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Chi esercita l’attività di istruttore sportivo con partita IVA forfettaria, e presta la propria opera tanto verso ASD, SSD o altre realtà dell’ordinamento sportivo quanto verso committenti esterni, non ha la facoltà di far confluire in blocco ogni entrata nella stessa voce dichiarativa. Da quella separazione dipendono l’imposta sostitutiva, la soglia di esenzione fiscale riservata ai compensi sportivi e i versamenti previdenziali all’INPS. Il modello Redditi PF 2026 chiede infatti che i corrispettivi da lavoro autonomo sportivo dilettantistico trovino posto in un rigo a sé del quadro LM, contrassegnato dal codice 2 nella colonna 7; per gli altri redditi, quelli non sportivi, restano valide le consuete regole forfettarie.

- CHI DETERMINA IL REGIMEÈ chi commissiona la prestazione a stabilirne il regime

Per il lavoro sportivo dilettantistico, l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 fissa una franchigia fiscale che arriva a 15.000 euro. Tale beneficio, però, riguarda unicamente i compensi ricompresi nell’ordinamento sportivo. Due lezioni possono coincidere quanto a contenuto e ricevere comunque un trattamento differente, a seconda che il destinatario sia una SSD oppure un privato che a quel perimetro resta estraneo.

A partire dal 1° luglio 2023 la situazione si è modificata rispetto alle regole anteriori, che inquadravano i compensi sportivi dilettantistici tra i redditi diversi e ammettevano una soglia di 10.000 euro. Ne discende che l’istruttore, prima ancora di mettere mano ai conti fiscali, è tenuto a collocare ciascuna prestazione in base al tipo di rapporto e a chi la commissiona.

- REDDITI NEL QUADRO LMLa compilazione del quadro LM

Secondo le istruzioni al modello Redditi 2026, il contribuente forfettario che ha incassato compensi da lavoro autonomo sportivo dilettantistico deve riportarli in uno dei righi da LM22 a LM27, tenuto distinto, indicando il codice 2 nella colonna 7. Così la quota su cui si applica la franchigia resta staccata da quella dei compensi professionali ordinari.

Gli importi che nascono da prestazioni estranee all’ambito sportivo continuano a scontare il coefficiente di redditività abbinato al codice ATECO di riferimento. Quando si portano avanti più attività di natura diversa, sbaglia chi applica un unico coefficiente all’intero fatturato. Conviene perciò tener separate le voci già dal momento in cui si emette la fattura; le specifiche tecniche della fattura elettronica, nella versione aggiornata al 15 maggio 2026, hanno introdotto pure il codice ESENZSPORT, che serve a evidenziare i compensi esenti a norma dell’articolo 36, comma 6.

- CONTRIBUTI NEL QUADRO RRChe cosa cambia nel quadro RR

Anche nel quadro RR le due componenti restano distinte. Nella Sezione III finiscono i compensi sportivi: qui, ai fini contributivi, opera una franchigia di 5.000 euro e, per quanto supera tale importo, l’imponibile viene abbattuto del 50%. I proventi delle attività non sportive vanno invece nella Sezione II della Gestione separata, dove non si applicano né la franchigia contributiva sportiva né il taglio del 50%.

Compenso Quadro LM Quadro RR
Lavoro autonomo sportivo dilettantistico Rigo dedicato, codice 2 in colonna 7; esenzione fiscale fino a 15.000 euro Sezione III; franchigia contributiva di 5.000 euro e imponibile abbattuto
Prestazione comune, esterna all’ordinamento sportivo Rigo distinto, coefficiente ATECO consueto Sezione II; regole consuete della Gestione separata

- DISTINZIONE CON UN CASOUn caso pratico di distinzione

Si pensi a un istruttore titolare del codice ATECO 93.19.99 che nell’anno 2025 percepisce 12.000 euro da una SSD e altri 4.500 euro per lezioni rese a privati: dovrà servirsi di due righi separati. Sui 12.000 euro di parte sportiva non sorge alcun imponibile fiscale, dal momento che non oltrepassano la franchigia di 15.000 euro. I 4.500 euro ordinari, applicato il coefficiente del 67%, danno luogo a un reddito forfettario di 3.015 euro, ed è su questo che grava l’imposta sostitutiva dovuta.

Sul versante previdenziale, alla quota sportiva di 12.000 euro vanno tolti 5.000 euro; i 7.000 euro che avanzano si dimezzano, così la base scende a 3.500 euro. Restano fuori, nella Sezione II, i 3.015 euro di quota ordinaria. Quanto alle aliquote, tutto dipende dall’inquadramento previdenziale del professionista: la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 riporta, tra le varie, il 26,07% per chi è privo di altra tutela obbligatoria e il 24% per i pensionati o per chi risulta già assicurato altrove.

- CONTROLLI PRIMA DELL’INVIOLe verifiche da fare prima di trasmettere

A creare problemi, di solito, non è il calcolo in sé ma la classificazione sbagliata. Prima di presentare la dichiarazione bisogna far quadrare fatture, committenti e importi effettivamente riscossi, accertare che il codice ATECO delle attività non sportive sia quello giusto e riscontrare la coerenza tra LM, RR e acconti. Franchigie, coefficienti e contributi entrano in gioco soltanto una volta completata questa ricostruzione.