Inquadramento generale
Impianti fotovoltaici - sono gli impianti che producono energia dal sole, a terra o sui tetti. La classificazione dipende dall’installazione: la componente immobiliare, se c’è, va tra i fabbricati; la componente impiantistica, come pannelli e inverter, tra gli impianti.
La prassi sulla natura degli impianti fotovoltaici è cambiata più volte: oggi si distinguono le parti che sono immobili, come le opere murarie integrate, da quelle che sono impianti, come pannelli e inverter.
Cosa ci rientra
- Esempi. Impianto sul tetto del capannone per l’autoconsumo; impianto a terra su un terreno aziendale; sistema di accumulo collegato all’impianto.
- Cosa non ci rientra. Energia acquistata (B.6, costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); contributi GSE incassati (A.5, altri ricavi e proventi).
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura dell’installatore con la distinzione tra pannelli, inverter, strutture e opere edili; pratica di connessione alla rete.
Differenze con conti simili
- Impianti generici. Gli impianti elettrici dell’edificio sono un conto proprio.
- Fabbricati. Le opere murarie integrate seguono il fabbricato.
Collocazione in bilancio
Attivo B.II.2 (impianti e macchinario) per la componente impiantistica; B.II.1 (terreni e fabbricati) per l’eventuale componente immobiliare.
Energia ceduta
L’energia immessa in rete e venduta al GSE o a terzi è un ricavo; gli incentivi in conto energia sono contributi in conto esercizio in A.5 (altri ricavi e proventi).
Maggiorazione 2026-2028
La maggiorazione è una deduzione extracontabile: in bilancio l’ammortamento resta quello ordinario, in dichiarazione si aggiunge la quota maggiorata come variazione in diminuzione, alle condizioni della legge e del decreto attuativo.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, a partire dall’entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le limitazioni forfettarie del TUIR, come quelle sulle autovetture, valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
- IVA. L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2).
Impianti fotovoltaici: esempio di contabilizzazione
Un’impresa installa sul tetto del capannone un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo: 80.000 euro più IVA al 10%. L’impianto entra in esercizio il 1° luglio 2026.
L'impianto fotovoltaico si ammortizza al 9% per la componente impiantistica e al 4% per l'eventuale componente immobiliare; dal 2026 gli impianti per l'autoconsumo possono avere la maggiorazione del costo.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione iniziale
L’OIC 16 iscrive il bene al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori necessari a renderlo utilizzabile, come trasporto, installazione, collaudo, imposte indirette e IVA indetraibile. Il bene si rileva quando passano i rischi e i benefici, di norma alla consegna.
Componenti
L’OIC 16 consente di ammortizzare separatamente le componenti con vita utile diversa, come gli inverter, che si sostituiscono prima dei pannelli.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, a partire dall’entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR). Se in bilancio la quota è maggiore, l’eccedenza si riprende in aumento e si recupera negli anni successivi, quando l’ammortamento civilistico sarà inferiore; se è minore, fiscalmente si deduce solo quella imputata a conto economico. Per i beni nuovi 4.0 degli allegati IV e V acquistati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 spetta la maggiorazione del costo fino al 180% (L. 199/2025, art. 1, c. 427-437), deducibile in via extracontabile. Per l’Agenzia la componente impiantistica si ammortizza al 9% e l’eventuale componente immobiliare al 4% (interpello 724/2021). Gli impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo rientrano nella maggiorazione 2026-2028.
IRAP
Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le limitazioni forfettarie del TUIR, come quelle sulle autovetture, valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano i coefficienti fiscali.
IVA
L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2). Sulle prestazioni di installazione di impianti fotovoltaici su edifici si applica di norma l’IVA al 10% come beni significativi o impianti per il risparmio energetico, secondo i casi.
Impianto sul tetto per l’autoconsumo
Un’impresa installa sul tetto del capannone un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo: 80.000 euro più IVA al 10%. L’impianto entra in esercizio il 1° luglio 2026.
1. Fattura dell’installatore - 20 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Impianti fotovoltaici (B.II.2) | 80.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 8.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 88.000,00 |
| Totale | 88.000,00 | 88.000,00 |
2. Pagamento del fornitore - 20 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 88.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 88.000,00 |
| Totale | 88.000,00 | 88.000,00 |
3. Ammortamento di fine anno - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) | 3.600,00 | - |
| Fondo ammortamento impianti fotovoltaici (rettifica B.II) | - | 3.600,00 |
| Totale | 3.600,00 | 3.600,00 |
80.000 × 9% × 50% = 3.600 euro. Se l’impianto rispetta i requisiti della maggiorazione, in dichiarazione si aggiunge una deduzione di 3.600 × 180% = 6.480 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Libro cespiti. Registrare costo, coefficiente civilistico e fiscale, data di entrata in funzione e quote dedotte.
- Componenti. Separare componente immobiliare e impiantistica.
- Maggiorazione. Verificare requisiti e documentazione richiesti per il 2026-2028.
Errori ricorrenti
Intero impianto ammortizzato al 4%
La componente impiantistica ha il 9%.
Maggiorazione rilevata in bilancio
È solo fiscale.
Incentivi portati a riduzione del costo
Sono contributi in conto esercizio.
