Con la risposta a interpello n. 125 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un trust familiare irrevocabile, sebbene fiscalmente residente in Italia e disciplinato dal diritto della Repubblica di San Marino, non può ritenersi un soggetto d’imposta autonomo, dal momento che il trustee non amministrava il patrimonio con una indipendenza reale. Qualificare il trust come interposto significa che i redditi non vengono tassati in capo ad esso, bensì direttamente sulle persone che ne dispongono in concreto, in questo caso le beneficiarie, sulle quali ricadono di conseguenza gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e il versamento dell’IVAFE sulle attività finanziarie possedute all’estero. Nella sostanza la risposta conferma i criteri già indicati dalle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, mostrandone però l’applicazione concreta: rilevano la sovrapposizione fra ruolo di trustee e ruolo di beneficiario, le clausole che riducono a zero la discrezionalità del trustee nelle distribuzioni patrimoniali, e l’indipendenza effettiva del guardiano, cioè la figura che nei trust familiari sorveglia l’operato del trustee. Anche altre due risposte del 2026 mostrano che l’Agenzia procede caso per caso, esigendo prove concrete e non fermandosi alle sole previsioni statutarie. Per chi assiste le famiglie nella costituzione o nella gestione di un trust, l’insegnamento riguarda in particolare la redazione dell’atto istitutivo e la tracciabilità delle decisioni gestorie.
- ASSETTO DEL TRUST FAMILIAREIl Caso: Un trust di famiglia a cavallo tra San Marino e Italia
Il trust al centro dell’interpello era stato costituito dal padre dell’istante a scopo di protezione familiare, con l’obiettivo di assicurare il mantenimento della figlia minore e della compagna. Il patrimonio segregato, formato da disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie e beni immobili, risultava suddiviso in due sottofondi separati: uno intestato alla figlia, beneficiaria finale, l’altro alla compagna, beneficiaria vitalizia, ossia titolare per tutta la vita del diritto ai redditi generati dal sottofondo. Proprio alla figlia del disponente e alla beneficiaria vitalizia era stato affidato congiuntamente l’ufficio di trustee, con pieni poteri di amministrazione e di disposizione sul patrimonio, compresa la facoltà di stabilire le attribuzioni di reddito e le anticipazioni di capitale a favore delle beneficiarie.
C’era però, nell’atto istitutivo, una clausola delicata: dietro autorizzazione del guardiano, le trustee erano tenute a effettuare anticipazioni patrimoniali senza limiti quantitativi e senza alcun margine di discrezionalità, ogni volta che una società partecipata sia dalla trustee istante sia dalla beneficiaria finale avesse avuto necessità di liquidità. Secondo l’istante questa previsione non toccava l’autonomia del trust, poiché le trustee agivano nell’interesse delle beneficiarie, erano tenute al rendiconto, dovevano astenersi in presenza di un conflitto di interessi ed erano soggette al controllo del guardiano. Su tale base chiedeva che venisse confermata la natura di trust trasparente, con i redditi imputati alle beneficiarie e gli obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento dell’IVAFE rimasti invece in capo al trust quale soggetto autonomo.
- REDDITI AI BENEFICIARI INDIVIDUATITrust Trasparente: I casi in cui è soggetto d’imposta a sé stante
È stata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la finanziaria per il 2007) a far entrare il trust nel sistema fiscale italiano, modificando l’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (il TUIR, cioè l’insieme di norme che regola IRPEF e IRES) e includendo il trust fra i soggetti passivi IRES, l’imposta sul reddito delle società. Da allora l’ordinamento riconosce due categorie di trust ai fini delle imposte dirette. Nel trust trasparente i beneficiari sono individuati, ossia sono persone titolari di un diritto attuale a pretendere dal trustee il pagamento di una quota di reddito: in tal caso, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del TUIR, i redditi realizzati dal trust vengono imputati direttamente ai beneficiari, in proporzione alla rispettiva quota, e l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR li qualifica in capo a loro come redditi di capitale. Nel trust opaco, invece, non vi sono beneficiari individuati, e il reddito continua a essere tassato in capo al trust medesimo, alla stregua di qualunque altro soggetto IRES.
Affinché questo meccanismo operi, tuttavia, il trust deve superare a monte una verifica preliminare: deve trattarsi realmente di un centro autonomo di imputazione dei redditi, vale a dire di un soggetto che detiene e amministra i beni per conto proprio, non come semplice prestanome del disponente o dei beneficiari. Quando questo presupposto viene meno, il trust è considerato fiscalmente interposto e i redditi tornano tassati, secondo le ordinarie categorie reddituali dell’articolo 6 del TUIR, direttamente in capo a chi ne ha l’effettiva disponibilità, normalmente il disponente o i beneficiari. Proprio questa seconda ipotesi è quella riscontrata dall’Agenzia delle Entrate nel trust sanmarinese esaminato dalla risposta n. 125/2026.
- INDICI DI INTERPOSIZIONESegnali d’Allarme: Come il Fisco individua l’interposizione
A elaborare i criteri che separano un trust genuino da uno interposto è stata soprattutto l’Agenzia delle Entrate, con due documenti di prassi: la circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 e la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, quest’ultima dedicata ad aggiornare e riorganizzare l’intera disciplina fiscale del trust. In base a questi documenti non hanno validità, sul piano fiscale, i trust costituiti e amministrati per realizzare una semplice interposizione nel possesso dei redditi, situazione che ricorre quando l’operato del trustee è eterodiretto da istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Richiamandosi alla precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, la circolare n. 61/E del 2010 indica due ipotesi tipiche di trust da ritenere fiscalmente inesistenti: quella in cui il disponente o il beneficiario detenga, per previsione dell’atto istitutivo o per altri elementi di fatto, poteri tali per cui il trustee, benché formalmente titolare di poteri discrezionali, non possa esercitarli senza il suo assenso; e, più in generale, ogni caso in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti in qualche misura limitato, o anche solo condizionato, dalla volontà del disponente e dei beneficiari. Non è quindi sufficiente che l’atto istitutivo assegni formalmente al trustee i poteri propri del suo ufficio: ciò che conta è la configurazione concreta dei rapporti, da verificare caso per caso.
- AUTONOMIA SOLO FORMALEIl Verdetto: Le ragioni dietro la qualifica di trust interposto
Nell’applicare questi principi al trust sanmarinese, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto di più elementi convergenti, nessuno dei quali, da solo, sarebbe stato risolutivo. Ha contato, in primo luogo, la sovrapposizione fra la qualità di trustee e quella di beneficiaria vitalizia in capo alla compagna del disponente, così come la posizione dell’istante, al tempo stesso trustee, potenziale beneficiaria finale e socia della società verso cui potevano essere disposte le anticipazioni patrimoniali. Vi si è aggiunta la clausola statutaria che obbligava le trustee a erogare, senza alcun margine di discrezionalità, le risorse del trust per le necessità finanziarie di quella stessa società: una previsione che, secondo l’Agenzia, priva di sostanza reale il potere decisionale che l’atto istitutivo attribuisce formalmente al trustee.
L’Amministrazione ha inoltre ritenuto che il ruolo del guardiano non fosse in grado di garantire una reale autonomia dell’organo gestorio, che nell’impianto dell’atto istitutivo avrebbe dovuto costituire il contrappeso ai poteri delle trustee. Alla luce di questi elementi l’Agenzia ha concluso che il patrimonio segregato restava, di fatto, nella disponibilità delle beneficiarie e che alle trustee mancava quell’autonomia decisionale che rappresenta il presupposto per riconoscere al trust una soggettività tributaria propria. Il trust è stato perciò qualificato come soggetto interposto, con i redditi imputati pro quota direttamente alle beneficiarie.
- REDDITI, QUADRO RW E IVAFEEffetti Concreti: Come cambiano redditi, RW e IVAFE per i beneficiari
Qualificare un trust come interposto non è un’etichetta priva di conseguenze pratiche: sposta concretamente gli obblighi fiscali da un soggetto, il trust, ad altri, le beneficiarie. I redditi generati dal patrimonio segregato non seguono più la fiscalità del trust, ma vanno dichiarati direttamente in capo alle beneficiarie, secondo le ordinarie categorie reddituali dell’articolo 6 del TUIR: redditi finanziari, redditi di capitale o redditi diversi, a seconda della natura del bene che li ha prodotti.
Sulle beneficiarie ricadono anche gli obblighi di monitoraggio fiscale, ossia la dichiarazione delle attività detenute all’estero nel quadro RW del modello Redditi, e il versamento dell’IVAFE, l’imposta dovuta ogni anno sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero da chi detiene conti correnti, titoli o altri strumenti finanziari fuori dai confini italiani. Finché il trust è considerato un soggetto autonomo, questi adempimenti restano a suo carico; quando invece l’Agenzia lo qualifica come interposto, competono direttamente alle persone fisiche che ne hanno la disponibilità sostanziale, con effetto retroattivo sulle annualità non ancora prescritte. Si tratta di un cambio di prospettiva che, in sede di controllo, può tradursi in sanzioni per omesso monitoraggio fiscale, qualora le beneficiarie non abbiano mai dichiarato quelle attività a proprio nome.
- PRASSI DELL’AGENZIA NEL 2026Altri Casi 2026: Come si è mossa l’Agenzia nei mesi scorsi
La risposta n. 125/2026 non è un episodio isolato: nel 2026 l’Agenzia delle Entrate è tornata più volte sul tema dell’interposizione dei trust, con esiti che aiutano a comprendere in concreto il ragionamento dell’amministrazione finanziaria.
| Interpello n. | Data | Trust | Conclusione |
|---|---|---|---|
| N. 17/2026 | 29 gennaio 2026 | Trust svizzero, in cui il figlio del disponente riveste il ruolo di guardiano e beneficiario | Interposizione non dimostrata nei confronti del beneficiario/guardiano, per carenza di documentazione sull’esercizio concreto dei poteri; il trust è stato però comunque considerato interposto fin dall’origine rispetto alla disponente (la madre), la cui influenza sulla gestione non aveva mai privato il patrimonio della natura di bene nella sua disponibilità sostanziale |
| N. 125/2026 | 18 giugno 2026 | Trust familiare sanmarinese, dove le trustee sono anche beneficiarie | Interposizione riconosciuta a causa della sovrapposizione dei ruoli e delle clausole di erogazione automatica prive di discrezionalità |
| N. 165/2026 | 31 agosto 2026 | Trust della California, in cui la madre è disponente e beneficiaria finché resta in vita | Qualificazione come trust interposto verso la madre, fino al decesso di quest’ultima, assunta dall’Agenzia in base a quanto dichiarato dal contribuente (senza un riesame nel merito); dopo il decesso il trust diventa trasparente nei confronti dei figli beneficiari |
È istruttivo il caso della risposta n. 17/2026, perché mostra la faccia opposta della medaglia: qui era il contribuente stesso a sostenere l’interposizione del trust nei propri confronti, al fine di ottenere un termine di decorrenza più favorevole per una norma antielusiva riguardante le plusvalenze da cessione di partecipazioni ricevute per donazione. L’Agenzia ha respinto questa tesi per carenza di prove documentali sull’esercizio concreto dei poteri di guardiano, confermando così che l’interposizione, in un senso come nell’altro, va dimostrata con fatti verificabili, non con la semplice lettura dell’atto istitutivo. La risposta n. 165/2026, diversamente, non entra nel merito della qualificazione del trust, che l’Agenzia ha recepito così come rappresentata dal contribuente, ma risulta utile perché precisa come si calcola il reddito imputato al beneficiario quando un trust passa da una fase di interposizione verso il disponente a una fase di trasparenza verso i beneficiari, dopo il decesso di quest’ultimo.
- POTERI CHE ESPONGONO IL TRUSTClausole a Rischio: Gli errori da non commettere nell’atto istitutivo
Le indicazioni che si ricavano da questi casi diventano particolarmente rilevanti nella fase in cui si redige l’atto istitutivo di un trust familiare. Non è sufficiente attribuire formalmente al trustee i poteri tipici del suo ufficio, né inserire clausole generiche sul conflitto di interessi o sul controllo del guardiano: l’intera architettura del trust deve risultare coerente con l’effettivo trasferimento al trustee del potere di amministrare e disporre del patrimonio, in modo da evitare che i beneficiari mantengano, direttamente o indirettamente, una posizione capace di orientare le scelte gestionali.
Un’attenzione particolare va riservata alle clausole sulle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari: le previsioni che obbligano il trustee a effettuare distribuzioni o anticipazioni al verificarsi di condizioni predeterminate, riducendo o eliminando il suo margine di discrezionalità, possono essere interpretate dall’Agenzia come indice della mancanza di reale autonomia gestoria, come è accaduto nel caso della risposta n. 125/2026. Va usata cautela anche quando trustee o guardiano rivestono contemporaneamente la qualità di beneficiario, oppure intrattengono rapporti personali, familiari o professionali stretti con il disponente: circostanze che, prese da sole, non determinano automaticamente l’interposizione, ma che, valutate insieme all’assetto complessivo del trust, possono far dubitare dell’effettiva autonomia con cui il trustee esercita i propri poteri.
- VERIFICA DI ATTI E DECISIONIConsigli Operativi: Come verificare la tenuta del proprio trust
Chi ha già costituito un trust familiare farebbe bene, per prudenza, a rivedere periodicamente non solo il testo formale dell’atto istitutivo, ma anche le prassi gestionali effettivamente seguite. Conviene controllare se le clausole sulle distribuzioni lasciano al trustee un margine concreto di valutazione caso per caso, se la composizione degli organi del trust evita sovrapposizioni tra ruoli di controllo e ruoli di beneficio, e se il guardiano è una persona davvero indipendente dal disponente e dai beneficiari, non solo formalmente.
Un aspetto spesso sottovalutato, che la risposta n. 17/2026 mette bene in evidenza, riguarda la tracciabilità delle decisioni: verbali delle riunioni, corrispondenza tra trustee e guardiano, documentazione degli atti gestionali. In un eventuale controllo, è proprio su questi elementi di fatto, e non sulle sole clausole statutarie, che si gioca la differenza tra un trust riconosciuto come soggetto d’imposta autonomo e un trust considerato interposto. Per i professionisti che assistono le famiglie nella costituzione o nella gestione di un trust, ciò comporta la necessità di impostare fin da subito un sistema di conservazione della documentazione gestionale, utile sia a dimostrare l’autonomia del trustee sia, all’occorrenza, a sostenere una diversa qualificazione in sede di contenzioso.
