto di pretendere l’esecuzione di quella prestazione.

- TRUST SOGGETTO IRESIl Trust come Soggetto Passivo IRES

Il trust ha un’autonoma soggettività tributaria, distinta da quella delle persone fisiche coinvolte. L’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) lo inserisce espressamente tra i soggetti passivi IRES, distinguendo tre categorie: i trust residenti in Italia con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (lettera b); i trust residenti in Italia privi di questo oggetto commerciale (lettera c); e i trust, dotati o meno di personalità giuridica, non residenti in Italia (lettera d). A seconda della categoria in cui rientra, il trust determina il proprio reddito imponibile secondo regole diverse: gli articoli da 81 a 142 del TUIR per i trust commerciali residenti, gli articoli da 143 a 150 per i trust non commerciali residenti, e gli articoli da 151 a 154 per i trust non residenti, a seconda che svolgano o meno attività commerciale.

- TRASPARENZA DEI REDDITITrust Trasparenti, Opachi e Misti

Il criterio decisivo per capire come si tassa il reddito di un trust, più ancora della sua natura commerciale o non commerciale, è la presenza o meno di beneficiari individuati. La circolare dell’Agenzia delle entrate 27 dicembre 2010, n. 61/E, ha fissato una classificazione diventata di riferimento costante nella prassi: si parla di trust trasparente quando i beneficiari del reddito sono individuati, e in questo caso il reddito prodotto dal trust viene imputato per trasparenza direttamente a loro, in proporzione alla quota di partecipazione stabilita nell’atto costitutivo o, in mancanza, in parti uguali; si parla di trust opaco quando non esistono beneficiari di reddito individuati, e allora il reddito resta tassato direttamente in capo al trust; esiste infine una terza categoria, il trust misto, in cui l’atto istitutivo prevede che parte del reddito venga accantonata a capitale e parte distribuita ai beneficiari: la quota accantonata si tassa in capo al trust, quella distribuibile si imputa ai beneficiari che hanno il diritto di percepirla.

Per l’Agenzia delle entrate, un beneficiario si considera individuato solo se possiede una capacità contributiva attuale rispetto a quel reddito, cioè se è puntualmente identificato e titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento della quota che gli spetta: non basta essere menzionati come possibili destinatari futuri di un’attribuzione discrezionale. Un esempio istruttivo viene dalla risposta a interpello n. 954-909/2016, con cui l’Agenzia ha qualificato come opaco un trust autodichiarato costituito da un genitore a favore di un figlio disabile ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (la cosiddetta legge sul “dopo di noi”), perché il figlio ne è beneficiario solo in via indiretta, senza un diritto attuale e puntuale a pretendere l’attribuzione del reddito.

- RESIDENZA DOPO LA RIFORMALa Residenza Fiscale del Trust dopo la Riforma del 2024

Stabilire se un trust sia fiscalmente residente in Italia condiziona l’intera tassazione del suo reddito, perché i trust residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto (il principio del world wide income), mentre quelli non residenti scontano l’IRES italiana solo sui redditi effettivamente prodotti in Italia, secondo l’articolo 23 del TUIR. Fino al periodo d’imposta 2023, la residenza dei trust, come quella degli altri soggetti IRES, si determinava in base alla sede legale, alla sede dell’amministrazione o all’oggetto principale dell’attività, con la sede amministrativa che coincideva, per i trust privi di una vera struttura organizzativa, con il domicilio fiscale del trustee.

La riforma della fiscalità internazionale, attuata con il decreto legislativo n. 209/2023, ha modificato in modo sostanziale questi criteri a partire dal periodo d’imposta 2024: l’articolo 73, comma 3, del TUIR, nella nuova formulazione, individua tre criteri alternativi, sufficienti se sussistono per la maggior parte del periodo d’imposta: la sede legale, la sede di direzione effettiva, intesa come il luogo dove si assumono in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti l’ente nel suo complesso, e la gestione ordinaria svolta in via principale. Sono spariti i vecchi riferimenti alla “sede dell’amministrazione” e all'”oggetto principale dell’attività”, sostituiti da criteri pensati per intercettare il luogo reale in cui si formano le decisioni di gestione, in linea con gli standard elaborati in sede OCSE (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Per i trust privi di una struttura amministrativa autonoma, la sede di direzione effettiva tende comunque a coincidere, nella pratica, con il luogo in cui il trustee assume le decisioni gestionali, il che nella maggior parte dei casi riporta l’analisi al domicilio fiscale o alla sede operativa del trustee stesso.

La legge introduce inoltre una presunzione relativa pensata specificamente per contrastare la delocalizzazione fittizia dei trust: salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i trust costituiti in Paesi diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (la cosiddetta white list, cioè l’elenco degli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni), quando almeno uno dei disponenti o dei beneficiari è residente in Italia. Non è necessario che la residenza italiana di disponente e beneficiario ricorra nello stesso periodo d’imposta: quella del disponente rileva con riferimento al momento in cui ha effettuato l’atto dispositivo a favore del trust, quella del beneficiario rileva se e quando risulta individuato. Si considerano residenti anche i trust costituiti fuori dalla white list quando, dopo la costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione su immobili situati in Italia, anche solo per quote. Le norme sull’esterovestizione previste per le società, oggi contenute nell’articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, del TUIR, si applicano anche ai trust, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

- TRASFERIMENTO E PLUSVALENZEIl Trasferimento dei Beni al Trust: Quando Genera Plusvalenze

Quando un imprenditore trasferisce beni relativi alla propria impresa a un trust, quei beni escono dalla sfera dell’attività d’impresa perché destinati a fini a essa estranei, e il disponente realizza componenti positivi di reddito da tassare: il trasferimento dei beni merce genera un ricavo, da determinare in base al valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del TUIR; il trasferimento di beni strumentali o patrimoniali diversi dalle merci genera plusvalenze o minusvalenze che concorrono al reddito d’impresa secondo gli articoli 86 e 87 del TUIR. Fa eccezione il trasferimento di un’intera azienda per causa di morte o per atto gratuito: in questo caso non si realizzano plusvalenze, a condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti già in capo al disponente (il dante causa), in continuità di valori come avviene nei trasferimenti d’azienda per successione o donazione tra persone fisiche.

Se invece a essere trasferiti sono beni estranei all’attività d’impresa, per esempio il patrimonio personale di un disponente non imprenditore, il conferimento al trust, mancando un corrispettivo, non genera alcuna materia imponibile ai fini IRES, né in capo al disponente né in capo al trust o al trustee. Per i titoli partecipativi, il trust li acquisisce all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto già in capo al disponente, mantenendo quindi continuità nella valorizzazione fiscale della partecipazione; se però i titoli sono detenuti in un rapporto di amministrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/1997, l’intermediario finanziario deve comunque applicare le imposte dovute per il trasferimento del titolo verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, cioè il trust.

- OBBLIGHI DEL TRUSTEEAdempimenti: Dichiarazione, Contabilità e Anagrafe delle ONLUS

In quanto soggetto passivo IRES a tutti gli effetti, il trust è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, con il modello Redditi società di capitali se è un ente commerciale oppure il modello Redditi enti non commerciali in caso contrario: l’adempimento spetta al trustee, che se amministra più trust contemporaneamente (come avviene tipicamente per una trust company professionale) deve presentare una dichiarazione distinta per ciascuno di essi. Sul piano della tenuta delle scritture contabili, l’articolo 2214 del codice civile impone l’obbligo solo agli imprenditori che esercitano attività commerciali e alle società, ma ai fini delle imposte dirette l’articolo 13 del D.P.R. n. 600/1973 estende l’obbligo di contabilità a tutti i trust, sia quelli con oggetto commerciale sia quelli senza, limitatamente, in questo secondo caso, allo svolgimento dell’eventuale attività commerciale.

Un profilo particolare riguarda l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS (le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oggi in larga parte confluite nel Registro unico nazionale del Terzo settore): solo i trust opachi, cioè privi di beneficiari individuati di reddito sia al momento del riconoscimento sia per tutta la loro durata, possono assumere questa qualifica, secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate 1° agosto 2011, n. 38/E, proprio perché la loro tassazione avviene direttamente in capo al trust e non in capo a soggetti individuati esterni.

- REDDITO AI BENEFICIARILa Tassazione in Capo ai Beneficiari

Quando il trust è trasparente, il reddito viene imputato ai beneficiari individuati in ogni caso, a prescindere dall’effettiva percezione delle somme, secondo il criterio di competenza economica e in proporzione alla quota di partecipazione stabilita nell’atto costitutivo o in altri documenti successivi, oppure, in mancanza di indicazioni, in parti uguali. I redditi così imputati ai beneficiari residenti in Italia sono qualificati come redditi di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR, e sono imponibili in Italia indipendentemente dal fatto che il trust sia esso stesso residente o meno in Italia, e indipendentemente da dove il reddito sia stato effettivamente prodotto: un principio, affermato dalla circolare n. 61/E/2010, che estende la potestà impositiva italiana anche ai proventi maturati all’estero, purché il beneficiario finale sia residente in Italia. Se il reddito imputato al beneficiario residente è stato prodotto dal trust in Italia ed è già stato tassato in capo al trust stesso secondo le regole ordinarie dell’articolo 73 del TUIR, non sconta un’ulteriore imposizione in capo al beneficiario, evitando così una doppia tassazione dello stesso reddito.

Per quanto riguarda il credito per le imposte pagate all’estero, disciplinato dall’articolo 165 del TUIR, la spettanza dipende dalla natura del trust: al trust stesso se è opaco, ai singoli beneficiari in proporzione al reddito loro imputato se il trust è trasparente, e in modo misto, ripartito tra trust e beneficiari in proporzione al reddito rispettivamente attribuito, se il trust è misto.

- RISCHIO DI INESISTENZAIl Rischio del Trust Fiscalmente Inesistente

Non tutti i trust formalmente costituiti sono riconosciuti dal fisco come tali. Secondo l’Agenzia delle entrate, un trust deve considerarsi fiscalmente inesistente quando il disponente o il beneficiario può farlo cessare liberamente in qualsiasi momento a proprio vantaggio, quando risulta titolare di poteri tali per cui il trustee, pur formalmente dotato di discrezionalità gestionale, non può esercitarla senza il suo consenso, o più in generale in ogni situazione in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti limitato o anche solo condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari. La risposta a interpello 1° dicembre 2021, n. 796, ha chiarito che questa valutazione non riguarda soltanto i casi di ingerenza tale da espropriare di fatto il trustee dei suoi poteri, ma anche le situazioni in cui l’ingerenza si manifesta in modo più sottile, condizionando anche solo minimamente e indirettamente l’esercizio dei poteri gestionali.

La Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle n. 16703 e n. 16705 del 21 giugno 2019, ha confermato che un trust meramente strumentale, privo di reale autonomia gestionale, può essere disconosciuto ai fini tributari: quando il trust è solo apparente e risponde a finalità elusive o deviate rispetto alla sua funzione tipica, il fisco può riqualificare l’operazione facendo prevalere la sostanza sulla forma, imputando i redditi direttamente al disponente come se il trust non fosse mai stato istituito. Le conseguenze pratiche di questo disconoscimento non sono uniformi: un trust dichiarato fiscalmente inesistente espone il contribuente a un recupero d’imposta in sede amministrativa, ma se all’interposizione fittizia si accompagnano dichiarazioni fraudolente o atti dispositivi finalizzati a sottrarre garanzie al fisco, la condotta può integrare i reati tributari previsti dagli articoli 74, 75 o 85 del D.Lgs. n. 74/2000, con conseguenze penali ben più gravi del semplice recupero dell’imposta. Chi costituisce o amministra un trust dovrebbe quindi assicurarsi, fin dalla redazione dell’atto istitutivo, che il trustee mantenga una reale e verificabile autonomia decisionale, senza clausole che riservino al disponente poteri di veto o di revoca incompatibili con la natura stessa dell’istituto.