Responsabile safeguarding sportivo: non basta nominarlo, serve sceglierlo bene
La Corte federale d’appello FIGC ha chiarito che la nomina del responsabile safeguarding non è formale: presidente e società rispondono anche della scelta di una persona adeguata. La designazione deve considerare competenze, autonomia, affidabilità e capacità di gestire segnalazioni e rischi, nel rispetto dei D.Lgs. 39/2021 e 36/2021. Una scelta inadeguata può integrare culpa in eligendo, esporre l’ente a sanzioni e aggravare la responsabilità dei dirigenti. Il safeguarding diventa così una funzione organizzativa concreta e un parametro di qualità per la società sportiva.
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