Inquadramento generale
Ammortamento marchi - è la quota annua del costo dei marchi acquistati da terzi o dei costi di registrazione dei marchi prodotti internamente.
Il marchio acquistato con un ramo d’azienda va separato dall’avviamento con una valutazione, perché le regole fiscali di deducibilità coincidono ma il valore e la vita utile no.
Cosa ci rientra
- Esempi. Marchio acquistato con un ramo d’azienda; costi di registrazione di un marchio proprio; estensione internazionale della registrazione.
Come riconoscerlo nei documenti
Quota calcolata sul costo capitalizzato secondo la vita utile del marchio.
Differenze con conti simili
- Royalties per l’uso di marchi altrui. Sono in B.8 (costi per godimento di beni di terzi).
- Pubblicità del marchio. È un costo dell’anno.
Collocazione in bilancio
B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali).
Marchio acquistato e marchio proprio
Si capitalizzano solo il costo di acquisto e i costi diretti di registrazione e tutela. Il valore che l’impresa si crea da sola con la pubblicità e il marketing non si iscrive: sono costi dell’anno.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le quote sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo per ogni esercizio (art. 103, c. 1, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali l’ammortamento imputato a conto economico concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio; il limite di un diciottesimo è una regola dell’IRES.
- IVA. L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.
Ammortamento marchi: esempio di contabilizzazione
Una società acquista il 2 gennaio 2025 un marchio per 90.000 euro più IVA e lo ammortizza in dieci anni: quota di bilancio 9.000 euro, deducibile fiscalmente fino a 5.000 euro (un diciottesimo). L’eccedenza è 4.000 euro.
Il marchio si ammortizza in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) sulla vita utile o, se non stimabile, in non più di dieci anni; fiscalmente la quota non supera un diciottesimo del costo e l'eccedenza genera imposte anticipate.
Principi contabili (OIC)
Ammortamento
L’OIC 24 richiede di ammortizzare le immobilizzazioni immateriali in base alla loro vita utile, con un metodo sistematico a quote costanti se non ne esiste uno migliore. Le quote si rilevano a conto economico in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e si portano in diretta riduzione del valore iscritto: la nota integrativa espone il costo, i movimenti e il valore netto.
Vita utile del marchio
La vita utile dipende da mercato, durata della tutela e strategie di utilizzo; se non è stimabile in modo attendibile, l’ammortamento non supera dieci anni. La nota integrativa dà le ragioni del periodo scelto (art. 2426, n. 6, c.c. per l’avviamento, con criterio analogo).
Imposte anticipate
La differenza temporanea tra ammortamento civilistico e quota fiscale di un diciottesimo genera imposte anticipate se è probabile che sarà recuperata con redditi imponibili futuri (OIC 25).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.
- Modifiche dei criteri di ammortamento. La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 2, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le quote sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo per ogni esercizio (art. 103, c. 1, TUIR). Se il bilancio ammortizza in meno anni, l’eccedenza si riprende e si deduce negli anni successivi, con imposte anticipate.
IRAP
Per le società di capitali l’ammortamento imputato a conto economico concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio; il limite di un diciottesimo è una regola dell’IRES. Fanno eccezione i maggiori valori emersi da fusioni, scissioni e conferimenti, che ai fini IRAP non hanno rilievo senza l’imposta sostitutiva (art. 176, c. 2-ter, TUIR).
IVA
L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.
Differenza tra civile e fiscale
Un marchio ammortizzato in dieci anni ha una quota di bilancio pari a un decimo del costo e una quota fiscale massima di un diciottesimo: l’eccedenza si riprende in aumento nella dichiarazione e si deduce negli anni successivi, con le imposte anticipate, fino al completo recupero.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 103 (ammortamento dei beni immateriali) diventa l’art. 112; l’art. 108 (spese relative a più esercizi) diventa l’art. 117.
Marchio acquistato e ammortizzato in dieci anni, con quota fiscale di un diciottesimo
Una società acquista il 2 gennaio 2025 un marchio per 90.000 euro più IVA e lo ammortizza in dieci anni: quota di bilancio 9.000 euro, deducibile fiscalmente fino a 5.000 euro (un diciottesimo). L’eccedenza è 4.000 euro.
1. Fattura di acquisto del marchio - 2 gennaio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Marchi (B.I.4) | 90.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 19.800,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 109.800,00 |
| Totale | 109.800,00 | 109.800,00 |
Il marchio si iscrive al costo di acquisto, con l’IVA detraibile a parte.
2. Pagamento del fornitore - 31 gennaio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 109.800,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 109.800,00 |
| Totale | 109.800,00 | 109.800,00 |
3. Ammortamento dell’esercizio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento marchi (B.10.a) | 9.000,00 | - |
| Immobilizzazioni immateriali (B.I, al netto degli ammortamenti) | - | 9.000,00 |
| Totale | 9.000,00 | 9.000,00 |
La quota civilistica è un decimo del costo; in dichiarazione si riprendono 4.000 euro.
4. Imposte anticipate sulla quota non deducibile - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 960,00 | - |
| Imposte anticipate (20, imposte sul reddito) | - | 960,00 |
| Totale | 960,00 | 960,00 |
L’eccedenza di 4.000 euro genera imposte anticipate IRES al 24%, 960 euro, se il loro recupero è probabile.
5. Ammortamento dell’esercizio successivo - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento marchi (B.10.a) | 9.000,00 | - |
| Immobilizzazioni immateriali (B.I, al netto degli ammortamenti) | - | 9.000,00 |
| Totale | 9.000,00 | 9.000,00 |
Anche nel 2026 la quota civilistica supera il limite fiscale di 4.000 euro: si accumulano altre imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Vita utile. Documentare la scelta del periodo di ammortamento con studi di mercato e durata della tutela.
- Ripresa fiscale. Calcolare ogni anno la quota eccedente il diciottesimo e riprenderla in aumento.
- Imposte anticipate. Tenere il prospetto del recupero delle imposte anticipate e verificare la probabilità di redditi futuri.
- Marchio e avviamento. Attribuire un valore separato al marchio e all’avviamento negli atti di acquisto d’azienda.
Errori ricorrenti
Marchio interno capitalizzato
Non si iscrive il marchio generato dall’impresa con la propria attività.
Deduzione della quota civilistica intera
Oltre il diciottesimo l’eccedenza va ripresa.
Imposte anticipate non rilevate
Senza di esse il conto economico sconta l’imposta sull’eccedenza in modo distorto.
Royalty per marchi altrui capitalizzate
Sono costi di godimento in B.8 (costi per godimento di beni di terzi).
