Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Ammortamento mobili e arredi

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Ammortamento mobili e arredi - è la quota annua di mobili, scaffalature, arredi di uffici e negozi.

Il costo comprende trasporto e montaggio; le spese di trasloco e le riparazioni sono costi dell’anno.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Scrivanie e armadi d’ufficio; arredi del negozio; scaffalature del magazzino; arredamento di un bar o ristorante.

Come riconoscerlo nei documenti

Quota calcolata sul costo degli arredi; più pezzi che formano l’arredamento si considerano insieme.

Differenze con conti simili

  • Beni sotto 516,46 euro. Valgono solo per il bene autonomo: un arredamento si considera nel suo insieme.

Collocazione in bilancio

B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali); il fondo riduce il valore del bene nell’attivo. Coefficiente fiscale tipico: 12% (10% per alcuni settori).

Arredamento

Gli arredi che costituiscono un complesso funzionale, come l’arredamento di un negozio, si valutano insieme e non come pezzi di modesto valore.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le quote di ammortamento dei beni materiali sono deducibili in misura non superiore ai coefficienti del D.M. 31/12/1988 per il settore dell’impresa, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102, c. 1-2, TUIR); la deduzione richiede che l’ammortamento sia imputato a conto economico.
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP parte dal valore meno i costi della produzione del conto economico: gli ammortamenti delle sottovoci B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio, senza i coefficienti del decreto ministeriale, che valgono per l’IRES (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.

Ammortamento mobili e arredi: esempio di contabilizzazione

Una società acquista il 1° luglio 2025 gli arredi dell’ufficio, 15.000 euro più IVA, ammortizzati al 12%: quota annua 1.800 euro. Nel 2026 li cede a 12.000 euro più IVA.

Regola Fondamentale & Ratio

Mobili e arredi si ammortizzano in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) con il coefficiente del D.M. 31/12/1988, di norma il 12%; l'arredamento si considera nel suo insieme per il limite di 516,46 euro.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 102 e 103 TUIR; D.M. 31/12/1988; art. 5 D.Lgs. 446/1997; art. 2426, n. 2, c.c.; OIC 16; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026

🏛️Principi contabili (OIC)

Ammortamento

L’OIC 16 chiede di ripartire il valore da ammortizzare, cioè il costo al netto del valore residuo, lungo la vita utile del bene, che riflette l’uso economico e non i coefficienti fiscali. L’ammortamento comincia quando il bene è disponibile e pronto per l’uso e prosegue anche se il bene è temporaneamente inutilizzato; il metodo è di regola a quote costanti.

Vita utile e componenti

La vita utile si riesamina a ogni chiusura: se cambia, il valore residuo si ripartisce sul nuovo periodo a partire dall’esercizio del cambiamento, senza correzioni retroattive, con motivazione in nota integrativa. Le componenti con vita utile sensibilmente diversa si ammortizzano separatamente. Nel primo esercizio si può ammortizzare la metà dell’aliquota solo se il risultato non si discosta in modo significativo dal calcolo dalla data di disponibilità.

Cessione ed eliminazione

Alla cessione si registra prima la quota di ammortamento fino alla data dell’atto, poi si elimina il costo con il relativo fondo: la differenza rispetto al prezzo è una plusvalenza in A.5 (altri ricavi e proventi) o una minusvalenza in B.14 (oneri diversi di gestione). Il bene eliminato senza corrispettivo genera una minusvalenza pari al valore residuo.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Modifiche dei criteri di ammortamento. La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 2, c.c.
  • Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le quote di ammortamento dei beni materiali sono deducibili in misura non superiore ai coefficienti del D.M. 31/12/1988 per il settore dell’impresa, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102, c. 1-2, TUIR); la deduzione richiede che l’ammortamento sia imputato a conto economico. Se il bilancio ammortizza di più, l’eccedenza si riprende in dichiarazione e si recupera negli anni successivi; se ammortizza di meno, non si può dedurre la differenza. L’ammortamento inizia quando il bene è disponibile e pronto per l’uso. Per i beni nuovi 4.0 e per gli impianti di autoproduzione di energia rinnovabile, investiti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, spetta una maggiorazione extracontabile del costo ai soli fini delle imposte sui redditi (180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10, 50% da 10 a 20), con comunicazioni e certificazioni sulla piattaforma del GSE (L. 199/2025, art. 1, c. 427-436).

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP parte dal valore meno i costi della produzione del conto economico: gli ammortamenti delle sottovoci B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio, senza i coefficienti del decreto ministeriale, che valgono per l’IRES (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997). Per le società di persone e le imprese individuali senza opzione per il bilancio valgono le regole del TUIR (art. 5-bis).

IVA

L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.

Ammortamento anticipato

L’ammortamento anticipato, che permetteva di dedurre quote maggiori nei primi esercizi, non è più previsto ai fini fiscali: la quota deducibile non supera quella dei coefficienti ministeriali, e un ammortamento di bilancio più alto genera una ripresa in aumento.

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 102 (ammortamento dei beni materiali) diventa l’art. 111; l’art. 101 (minusvalenze, sopravvenienze e perdite) diventa l’art. 110.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Arredi d’ufficio acquistati e ceduti

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società acquista il 1° luglio 2025 gli arredi dell’ufficio, 15.000 euro più IVA, ammortizzati al 12%: quota annua 1.800 euro. Nel 2026 li cede a 12.000 euro più IVA.

1. Fattura di acquisto e ingresso del bene - 1° luglio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Mobili e arredi (B.II.4) 15.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 3.300,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 18.300,00
Totale 18.300,00 18.300,00

La fattura si registra al costo: l’IVA è interamente detraibile e non entra nel costo; il bene è in funzione dal 1° luglio 2025.

2. Pagamento del fornitore - 31 luglio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 18.300,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 18.300,00
Totale 18.300,00 18.300,00

3. Ammortamento dell’esercizio - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento mobili e arredi (B.10.b) 900,00 -
Fondo ammortamento (B.II, in diretta riduzione) - 900,00
Totale 900,00 900,00

Il bene è in funzione da sei mesi: la quota è metà di quella annua (1.800,00 euro), coerente con il criterio civilistico e con la riduzione a metà del primo anno ammessa dal fisco.

4. Ammortamento fino alla cessione - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento mobili e arredi (B.10.b) 900,00 -
Fondo ammortamento (B.II, in diretta riduzione) - 900,00
Totale 900,00 900,00

Prima di cedere il bene si rileva la quota fino alla data dell’atto: sei mesi del 2026.

5. Cessione del bene - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 14.640,00 -
Fondo ammortamento (B.II, in diretta riduzione) 1.800,00 -
Minusvalenze da alienazione di beni (B.14) 1.200,00 -
Mobili e arredi (B.II.4) - 15.000,00
IVA a debito (D.12) - 2.640,00
Totale 17.640,00 17.640,00

Si elimina il costo con il fondo: la differenza rispetto al prezzo è una minusvalenza in B.14 (oneri diversi di gestione).

6. Incasso del corrispettivo - 31 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 14.640,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 14.640,00
Totale 14.640,00 14.640,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Registro dei beni ammortizzabili. Aggiornare il registro o il libro inventari con costo, coefficiente, quota dell’anno e fondo.
  • Data di entrata in funzione. Ammortizzare dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, e non dalla data della fattura o del pagamento.
  • Quota civile e quota fiscale. Confrontare la quota di bilancio con quella dei coefficienti e riprendere l’eventuale eccedenza, con le imposte anticipate.
  • Insieme di arredi. Valutare il limite di 516,46 euro sul complesso funzionale e non sul singolo pezzo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Arredi frazionati per usare il limite di 516,46 euro

Un arredamento si considera nel suo insieme.

Errore ricorrente

Ammortamento dalla data del pagamento o della fattura

La quota parte dall’entrata in funzione, quando il bene è disponibile e pronto per l’uso.

Errore ricorrente

Ammortamento anticipato

Non è più ammesso ai fini fiscali: la quota eccedente i coefficienti si riprende in dichiarazione.