Inquadramento generale
Costruzioni leggere - sono le costruzioni semplici e facilmente rimovibili: tettoie, baracche, box prefabbricati, capannoni leggeri in lamiera. Si ammortizzano più in fretta dei fabbricati ordinari, con coefficiente di norma del 10%.
La distinzione conta perché il coefficiente delle costruzioni leggere è circa tre volte quello dei fabbricati: una tettoia in lamiera non dura quanto un capannone in cemento.
Cosa ci rientra
- Esempi. Tettoia per il ricovero dei mezzi; box prefabbricato adibito a spogliatoio; baracca di cantiere pluriennale.
- Cosa non ci rientra. Fabbricati in muratura; attrezzature di cantiere mobili.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura del fornitore della struttura con la descrizione del prefabbricato.
Differenze con conti simili
- Fabbricati. Le costruzioni stabili si ammortizzano con i coefficienti dei fabbricati.
- Attrezzature. I beni mobili di cantiere hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
Attivo B.II.1 (terreni e fabbricati).
Titoli edilizi
Anche una costruzione leggera può richiedere un titolo edilizio; il costo delle pratiche si somma al costo del bene.
Area
Se la costruzione sorge su un terreno dell’impresa, il terreno resta un conto a sé e non si ammortizza.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, a partire dall’entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le limitazioni forfettarie del TUIR, come quelle sulle autovetture, valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
- IVA. L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2).
Costruzioni leggere: esempio di contabilizzazione
Un’impresa installa una tettoia prefabbricata nel piazzale: 12.000 euro più IVA.
Le costruzioni leggere si capitalizzano e si ammortizzano con il coefficiente proprio, di norma il 10%, più alto di quello dei fabbricati.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione iniziale
L’OIC 16 iscrive il bene al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori necessari a renderlo utilizzabile, come trasporto, installazione, collaudo, imposte indirette e IVA indetraibile. Il bene si rileva quando passano i rischi e i benefici, di norma alla consegna.
Ammortamento
L’ammortamento ripartisce il costo sulla vita utile a partire dalla disponibilità e dall’entrata in funzione del bene, di norma a quote costanti. Nel primo esercizio la quota si può ridurre alla metà se la riduzione approssima l’utilizzo effettivo. Il piano si rivede quando cambia la vita utile residua.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, a partire dall’entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR). Se in bilancio la quota è maggiore, l’eccedenza si riprende in aumento e si recupera negli anni successivi, quando l’ammortamento civilistico sarà inferiore; se è minore, fiscalmente si deduce solo quella imputata a conto economico. Per i beni nuovi 4.0 degli allegati IV e V acquistati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 spetta la maggiorazione del costo fino al 180% (L. 199/2025, art. 1, c. 427-437), deducibile in via extracontabile.
IRAP
Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le limitazioni forfettarie del TUIR, come quelle sulle autovetture, valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano i coefficienti fiscali.
IVA
L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2).
Tettoia prefabbricata nel piazzale
Un’impresa installa una tettoia prefabbricata nel piazzale: 12.000 euro più IVA.
1. Fattura del fornitore - 15 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costruzioni leggere (B.II.1) | 12.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 2.640,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 14.640,00 |
| Totale | 14.640,00 | 14.640,00 |
2. Pagamento del fornitore - 15 maggio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 14.640,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 14.640,00 |
| Totale | 14.640,00 | 14.640,00 |
3. Ammortamento di fine anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) | 600,00 | - |
| Fondo ammortamento costruzioni leggere (rettifica B.II) | - | 600,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 |
12.000 × 10% × 50% = 600 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Libro cespiti. Registrare costo, coefficiente civilistico e fiscale, data di entrata in funzione e quote dedotte.
- Entrata in funzione. Conservare il documento che prova la messa in uso: da quella data parte l’ammortamento.
- Classificazione. Distinguere costruzioni leggere e fabbricati.
Errori ricorrenti
Tettoia ammortizzata al 3%
Ha il coefficiente delle costruzioni leggere.
Tettoia spesata
È un bene durevole.
Ammortamento intero nel primo anno
Fiscalmente il coefficiente si riduce alla metà nel primo esercizio.
