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La legge di bilancio per il 2025 ha imposto, dal 1° gennaio 2026, la piena integrazione tra il sistema di registrazione dei corrispettivi e quello dei pagamenti elettronici. Lo strumento con cui il commerciante accetta carte e pagamenti digitali, tipicamente il POS o un’app di incasso, deve essere sempre collegato al registratore telematico o alla soluzione software omologata, così che i dati degli incassi elettronici vengano trasmessi ogni giorno insieme a quelli dei corrispettivi. In teoria, in un circuito chiuso di questo tipo, il numero di operazioni pagate con moneta elettronica registrate dalla cassa dovrebbe coincidere con il numero di pagamenti effettivamente transitati sui circuiti. Nella realtà quotidiana, tra annulli, storni, errori tecnici e disallineamenti di sistema, una differenza c’è quasi sempre. L’articolo 33 del decreto correttivo Omnibus, il D.Lgs. n. 148 del 2026, prende atto di questo dato e introduce una franchigia: se lo scarto non supera il 5% del numero delle operazioni, la sanzione non scatta. Questo articolo spiega come funziona la soglia, su cosa si calcola, dove opera e quali sono i suoi limiti.

- CONNESSIONE OBBLIGATORIA DAL 2026Sistema Integrato: POS e cassa collegati dal 2026

Il quadro nasce dalla modifica all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 operata dalla legge di bilancio per il 2025. La norma prevede che il registratore telematico memorizzi in modo puntuale i corrispettivi e trasmetta ogni giorno, in forma aggregata, sia i dati delle operazioni sia i pagamenti elettronici incassati. Per farlo, il POS deve restare costantemente connesso al registratore o al software omologato.

L’obiettivo dichiarato è rendere più difficile l’occultamento di incassi: se ogni pagamento con carta lascia una traccia che il Fisco confronta con i corrispettivi memorizzati, il margine per non certificare parte del giro d’affari si riduce. Ne deriva però un sistema in cui anche scarti puramente tecnici tra i due flussi possono, in linea di principio, far scattare una contestazione. È a questo problema che risponde la nuova tolleranza.

- SCARTO NUMERICO TOLLERATOLa Franchigia del 5%: cosa dice il correttivo

L’articolo 33 del correttivo Omnibus interviene sia sul D.Lgs. n. 471 del 1997, il testo storico sulle sanzioni tributarie, sia sul nuovo D.Lgs. n. 173 del 2024, il testo unico delle sanzioni tributarie. In entrambi introduce una franchigia specifica per le discrasie tra le operazioni pagate con strumenti elettronici e i pagamenti effettivamente accettati.

La regola è lineare: se lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente transitati sui circuiti non supera il 5%, la sanzione non si applica. La percentuale è stata scelta come misura considerata fisiologica per assorbire errori tecnici, disallineamenti di sistema, annulli e storni, cioè eventi che non hanno nulla a che vedere con l’evasione.

- IL CALCOLO CONTA LE TRANSAZIONINumero di Operazioni: perche non si guarda agli importi

Il punto tecnico da capire è che la tolleranza si misura sul conteggio delle operazioni, non sul loro valore economico. Si confronta quante operazioni elettroniche ha registrato la cassa con quante transazioni hanno effettivamente attraversato i circuiti di pagamento, e si verifica se la differenza, in termini di numero, resta entro il 5%.

Questa impostazione ha una conseguenza precisa. La franchigia non è un condono implicito sugli importi: non copre eventuali differenze tra il valore delle operazioni certificate e quello dei pagamenti incassati, né rende indifferente la mancata certificazione di una parte del giro d’affari. Serve solo a evitare che una discrepanza nel numero di scontrini elettronici rispetto al numero di pagamenti con carta, entro un limite ridotto, venga trattata come una violazione. Per questo occorre disporre di dati che permettano di contare separatamente i due flussi, periodo per periodo.

- AMBITO DELLA PROTEZIONEDove Opera: sanzioni sulla trasmissione e sanzioni accessorie

La soglia agisce in due ambiti. Il primo riguarda le sanzioni per omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici, quando l’irregolarità non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA. In questi casi la disciplina ordinaria prevede una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione errata o omessa, entro un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico. Il correttivo stabilisce che, se il disallineamento tra operazioni registrate e pagamenti accettati resta entro il 5%, questa sanzione non scatta.

Il secondo ambito è quello delle sanzioni accessorie previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997, e dalle norme corrispondenti del nuovo testo unico, che si applicano in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Tra queste rientra, nei casi più gravi, la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività. Anche qui la stessa franchigia funziona da clausola di salvaguardia: evita di arrivare a misure drastiche quando gli scostamenti sono marginali e non sistematici.

- IVA E IMPORTI RESTANO ESCLUSII Limiti della Tolleranza: quando la sanzione resta piena

La franchigia ha confini netti. Non si applica quando l’errore o l’omissione incide sulla liquidazione dell’IVA, cioè quando il disallineamento si riflette direttamente sull’imposta dovuta. In quel caso torna la disciplina ordinaria, con recupero dell’imposta, interessi e sanzione piena: per i corrispettivi non memorizzati o trasmessi in modo errato con effetto sul tributo la sanzione è pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro.

Restano inoltre fuori dalla tolleranza, come detto, le differenze sugli importi e la mancata certificazione di operazioni. La soglia del 5% è quindi uno strumento circoscritto: protegge dallo scarto quantitativo fisiologico nel conteggio delle operazioni elettroniche, non dalle irregolarità che toccano la sostanza del giro d’affari o dell’IVA.

- CONNESSIONE FUORI FRANCHIGIACollegamento POS-RT: l’obbligo di base non ammette franchigia

Un equivoco da evitare riguarda l’obbligo di connessione in sé. La tolleranza del 5% attenua le conseguenze di piccoli disallineamenti nei dati trasmessi, ma presuppone che il collegamento tra il POS e il registratore telematico esista e funzioni.

Se il commerciante non ha collegato affatto lo strumento di pagamento al registratore, oppure lo tiene scollegato, non si tratta di uno scostamento marginale ma della violazione dell’obbligo strutturale introdotto dalla legge di bilancio per il 2025: in quel caso la franchigia non offre alcuna copertura e si applicano le sanzioni ordinarie previste per l’inadempimento. La soglia, in altre parole, premia chi ha allestito correttamente il sistema e subisce comunque un piccolo disallineamento, non chi il sistema non lo ha messo in funzione.

- PROSPETTI PER LA CONTESTAZIONECome Difendersi: le reportistiche di confronto

Sul piano pratico, la novità produce un vantaggio concreto: di fronte a un rilievo basato solo su differenze minime tra i dati del POS e i corrispettivi trasmessi, l’esercente può eccepire l’esistenza della franchigia, dimostrando che lo scostamento rientra nel 5% delle operazioni considerate.

Per farlo servono documenti. Conviene dotarsi di reportistiche periodiche che mettano a confronto, per ciascun intervallo di riferimento, il numero di transazioni elettroniche contabilizzate dai circuiti di pagamento e il numero di operazioni memorizzate e trasmesse dal registratore telematico. Un prospetto di riconciliazione POS-registratore, conservato mese per mese, consente di verificare in anticipo se si è dentro o fuori dalla soglia e di rispondere a un’eventuale contestazione con un calcolo puntuale, invece che con una difesa generica.