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L’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, consente all’Agenzia delle entrate di determinare l’IVA sulla base dei dati già in suo possesso, anche quando la dichiarazione annuale non è stata presentata. La ricostruzione poggia sulle fatture elettroniche emesse e ricevute, sui corrispettivi inviati telematicamente, sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e sui versamenti effettuati nel periodo d’imposta. Da questo conteggio automatico, però, rimane escluso il credito IVA che risultava dalla dichiarazione dell’anno precedente. Il credito, comunque, non è perduto: entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente può farlo valere nel contraddittorio con l’ufficio. Entro lo stesso termine, come seconda strada, può pagare la somma richiesta ottenendo la riduzione a un terzo della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione. Se invece resta inerte, o se gli elementi che fornisce non modificano la liquidazione, imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo in via definitiva.

Conviene quindi esaminare il funzionamento del nuovo strumento, le ragioni per cui il credito dell’anno precedente non entra nel conteggio, le due alternative aperte nei sessanta giorni e le conseguenze dell’inerzia.

- LIQUIDAZIONE D’UFFICIOMeccanismo Nuovo: senza dichiarazione è l’ufficio a rideterminare l’imposta

Fino all’entrata in vigore dell’articolo 54-bis.1, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale portava a un accertamento, con i tempi e le modalità propri del controllo sostanziale. Con la nuova disposizione la reazione del Fisco diventa più veloce e diretta: l’accertamento successivo resta comunque possibile, ma l’Agenzia delle entrate procede subito alla liquidazione dell’imposta usando i dati che già figurano nel proprio sistema informativo.

Si tratta di dati che il contribuente ha comunque trasmesso durante l’anno: le fatture elettroniche transitate per il Sistema di interscambio, i corrispettivi memorizzati e inviati per via telematica, i dati contenuti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e i versamenti registrati nei modelli F24. Dal raffronto tra l’IVA dovuta e quella già pagata si ottiene l’imposta da recuperare, alla quale si aggiungono interessi e sanzione. Il risultato è notificato al contribuente, che da quel momento ha un termine preciso entro cui reagire.

- CREDITO DA DOCUMENTARECredito Ignorato: perché il credito dell’anno prima non rientra nel conteggio

Il conteggio automatico considera soltanto le operazioni del periodo d’imposta esaminato. Il credito IVA maturato nell’anno precedente e riportato in avanti non nasce dalle fatture o dai corrispettivi di quel periodo, ma dalla dichiarazione dell’annualità anteriore; per questo il sistema non lo rileva e la comunicazione finisce per indicare un importo dovuto più alto di quello effettivo.

Questa carenza è insita nel meccanismo e non costituisce un errore da contestare in sé. Il credito non è perso in modo definitivo: la norma permette al contribuente di farlo valere nel contraddittorio successivo alla comunicazione, producendo i documenti che ne dimostrano esistenza e ammontare. Se l’ufficio lo riconosce, l’imposta dovuta è ricalcolata e la posizione torna ad allinearsi al dato reale.

- TERMINE PER RISPONDERESessanta Giorni: il tempo a disposizione per correggere la liquidazione

I sessanta giorni decorrono dalla ricezione della comunicazione. Durante questo periodo il contribuente può segnalare all’Agenzia elementi non presi in considerazione o valutati erroneamente, allegando la documentazione necessaria. È il momento adatto per far valere il credito IVA pregresso e chiederne l’inserimento nel ricalcolo dell’imposta.

Se gli elementi forniti conducono a una revisione della liquidazione, l’Agenzia notifica un nuovo esito e da quella data i sessanta giorni riprendono a decorrere. Il contribuente dispone così di un ulteriore periodo per verificare il conteggio rivisto e, qualora lo ritenga corretto, versare l’importo dovuto.

- PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNIScelta del Pagamento: sanzione ridotta a un terzo e ruolo evitato

La seconda strada percorribile entro i sessanta giorni è pagare direttamente imposta, interessi e sanzioni riportati nella comunicazione, senza altri adempimenti. Versare nei termini produce due effetti: evita l’iscrizione a ruolo e consente di ridurre a un terzo la sanzione fissata per l’omessa dichiarazione IVA.

Applicata per intero, la sanzione per l’omessa dichiarazione è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Ridotta a un terzo, scende al 40% dell’imposta. Dato che qui l’iniziativa parte dall’ufficio, non c’è spazio per la sanzione più lieve prevista per il solo omesso versamento, che presuppone un intervento del contribuente anteriore al controllo. Chi ha già ricevuto la comunicazione resta soggetto alla sanzione da omessa dichiarazione, sia pure nella misura ridotta, purché paghi entro la scadenza.

- RISCHIO DELL’INERZIASe Non si Reagisce: iscrizione a ruolo definitiva e niente compensazione

L’inerzia ha un prezzo alto. Se il contribuente non risponde alla comunicazione, oppure se gli elementi addotti non sono ritenuti idonei a modificare la liquidazione, imposta, sanzioni e interessi passano a ruolo in via definitiva senza fasi intermedie. Si perde così quello spazio di rateazione e di riesame che caratterizza gli avvisi bonari ordinari.

A questo si somma un ulteriore vincolo sui pagamenti. Gli importi richiesti con la comunicazione non ammettono la compensazione orizzontale, cioè l’uso in F24 di crediti relativi a tributi diversi dall’IVA. Il debito va quindi saldato con mezzi propri o con crediti della stessa imposta: un elemento da tenere presente nella pianificazione finanziaria della regolarizzazione.

- PROVA DEL CREDITO IVADifesa Pratica: documentare il credito prima della scadenza dei termini

Chi riceve una comunicazione da liquidazione automatica per dichiarazione IVA omessa dovrebbe muoversi subito su più fronti:

  • confrontare il risultato ricevuto con la contabilità IVA del periodo e con le liquidazioni periodiche già trasmesse, così da individuare le voci non conteggiate;
  • ricostruire il credito IVA riportato dall’anno precedente, recuperando la dichiarazione di quel periodo e la documentazione di supporto, per farlo valere nel contraddittorio entro i sessanta giorni;
  • se il conteggio è corretto, valutare il pagamento entro la scadenza per bloccare l’iscrizione a ruolo e ottenere la sanzione ridotta al 40%;
  • ricordare che il debito non è compensabile con crediti di altri tributi e organizzare per tempo le risorse;
  • presentare comunque, finché i termini lo consentono, la dichiarazione IVA omessa, poiché l’invio tardivo produce effetti sia sulle sanzioni sia sul recupero del credito.