AzioniCondividi, salva o stampa l'articolo

Prima ancora di scegliere il regime fiscale più conveniente o di redigere lo statuto, chi vuole costituire un ente sportivo dilettantistico deve rispondere a una domanda preliminare: quale forma giuridica adottare? La riforma dello sport, con l’art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha chiuso in modo tassativo l’elenco delle forme giuridiche ammesse per svolgere legittimamente attività sportiva dilettantistica, superando la disciplina previgente della Legge 91/1981. In questo articolo analizziamo tutte le forme ammesse, i requisiti comuni a ciascuna e i criteri pratici per orientare la scelta.

- IL PERIMETRO TASSATIVO DELLA RIFORMALe forme giuridiche ammesse dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2021

L’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 individua quattro categorie di soggetti che possono legittimamente qualificarsi come associazioni o società sportive dilettantistiche:

  • l’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile;
  • l’associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato, iscritta al Registro delle persone giuridiche;
  • la società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali o di società cooperativa, secondo le norme del Libro V, Titoli V e VI, del Codice civile, con la clausola di assenza dello scopo di lucro;
  • l’ente del Terzo settore, iscritto al RUNTS, che svolge come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si tratta di un elenco chiuso: l’art. 6 esclude espressamente le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice), proprio per evitare che il patrimonio personale dei soci si confonda con quello dell’ente nello svolgimento di un’attività che, per sua natura, deve restare priva di un intento speculativo pieno. In tutti i casi, l’ente deve inoltre essere affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva, ed essere iscritto al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD): senza questi due presupposti, nessuna delle forme giuridiche elencate può accedere ai benefici fiscali, previdenziali e ai contributi pubblici riservati al settore.

Attenzione a non confondere due piani distinti: l’iscrizione al RASD certifica la natura sportiva dilettantistica dell’ente ai fini dell’ordinamento sportivo, ma non equivale automaticamente al riconoscimento dei requisiti fiscali. Un ente correttamente iscritto al RASD può comunque vedersi negare i benefici fiscali se lo statuto, o l’attività effettivamente svolta, non rispettano puntualmente le clausole dell’art. 148 del TUIR. I due binari — sportivo e tributario — vanno sempre verificati separatamente.

- LA FORMA PIÙ DIFFUSAL’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica

È la forma di gran lunga più diffusa nella prassi sportiva dilettantistica italiana, per la semplicità e i costi contenuti della costituzione: è sufficiente un atto costitutivo e uno statuto in forma scritta, sottoscritti da almeno tre soci fondatori, senza l’obbligo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. L’associazione priva di personalità giuridica ha però autonomia patrimoniale imperfetta: ai sensi dell’art. 38 del Codice civile, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono, oltre al fondo comune, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in tale veste. Questa responsabilità, secondo un orientamento ormai consolidato della Cassazione, si estende anche ai debiti tributari dell’ente, e colpisce chi ha effettivamente gestito l’associazione, a prescindere dalla carica formale ricoperta nello statuto.

Per l’accesso ai benefici fiscali (in particolare la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148 TUIR e il regime forfetario della L. 398/1991), lo statuto deve comunque contenere, fin dall’origine, le clausole tassativamente richieste dalla normativa: divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento, disciplina democratica del rapporto associativo, obbligo di rendiconto economico-finanziario annuale, eleggibilità libera degli organi sociali e intrasmissibilità della quota associativa. L’assenza anche di una sola di queste clausole, o la loro sistematica violazione nei fatti, preclude l’accesso ai benefici, indipendentemente dalla forma con cui l’atto costitutivo è stato redatto.

- PERSONALITÀ GIURIDICA E RESPONSABILITÀ LIMITATAL’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta

L’associazione può ottenere la personalità giuridica di diritto privato attraverso l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche (prefettizio o regionale, a seconda dell’ambito territoriale di operatività). A differenza della forma non riconosciuta, l’atto costitutivo deve rivestire la forma dell’atto pubblico notarile, e l’ente deve dimostrare un patrimonio minimo adeguato allo scopo statutario. Il beneficio principale è l’autonomia patrimoniale perfetta: dalla data di iscrizione, delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente l’associazione con il proprio patrimonio, e i creditori non possono aggredire il patrimonio personale di amministratori e associati. Anche sul piano tributario opera una deroga significativa: per gli enti con personalità giuridica, le sanzioni relative alle violazioni commesse dai rappresentanti restano esclusivamente a carico dell’ente (art. 7 del D.L. 269/2003), mentre per le associazioni non riconosciute la responsabilità sanzionatoria può ricadere anche sulla persona fisica che ha agito per l’ente.

Il maggior costo e la maggiore complessità procedurale (atto notarile, verifica del patrimonio minimo, tempi di iscrizione al Registro) sono le ragioni per cui, nella prassi, la maggior parte delle piccole e medie realtà sportive dilettantistiche preferisce restare nella forma non riconosciuta, riservando il riconoscimento della personalità giuridica alle realtà più strutturate o esposte a un rischio patrimoniale più significativo (ad esempio per la gestione di impianti sportivi di proprietà).

- LUCRATIVITÀ ATTENUATALa società sportiva dilettantistica di capitali (SSD)

La società sportiva dilettantistica può essere costituita anche in forma di società di capitali (tipicamente una s.r.l. o una s.r.l. semplificata) o di società cooperativa, applicando le regole ordinarie del Codice civile in quanto compatibili con la natura non lucrativa dell’attività. La particolarità della SSD di capitali è la cosiddetta lucratività attenuata: a differenza delle associazioni, per cui vige un divieto assoluto di distribuzione, la SSD può distribuire ai soci una quota limitata degli utili, entro precisi limiti quantitativi previsti dallo statuto e dalla legge, restando comunque nel perimetro del regime fiscale di favore. Il limite generale è fissato al 50% degli utili maturati, elevato fino all’80% per le SSD che gestiscono impianti a maggiore intensità di capitale fisso, come piscine, palestre e altri impianti sportivi. Il superamento di questi limiti fa perdere integralmente la qualifica di ente sportivo dilettantistico ai fini fiscali, con la conseguente riqualificazione come società commerciale ordinaria.

Proprio perché si tratta di una società con scopo — sia pure mutualistico e non pienamente lucrativo — la SSD di capitali è soggetta all’intero impianto codicistico delle società di capitali (conferimenti, competenze dell’assemblea dei soci, nomina e responsabilità degli amministratori), salvo le deroghe specifiche introdotte dalla riforma dello sport per adattarla alla finalità sportiva dilettantistica. Il D.Lgs. 186/2025 ha inoltre chiarito che il regime forfetario della L. 398/1991 può essere applicato anche dalle SSD di capitali, purché iscritte al RASD e non al RUNTS, se nel periodo d’imposta precedente i proventi commerciali non hanno superato € 400.000: un chiarimento importante per le realtà che, negli anni, avevano guardato a questo regime con qualche incertezza applicativa.

- IL DOPPIO BINARIO SPORT-TERZO SETTOREGli enti del Terzo Settore con attività sportiva dilettantistica

La quarta forma ammessa riguarda gli enti del Terzo Settore (associazioni, fondazioni, imprese sociali) iscritti al RUNTS che svolgono, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera t), del Codice del Terzo Settore. In questo caso opera un doppio binario di iscrizione: l’ente deve iscriversi sia al RUNTS sia al RASD, e resta soggetto in via prioritaria alla disciplina del proprio codice di settore (D.Lgs. 117/2017), applicando le norme della riforma dello sport solo limitatamente all’attività sportiva dilettantistica effettivamente esercitata e nella misura in cui sono compatibili. Una deroga significativa riguarda il requisito, richiesto alle altre forme, di esercitare l’attività sportiva in via stabile e principale: per un ente del Terzo Settore multi-attività, questo vincolo è escluso, proprio per non ostacolare lo svolgimento contemporaneo di altre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal proprio statuto.

- COSA NON È AMMESSOLe forme giuridiche escluse

Non possono qualificarsi come enti sportivi dilettantistici, e quindi non possono accedere al RASD né ai relativi benefici, le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e, più in generale, qualunque soggetto che non rientri in una delle quattro categorie tassativamente elencate dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2021. Anche una ditta individuale, per quanto operi nel settore sportivo (ad esempio un istruttore con partita IVA che gestisce corsi in proprio), non può in alcun modo assumere la qualifica di ASD o SSD: può al più operare come collaboratore o fornitore di un ente sportivo dilettantistico correttamente costituito.

- I CRITERI DELLA SCELTACome scegliere la forma giuridica più adatta

Nella prassi, la scelta tra le forme ammesse dipende da un piccolo numero di variabili concrete, più che da preferenze astratte:

  • Il rischio patrimoniale dell’attività: chi gestisce impianti sportivi di proprietà, stipula contratti di importo rilevante o assume personale in misura significativa dovrebbe valutare la personalità giuridica (associazione riconosciuta) o la forma societaria, per proteggere il patrimonio personale di chi amministra;
  • L’interesse a distribuire utili: se i promotori intendono remunerare, sia pure entro limiti stretti, il capitale investito, solo la SSD di capitali lo consente; l’associazione, riconosciuta o meno, resta sempre soggetta al divieto assoluto di distribuzione;
  • I costi e i tempi di costituzione: l’associazione non riconosciuta resta la forma più rapida ed economica, senza necessità di atto notarile né di capitale minimo; la SSD di capitali richiede l’atto pubblico, il versamento del capitale sociale e l’iscrizione al Registro delle Imprese, con costi sensibilmente più elevati;
  • La presenza di altre finalità statutarie: un ente che intende perseguire anche finalità civiche o solidaristiche più ampie dello sport in senso stretto, e accedere ai benefici del Terzo Settore, dovrà valutare l’iscrizione anche al RUNTS, con il doppio binario di adempimenti che questo comporta.

In tutti i casi, la forma giuridica scelta non esaurisce il lavoro da fare: lo statuto dovrà comunque contenere, indipendentemente dalla veste adottata, le clausole richieste dalla disciplina tributaria per l’accesso ai benefici fiscali, e l’attività effettivamente svolta dovrà essere coerente con quanto dichiarato, perché è sulla sostanza, non sulla sola forma statutaria, che si concentra la verifica dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

- DOMANDE FREQUENTIDomande e risposte

D: Un’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica può comunque accedere ai benefici fiscali?
R: Sì. La personalità giuridica incide sul regime di responsabilità patrimoniale, non sull’accesso ai benefici fiscali: questi ultimi dipendono dal rispetto delle clausole statutarie e dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina tributaria (art. 148 TUIR, L. 398/1991), indipendentemente dalla forma giuridica scelta tra quelle ammesse.

D: Una società in nome collettivo che organizza attività sportive può iscriversi al RASD?
R: No. L’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 esclude espressamente le società di persone dall’elenco delle forme giuridiche ammesse: solo associazioni (riconosciute o meno), società di capitali/cooperative senza scopo di lucro ed enti del Terzo Settore possono qualificarsi come enti sportivi dilettantistici.

D: Una SSD di capitali può distribuire tutti gli utili maturati ai soci?
R: No. La lucratività è “attenuata”: il limite generale è il 50% degli utili, elevabile fino all’80% per le SSD che gestiscono piscine, palestre o altri impianti sportivi a elevata intensità di capitale fisso. Superare questi limiti comporta la perdita della qualifica di ente sportivo dilettantistico ai fini fiscali.

D: L’iscrizione al RASD basta da sola a garantire i benefici fiscali?
R: No. L’iscrizione al RASD certifica la natura sportiva dilettantistica dell’ente ai fini dell’ordinamento sportivo, ma il riconoscimento dei benefici fiscali dipende da un accertamento distinto, condotto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dello statuto e dell’attività effettivamente svolta.