Inquadramento generale
Le auto aziendali sono tra i beni con la disciplina fiscale più articolata. L’articolo 164 del TUIR limita la deducibilità dei costi di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori in funzione dell’uso che l’impresa ne fa, e l’IVA sull’acquisto e sulla gestione è detraibile solo in parte. In bilancio, invece, l’auto è un’immobilizzazione materiale come le altre: le limitazioni fiscali non modificano i valori civilistici, ma generano variazioni in dichiarazione da gestire ogni anno per tutta la vita del veicolo.
Profilo civilistico
L’auto di proprietà si iscrive tra gli altri beni (B.II.4, altri beni materiali) al costo comprensivo degli accessori e dell’IVA indetraibile, e si ammortizza sulla vita utile secondo l’OIC 16. Le spese di gestione, carburante, manutenzioni, assicurazione e bollo, sono costi dell’esercizio; il carburante va nelle materie di consumo (B.6, costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), manutenzioni e assicurazioni nei servizi (B.7). I veicoli in leasing seguono il metodo patrimoniale, con canoni in B.8 (costi per godimento di beni di terzi), e quelli a noleggio generano canoni di competenza.
Profilo fiscale
Le regole principali sono tre. Le auto utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività, come quelle delle autoscuole o del noleggio, sono deducibili per intero. Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili al 70%, senza tetto sul costo. Le altre auto sono deducibili al 20%, calcolato su un costo massimo di 18.075,99 euro per l’acquisto; per gli agenti e rappresentanti la percentuale sale all’80% e il tetto a 25.822,84 euro.
IVA
L’IVA sull’acquisto e sulle spese di gestione delle auto non utilizzate esclusivamente nell’attività è detraibile al 40%. È detraibile per intero se il veicolo è usato esclusivamente per l’attività, circostanza da dimostrare, oppure se l’uso privato è addebitato al dipendente con un corrispettivo.
Auto ai dipendenti
Per il dipendente l’auto in uso promiscuo è un fringe benefit. Per i veicoli assegnati dal 2025 la legge 207/2024 ha fissato il valore imponibile al 50% del costo chilometrico ACI su 15.000 chilometri, ridotto al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in; per le assegnazioni precedenti restano le regole legate alle emissioni.
Punti di attenzione
La categoria di deducibilità va stabilita per ogni veicolo e documentata: il contratto di assegnazione al dipendente, con la durata dell’uso, è la prova per il 70%. Alla vendita, la plusvalenza o minusvalenza è fiscalmente rilevante nella stessa percentuale di deducibilità dei costi.
Auto: esempio di contabilizzazione
Un’impresa acquista un’auto da 30.000 euro, IVA esclusa, usata dall’amministratore e non assegnata a dipendenti. L’IVA è detraibile al 40%. Ai fini fiscali l’ammortamento si calcola su 18.075,99 euro, e ne è deducibile il 20%: la maggior parte dell’ammortamento di bilancio va ripresa in aumento.
Informativa e registrazione
Nel registro dei beni ammortizzabili conviene indicare per ogni veicolo la categoria fiscale, il tetto di costo applicato e la percentuale di deducibilità, così da calcolare in modo corretto la variazione in aumento su ammortamenti, carburante, manutenzioni e assicurazione. Le stesse percentuali si applicano ai canoni di leasing e di noleggio, con tetti propri per i canoni.
Per le auto contano uso e destinazione: la deducibilità segue le percentuali e il tetto di costo dell'articolo 164 TUIR, la detrazione IVA è forfettaria al 40% salvo uso esclusivo o corrispettivo per l'uso privato.
Principi contabili (OIC)
La rilevazione contabile degli autoveicoli segue l’OIC 16 per le immobilizzazioni materiali, l’OIC 12 per la collocazione negli schemi di bilancio e, per i contratti di locazione finanziaria, l’appendice A dell’OIC 12 stesso.
Rilevazione iniziale e ammortamento
L’autoveicolo acquistato è un’immobilizzazione materiale iscritta inizialmente alla data di trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene, di solito coincidente con il trasferimento della proprietà. Il costo comprende il prezzo di acquisto, l’eventuale IVA indetraibile e i costi accessori necessari per rendere il bene utilizzabile. La collocazione nello stato patrimoniale è nella voce B.II.4 (altri beni materiali) - Altri beni, che accoglie espressamente gli automezzi. L’ammortamento segue un piano sistematico e razionale fondato sulla vita utile del veicolo, con metodo a quote costanti come soluzione preferibile; la quota confluisce nel conto economico alla voce B.10.b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. L’ammortamento decorre dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso.
Leasing, noleggio e costi di gestione
Nel contratto di locazione finanziaria l’utilizzatore non iscrive il bene in attivo: i canoni sono costi di competenza esposti alla voce B.8 - Per godimento di beni di terzi, con separata evidenza della quota riferibile al noleggio del mezzo e di quella riferibile ai servizi accessori. Nel noleggio full service la prassi riconosce al canone una natura mista: la quota canone autovettura resta in B.8 (costi per godimento di beni di terzi), mentre la parte riferibile a manutenzione, bollo e altri servizi si alloca secondo la natura delle prestazioni ricevute, ad esempio in B.7 - Per servizi O B.14 - Oneri diversi di gestione. I costi di gestione ordinaria - carburanti, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni, pedaggi, bollo - seguono la natura del costo: carburanti e lubrificanti in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), costi assicurativi, manutenzioni e pedaggi in B.7 (costi per servizi), bollo e tributi in B.14 (oneri diversi di gestione). Le plusvalenze e minusvalenze da cessione di autoveicoli sono di natura non finanziaria e confluiscono rispettivamente in A.5 - Altri ricavi e proventi E B.14 - Oneri diversi di gestione.
Assestamenti e informativa
Alla chiusura occorre attribuire all’esercizio i costi di competenza non ancora documentati e gestire i risconti per i premi assicurativi e i bolli pagati anticipatamente. La nota integrativa deve illustrare i criteri di ammortamento, i movimenti delle immobilizzazioni e, per i contratti di locazione finanziaria, le informazioni richieste dall’articolo 2427, numero 22, del codice civile. Le operazioni con amministratori e dipendenti relative ai veicoli aziendali rientrano nell’informativa sulle parti correlate quando non concluse a normali condizioni di mercato.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. Metodo e coefficienti di ammortamento per categoria di cespiti o per componente, quota di costi generali capitalizzati, criterio ed effetti di eventuali rivalutazioni, criterio per i beni ricevuti gratuitamente o in permuta e metodo di contabilizzazione dei contributi (a riduzione del costo o a risconto). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Compensi di amministratori e sindaci. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria, con tasso, condizioni e importi rimborsati o rinunciati, e gli impegni assunti per loro conto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16, c.c.; OIC 12, par. 117.
- Leasing finanziario. Per i contratti che trasferiscono la parte prevalente dei rischi e benefici, un prospetto con valore attuale dei canoni non scaduti, onere finanziario dell’esercizio e valore al quale i beni sarebbero iscritti come immobilizzazioni, con ammortamenti e rettifiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22, c.c.; OIC 12, Appendice A.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; compensi di amministratori e sindaci (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Deducibilità e detrazione
Definizione ai fini delle imposte dirette e test del falso autocarro
Ai fini delle imposte dirette sono autovetture i veicoli che non appartengono alle categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone, anche finestrato, secondo l’articolo 54 del Codice della Strada. Può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a sei posti, purché il peso complessivo dei passeggeri - fissato convenzionalmente in 68 kg a persona - sia inferiore alla capacità di carico merci indicata nella carta di circolazione. L’immatricolazione come autocarro, da sola, non basta a rendere integralmente deducibili i costi: occorre una stretta inerenza tra l’attività esercitata e l’utilizzo del veicolo, con effettivo impiego in attività che richiedano il trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle stesse. L’uso del mezzo per fini extra aziendali, ad esempio da parte di soci o amministratori nel fine settimana, espone oltre alla disapplicazione della deducibilità integrale a sanzioni pecuniarie, al sequestro del veicolo e a rischi di esclusione dalla copertura assicurativa in caso di sinistro.
Per i veicoli adattati che comunque non impediscono il trasporto privato di persone, l’articolo 35, comma 11, del DL 223/2006 impone una verifica oggettiva, articolata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006: il rapporto tra la potenza in kW (punto P.2 della carta di circolazione) e la portata in tonnellate - data dalla massa complessiva (punto F.2) meno la tara, cioè la massa a vuoto - deve risultare inferiore a 180 affinché il veicolo sia considerato autocarro. La verifica riguarda solo gli autocarri che presentano congiuntamente massa massima non superiore a 3,5 t (categoria N1, punto J), codice carrozzeria F0 (punto J.2) e almeno quattro posti (punto S.1): la mancanza di anche uno solo di questi requisiti consente di considerare il veicolo fiscalmente autocarro. L’eventuale parificazione del falso autocarro a un’autovettura limita la deducibilità dei costi, ma ai fini IVA può non produrre effetti: se il veicolo è esclusivamente ad uso aziendale o professionale, oppure forma oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’imposta resta interamente detraibile.
Tabella dei limiti e delle percentuali
Le percentuali di deducibilità dei costi e di detrazione dell’IVA si applicano secondo la destinazione del veicolo:
Deducibilità e detrazione: autovetture e autocarri
Confronto ragionato dei valori civilistici, limiti fiscali e variazioni dichiarative
| Bene strumentale, oggetto dell’attività, uso pubblico | 100% | 100% |
| Agenti o rappresentanti di commercio | 80% [1] | 100% [3] |
| Autovetture e moto in genere inerenti all’attività d’impresa, arte o professione | 20% [1] [2] | 40% |
| Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno con fringe benefits | 70% [1] | 40% [3] |
| Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno con fattura | 70% [1] | 100% [3] |
| Uso promiscuo dell’amministratore entro l’importo del fringe benefit | 100% | 40% [3] |
| Uso promiscuo dell’amministratore oltre l’importo del fringe benefit | 20% | 40% |
| Uso esclusivo dell’amministratore entro l’importo del fringe benefit | 100% | 40% |
| Uso esclusivo dell’amministratore oltre l’importo del fringe benefit | 0% | 40% |
Note alla tabella. (1) I limiti annui riferiti al costo di acquisto - 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 25.822,84 euro per agenti e rappresentanti, 4.131,66 euro per motocicli, 2.065,83 euro per ciclomotori - valgono per stabilire la deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing, e non si applicano qualora il veicolo venga dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte dell’anno. Nel leasing i limiti trovano identica applicabilità, poiché non si considera l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che eccede i limiti. (2) I limiti annui riferiti ai canoni di noleggio - 3.615,20 euro per autovetture e autocaravan, 5.164,57 euro per agenti e rappresentanti, 774,69 euro per motocicli, 413,17 euro per ciclomotori - valgono per la deducibilità dei canoni e anch’essi non si applicano in caso di uso promiscuo maggioritario al dipendente. (3) La detrazione integrale dell’IVA presuppone l’uso esclusivamente aziendale oppure l’addebito di un corrispettivo specifico per l’uso privato: la detrazione piena per i veicoli messi a disposizione del dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo è riconosciuta dalla prassi (risoluzione 6/DPF/2008), mentre la Cassazione, con la sentenza n. 11943 del 13 luglio 2012, ha ribadito che la detrazione richiede sempre la prova dell’effettiva inerenza del veicolo all’attività d’impresa, mentre l’interpello n. 631 del 2020 ha confermato che l’assegnazione in uso promiscuo senza corrispettivo non consente la piena detrazione. (4) Gli interessi passivi contratti per l’acquisto di autovetture seguono le stesse limitazioni di deducibilità degli altri costi, ma sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 96 TUIR.
Uso esclusivo aziendale e strumentalità
La risoluzione n. 59/E del 2007 ha confermato un approccio rigoroso nell’individuazione dei veicoli utilizzabili esclusivamente come strumentali: si tratta delle autovetture senza le quali l’attività non può in assoluto esercitarsi, come quelle delle scuole guida, delle società di noleggio e dei taxi. La deducibilità integrale presuppone la strumentalità del veicolo - la sua utilità per lo svolgimento dell’attività aziendale, chiarita dalle circolari 1/E del 2007 e 48/E del 2008 e dall’interpello 553 del 2022 - e l’utilizzo in attività lavorative che ne richiedano effettivamente l’uso, con collegamento diretto alla produzione del reddito. La detrazione dell’IVA è invece subordinata al solo presupposto dell’inerenza, che si traduce nell’utilizzo esclusivo nell’attività aziendale. Per gli alberghi che utilizzano automezzi esclusivamente per il trasporto dei propri ospiti, la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 2016 ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA, escludendo però la deducibilità dei costi connessi ai fini delle imposte dirette.
Uso promiscuo al dipendente: fringe benefit e deducibilità
Il mezzo in uso promiscuo è impiegato sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali del dipendente. Il fringe benefit relativo all’utilizzo privato è quantificato in misura forfettaria sulla base dei costi chilometrici delle tabelle ACI, con riferimento a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR. Per incentivare i veicoli meno inquinanti, al costo chilometrico si applica una percentuale variabile in funzione delle emissioni di CO2: per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 2020 e assegnati dall’1 gennaio 2021, il benefit è pari al 25 per cento del costo di 15.000 km (3.750 km) per emissioni inferiori a 60 g/km, al 30 per cento (4.500 km) tra 60 e 160 g/km, al 50 per cento (7.500 km) tra 160 e 190 g/km e al 60 per cento (9.000 km) oltre 190 g/km; per i veicoli assegnati dall’1 luglio 2020 immatricolati anteriormente, le percentuali sono 25, 30, 40 e 50 per cento. Per i veicoli assegnati fino al 30 giugno 2020 si applica il 30 per cento del costo di 15.000 km, pari a 4.500 km; per quelli assegnati dal 1 luglio 2020 immatricolati anteriormente al 1° gennaio 2020 si fa riferimento al valore normale ai sensi dell’articolo 9 TUIR.
Dal 1° gennaio 2025 la circolare 10/E del 2025 chiarisce la disciplina applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli. Per i veicoli per i quali ricorrono congiuntamente immatricolazione, stipula del contratto e consegna a partire dal 1° gennaio 2025, il benefit da assoggettare a tassazione è determinato secondo l’alimentazione: 10 per cento di 15.000 km (1.500 km) per i veicoli elettrici, 20 per cento (3.000 km) per gli ibridi plug-in, 50 per cento (7.500 km) per le altre alimentazioni. La disciplina transitoria dell’articolo 6, comma 2-bis, del DL 19/2025 mantiene il regime previgente per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Per le situazioni non rientranti in questi casi la circolare ribadisce il criterio del valore normale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, TUIR, limitatamente alla quota riferibile all’uso privato. La proroga del contratto, essendo mera estensione temporale, non cambia la disciplina applicabile fino alla naturale scadenza; la riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente comporta invece un nuovo contratto e quindi la disciplina vigente al momento della riassegnazione. La fornitura di energia elettrica per la ricarica di veicoli in uso promiscuo tramite card per colonnine pubbliche non genera reddito imponibile per il dipendente, poiché il costo dell’elettricità è già considerato nel valore forfettario ACI (interpello 237/E del 2025).
Determinato l’importo del benefit, l’impresa può scegliere tra due strade: concedere l’uso privato gratuito inserendo il benefit in busta paga, con normali trattenute fiscali e previdenziali, oppure addebitare al dipendente un corrispettivo mediante fattura soggetta a IVA. Le tariffe ACI sono già comprensive di IVA, che va quindi scorporata in sede di fatturazione. L’importo fatturato deve essere riscosso entro la fine dell’esercizio; se il corrispettivo richiesto differisce dall’importo forfettario, occorre tassare in busta paga la differenza, IVA compresa. L’importo forfettario prescinde dagli effettivi costi di utilizzo e dalla reale percorrenza: è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico taluni elementi del costo di percorrenza ACI. Se il dipendente corrisponde un prezzo o un canone per il godimento, il benefit è costituito dalla differenza tra il valore forfettario e l’importo corrisposto. Il costo di percorrenza è determinato su base annua e ragguagliato al periodo in giorni di assegnazione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. Le somme corrisposte dal dipendente per gli optional installati sul veicolo non riducono il valore imponibile del benefit e vanno trattenute dal netto o riscosse a parte (risposta a interpello 233 del 2025).
Sul piano IVA, con benefit in busta paga l’imposta relativa ad acquisto e gestione è detraibile nel limite del 40 per cento; con corrispettivo fatturato l’uso privato è remunerato con operazione imponibile e la detrazione può essere integrale, a condizione che il corrispettivo sia congruo, ovvero almeno pari al valore fiscale del benefit. Secondo parte della dottrina sarebbe sufficiente l’addebito dell’imposta calcolata sul valore normale del servizio anche con corrispettivo inferiore, ma sul punto sussistono perplessità.
Ai fini delle imposte dirette, i costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili al 70 per cento a condizione che: l’uso aziendale sia compatibile con le mansioni del dipendente; l’assegnazione risulti dal contratto di lavoro o da altra documentazione certa (verbale di assemblea o del CdA, lettera di incarico); il veicolo sia assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia 184 giorni per esercizio solare. La prevalenza si ottiene sommando i periodi di utilizzo promiscuo, anche goduti da soggetti differenti, e non richiede uso continuativo; per acquisti in corso d’anno la prevalenza si verifica proporzionalmente al periodo di possesso, ad esempio su 122 giorni per un acquisto al 1° settembre. Se l’uso promiscuo non copre la maggior parte del periodo d’imposta, il benefit è tassato in capo al dipendente e la società deduce i costi interamente fino all’importo del benefit e al 20 per cento per la parte eccedente. Il calcolo del 70 per cento va effettuato sull’ammontare dei costi auto al lordo del fringe benefit determinato in capo al dipendente e senza applicare alcun limite massimo all’acquisto, che può eccedere i 18.075,99 euro.
Uso promiscuo e personale dell’amministratore
Per l’amministratore il valore fiscale dell’utilizzo privato è quantificato con le stesse modalità forfettarie previste per i dipendenti, con riproporzione all’effettivo numero di giorni di uso promiscuo riconosciuto; per i veicoli immatricolati e concessi dall’1 gennaio 2025 si applica la quantificazione descritta per i dipendenti. Anche qui l’impresa può optare per il benefit in busta paga o per il corrispettivo fatturato, con le stesse regole su scorporo IVA, riscossione entro l’esercizio e tassazione della differenza. Per la parte d’importo che eccede la somma riaddebitata in fattura o evidenziata come benefit si applicano le limitazioni ordinarie del 20 per cento: per l’Agenzia delle Entrate la casistica del collaboratore non è mai assimilabile a quella del lavoratore dipendente. L’uso promiscuo deve essere documentato con verbale di assemblea o del CdA, contratto di lavoro o lettera di incarico. La Cassazione, con la sentenza n. 31031 del 2018, ha stabilito che i costi delle auto aziendali non indispensabili o non esclusivamente utilizzate per l’attività non sono deducibili integralmente. In caso di uso gratuito, il benefit deve rimanere nei limiti del compenso - compreso quello in denaro - stabilito dall’assemblea dei soci.
Le spese di gestione e gli ammortamenti vanno suddivisi tra uso personale e uso aziendale: i componenti corrispondenti all’uso personale sono deducibili nei limiti del benefit tassato ai fini Ires e indeducibili ai fini Irap, trattandosi di compenso dell’amministratore; quelli afferenti all’uso aziendale sono deducibili nel limite del 20 per cento. Sul piano IVA, la risoluzione ministeriale 6/2008/DPF conferma la detrazione integrale per il veicolo concesso in uso promiscuo qualora sia addebitato un corrispettivo per l’uso privato, ma tale risoluzione fa riferimento esclusivo ai lavoratori dipendenti, senza citare i lavoratori assimilati né i collaboratori coordinati e continuativi, quali gli amministratori. In mancanza di chiarimenti, si ritiene che nel caso di autoveicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore la detrazione integrale dell’IVA sia preclusa, con sola possibilità della detrazione forfettaria del 40 per cento, indipendente dall’addebito di un corrispettivo per l’uso privato.
Nell’ipotesi di uso personale esclusivo, l’amministratore riceve un benefit tassabile quantificato in base al valore normale ai sensi dell’articolo 9 TUIR, calcolabile sulle tariffe di noleggio, sempre nei limiti del compenso deliberato. Per l’impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati come compenso dell’amministratore: indeducibili ai fini Irap e deducibili ai fini Ires fino a concorrenza del benefit tassato, con la parte eccedente indeducibile; in dichiarazione si consiglia la ripresa in aumento di tutti i costi e la variazione in diminuzione del valore del benefit. Serve la documentazione dell’uso esclusivo, anche tramite lettera d’incarico. L’amministratore può corrispondere all’impresa un importo pari al valore normale dell’utilizzo personale, con fattura a IVA ordinaria, evitando così imposte aggiuntive: se il valore determinato è di 5.000 euro, la fattura dovrà essere di tale importo, IVA compresa, e la somma riscossa entro la fine dell’esercizio.
Altri casi particolari
Auto di proprietà del dipendente o dell’amministratore utilizzata per fini aziendali. Il soggetto che utilizza la propria auto per fini aziendali ha diritto a un rimborso spese non tassato basato sulle tariffe ACI in relazione alla percorrenza effettuata. Prudenzialmente si ricorre alla classe chilometrica di riferimento che considera i chilometri annui complessivi, lavorativi e personali. L’impresa deduce il 100 per cento del rimborso per una vettura con al massimo 17 cavalli fiscali (benzina) o 20 (diesel); oltre queste soglie il rimborso deducibile è comunque quello previsto per una vettura con 17 o 20 cavalli. Per la deducibilità si consiglia, pur senza obbligo, una lettera d’incarico e una specifica quietanza controfirmata.
Uso pubblico e veicoli esclusivamente strumentali. La deducibilità dei costi di acquisto, leasing, noleggio e delle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è totale e senza tetto massimo per gli autoveicoli adibiti ad uso pubblico - riconosciuto espressamente mediante atto di pubblica amministrazione - e per quelli utilizzati esclusivamente come strumentali dell’impresa, cioè senza i quali l’attività non può assolutamente essere esercitata, come nel noleggio auto. L’onere di provare l’indispensabilità oggettiva del mezzo spetta al contribuente.
Uso ufficio. È ammessa l’integrale deduzione dei costi e detrazione dell’IVA per gli autoveicoli omologati e utilizzati ad uso ufficio, muniti di particolari attrezzature e immatricolati per uso speciale, effettivamente utilizzati come ufficio amministrativo mobile, ad esempio in occasioni di mostre, fiere e manifestazioni promozionali (risoluzione 179/E del 2001). Non è sufficiente adattare una semplice auto: occorre un vero ufficio mobile, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 23362 del 2017, ha escluso la destinazione speciale in mancanza di una trasformazione permanente.
Uso pubblicitario. L’auto omologata con questo tipo di uso speciale rientra comunque nelle autovetture destinate al trasporto di persone: la presenza di messaggi pubblicitari o marchi aziendali all’esterno non consente la totale deduzione dei costi, che seguono le normali regole per le autovetture aziendali (circolare ministeriale 50/E del 2002).
Auto concessa in uso all’agente. L’agente riceve una provvigione in natura valutata secondo il valore normale dei beni, da assoggettare a fatturazione e ritenuta d’acconto, costituente reddito tassabile per l’agente; la casa mandante si deduce i costi.
Auto multiuso. Quando l’automezzo è destinato effettivamente e oggettivamente al trasporto promiscuo di persone, come operai, e di attrezzature dalla sede al cantiere, ai fini IVA è possibile dimostrare l’utilizzo esclusivo aziendale beneficiando della piena detraibilità; per la deducibilità dei costi occorre invece verificare la natura oggettiva dell’automezzo.
Auto in uso a società del gruppo. I costi sostenuti dalla controllante e totalmente riaddebitati alle partecipate risultano deducibili senza le limitazioni dell’articolo 164 TUIR, norma applicabile anche alle controllate che utilizzano il veicolo.
Biciclette a pedalata assistita. Le biciclette a pedalata assistita, così come definite dal Codice della Strada, hanno caratteristiche assimilabili alle biciclette e si differenziano dai ciclomotori: non si applicano quindi le limitazioni alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell’IVA previste per ciclomotori e autovetture. I costi sono deducibili secondo il criterio generale di inerenza dell’articolo 109 TUIR, ovvero se e nella misura in cui si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi.
Beni e servizi connessi all’uso dell’auto. Nel determinare i benefit occorre aver riguardo anche ad altri beni o servizi offerti gratuitamente o a costo inferiore, come il garage.
Auto elettriche e ricarica. Per le stazioni di ricarica ad uso domestico situate in locali destinati a uso promiscuo dell’attività d’impresa è necessario documentare l’utilizzo dell’energia come carburante: sembra sufficiente un autonomo contratto di fornitura o una distinta rendicontazione in fattura tramite apposito contatore, con fatture pagate mediante modalità tracciabile.
Leasing, noleggio e formule contrattuali
Il trattamento delle auto detenute in leasing segue quello previsto per le auto di proprietà. Se il noleggio ha durata inferiore a 12 mesi, i limiti sui canoni vanno ragguagliati all’effettiva durata; nel costo dei canoni vanno compresi sia il noleggio puro sia la quota relativa ai servizi accessori. Nel noleggio full service il canone ha natura mista e, se distintamente indicato in fattura, la quota canone autovettura si iscrive in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) e la quota servizi si alloca secondo la natura delle prestazioni. Il full leasing è una variante della formula più generale del leasing che comprende prestazioni accessorie come la manutenzione ordinaria: va trattato in modo analogo al noleggio full service, differenziandosi per la possibilità di riscattare il bene. Gli ammortamenti anticipati non sono ammessi.
Vendita di autoveicoli
Alla cessione occorre verificare la detrazione IVA vigente al momento dell’acquisto. La vendita di veicoli acquistati con detrazione integrale è soggetta a IVA; con detrazione parziale la cessione è parzialmente imponibile, determinando la parte del corrispettivo proporzionale all’imponibile su cui l’imposta è stata originariamente detratta - ad esempio, con IVA detratta al 40 per cento, il corrispettivo è imponibile per il 40 per cento - mentre la parte rimanente è esclusa ai sensi dell’articolo 13 DPR 633/1972. La vendita di veicoli acquistati senza detrazione, con IVA regolarmente pagata in fattura, è operazione esente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 27-quinquies, DPR 633/1972, con obbligo di emissione della fattura e bollo di 2,00 euro se l’importo supera 77,47 euro. La rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione, da un privato, da chi ha fatturato in regime del margine o da chi opera in regime di esenzione è soggetta al regime del margine ai sensi dell’articolo 36 del DL 41/1995, facoltativo rispetto al regime ordinario: l’imposta si applica al solo margine positivo tra prezzo di vendita e costo d’acquisto aumentato delle spese sostenute; in mancanza di margine positivo non si applica IVA, con l’annotazione prevista. Se l’importo della fattura supera 77,47 euro occorre il bollo di 2,00 euro.
Ai fini delle imposte dirette, le plusvalenze e minusvalenze da cessione rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato, ai sensi dell’articolo 164, comma 2, TUIR. In caso di cessione di autovettura acquisita in leasing e successivamente riscattata, per determinare la parte fiscalmente rilevante occorre sommare canoni di leasing e ammortamenti nel rapporto percentuale tra quanto dedotto fiscalmente e quanto imputato a conto economico.
Superbollo, multe e interessi passivi
Il superbollo è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, fiscalmente deducibile se sussistono i requisiti di competenza e inerenza. Le multe e le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, per il ritardo nel pagamento del bollo e simili non sono deducibili; in caso di sequestro del mezzo, le spese di sequestro sono indeducibili mentre quelle di dissequestro sono deducibili. Le sanzioni comminate durante l’utilizzo personale di amministratore o dipendenti non sono rimborsabili dall’azienda. Gli interessi passivi su finanziamenti specificamente contratti per l’acquisto di autovetture sono soggetti alle limitazioni dell’articolo 164 TUIR e sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 96; la dottrina è discorde sulle modalità di coordinamento tra le due norme.
Autocarri
Gli autocarri di proprietà aziendale godono di deducibilità al 100 per cento di ammortamento e costi di gestione - carburanti, manutenzioni, bollo, assicurazione, pedaggi - e di detrazione integrale dell’IVA su acquisto e gestione. Gli autocarri non sono utilizzabili da estranei all’azienda e per fini extra impresa: si rischia il fermo del mezzo e l’esclusione dalla copertura assicurativa. Per gli autocarri detenuti in leasing, noleggio o comodato, i canoni sono deducibili al 100 per cento - con quota interessi indeducibile ai fini Irap - con IVA detraibile al 100 per cento, mentre carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi seguono il trattamento degli autocarri di proprietà.
Acquisto e ammortamento con ripresa fiscale
Il primo caso riguarda una società che acquista un’autovettura aziendale non concessa in benefit. Si ipotizzano due alternative di costo storico, comprensivo di IVA indetraibile, con coefficiente di ammortamento del 25 per cento. Nel primo caso il costo è di 50.000 euro, superiore al tetto fiscale di 18.075,99 euro; nel secondo è di 10.000 euro, inferiore al tetto. L’acquisto si registra addebitando l’immobilizzazione per il costo complessivo, che include l’IVA indetraibile in quanto concorre alla formazione del costo:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Autovetture (B.II.4) | 50.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 50.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
Alla chiusura l’ammortamento civilistico è 50.000 × 25% = 12.500 euro. L’ammortamento fiscalmente deducibile si calcola sul tetto: 18.075,99 × 25% × 20% = 903,80 euro. La ripresa fiscale in aumento è 12.500 − 903,80 = 11.596,20 euro.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento autovetture (B.10.b) | 12.500,00 | - |
| Fondo ammortamento autovetture (rettifica B.II.4) | - | 12.500,00 |
| Totale | 12.500,00 | 12.500,00 |
Nel secondo caso, con costo di 10.000 euro, l’ammortamento civilistico è 2.500 euro e quello fiscalmente deducibile 10.000 × 25% × 20% = 500 euro, con ripresa fiscale di 2.000 euro. Il tetto non incide perché il costo è inferiore al limite.
Noleggio con limite sui canoni
Una società prende in noleggio un’autovettura con costo annuo di 20.000 euro, comprensivo di IVA indetraibile, di cui 19.500 euro di noleggio puro e 500 euro di servizi connessi. Il limite dei canoni di noleggio fiscalmente deducibile è 3.615,20 euro. Il canone deducibile è 3.615,20 × 20% = 723,04 euro; i servizi deducibili sono 500 × 20% = 100 euro. La ripresa fiscale complessiva è (19.500 − 723,04) + (500 − 100) = 19.176,96 euro.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Canoni di noleggio (B.8) | 19.500,00 | - |
| Costi per servizi connessi al noleggio (B.7) | 500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Il costo contabile annuo è 20.000 euro; quello fiscalmente deducibile è 823,04 euro. La differenza di 19.176,96 euro costituisce variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Uso promiscuo al dipendente
Un’auto aziendale con emissioni fino a 60 g/km è concessa in uso promiscuo a un dipendente per tutto il 2025. Il fringe benefit convenzionale è il 25% del costo di 15.000 km secondo le tabelle ACI: 0,4791 × 15.000 × 25% = 1.796,63 euro. Il dipendente paga un corrispettivo pari al fringe benefit, 1.796,63 euro IVA compresa, che la società fattura. In questo modo il benefit tassabile si azzera, i costi dell’auto sono deducibili al 70% e l’IVA è detraibile per intero, perché il veicolo è utilizzato per prestazioni di servizi a titolo oneroso.
1. Fattura al dipendente - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso altri – Dipendente (C.II.5-quater) | 1.796,63 | - |
| Altri ricavi e proventi – Riaddebito uso auto (A.5) | - | 1.472,65 |
| IVA a debito (D.12) | - | 323,98 |
| Totale | 1.796,63 | 1.796,63 |
Il corrispettivo IVA inclusa corrisponde al valore del benefit al netto dell’IVA scorporata: 1.796,63 ÷ 1,22 = 1.472,65 euro di imponibile.
2. Trattenuta in busta paga - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso dipendenti (D.14) | 1.796,63 | - |
| Crediti verso altri – Dipendente (C.II.5-quater) | - | 1.796,63 |
| Totale | 1.796,63 | 1.796,63 |
Il corrispettivo si trattiene sulla retribuzione di dicembre: il netto pagato si riduce e il credito si chiude senza un movimento di banca autonomo.
Uso promiscuo all’amministratore
Un’autovettura con costo storico di 30.000 euro è concessa in uso promiscuo all’amministratore, con fringe benefit di 1.800 euro, spese di gestione - carburante, assicurazione e simili - per 2.600 euro e ammortamento di 7.500 euro (25% × 30.000). L’ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è dato dalla quota di ammortamento sul tetto, 25% × 18.075,99 = 4.519 euro, più le spese di gestione: 4.519 + 2.600 = 7.119 euro. La società può dedurre un importo pari a 2.864 euro su 10.100 euro di costi imputati a bilancio, così composto: 1.800 euro come spese per compenso in natura dell’amministratore, deducibili ai fini Ires e indeducibili ai fini Irap; 1.064 euro come spese relative al veicolo eccedenti il benefit, pari a 20% × (7.119 − 1.800). La parte eccedente, 10.100 − 2.864 = 7.236 euro, è indeducibile e costituisce variazione in aumento. L’IVA sui costi è detraibile nel limite del 40 per cento, essendo ritenuta preclusa la detrazione integrale per l’amministratore in uso promiscuo.
Cessione con plusvalenza proporzionale
La plusvalenza da cessione rileva fiscalmente nella proporzione tra ammortamento dedotto e ammortamento totale. Primo caso: costo di acquisto 1.000 euro, inferiore al tetto; fondo ammortamento 600 euro, di cui 120 dedotti fiscalmente e 480 non dedotti. Vendita a 750 euro. La plusvalenza contabile è 750 − (1.000 − 600) = 350 euro; quella tassabile è 350 × 120 ÷ 600 = 70 euro; la parte non tassabile è 350 × 480 ÷ 600 = 280 euro.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 750,00 | - |
| Fondo ammortamento autovetture (rettifica B.II.4) | 600,00 | - |
| Autovetture (B.II.4) | - | 1.000,00 |
| Plusvalenza da cessione (A.5) | - | 350,00 |
| Totale | 1.350,00 | 1.350,00 |
Secondo caso: costo di acquisto 40.000 euro, superiore al tetto, interamente ammortizzato e ceduto per 5.000 euro. L’ammortamento complessivamente transitato a conto economico è 40.000 euro; quello fiscalmente dedotto è 3.615,20 euro, pari al 20 per cento di 18.075,99. Il rapporto tra dedotto e totale è 3.615,20 ÷ 40.000 = 9,04%. La plusvalenza contabile è 5.000 euro, pari all’intero corrispettivo poiché il bene è completamente ammortizzato; sarà imponibile solo al 9,04 per cento, cioè per 452 euro. In caso di cessione di autovettura acquisita in leasing e riscattata, il rapporto percentuale si determina sommando canoni di leasing e ammortamenti.
Superbollo e costi di gestione
Il superbollo, addizionale alla tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni kW di potenza oltre 185 kW, si contabilizza tra gli oneri diversi di gestione e ai fini della deducibilità segue le percentuali dell’articolo 164 del TUIR previste per il veicolo. Per un’autovettura di 250 kW l’importo annuo è (250 − 185) × 20 = 1.300 euro:
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Imposte e tasse auto (B.14) | 1.300,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 1.300,00 |
| Totale | 1.300,00 | 1.300,00 |
Al versamento il debito verso l’erario si estingue contro banca, senza un secondo costo. Le multe e le sanzioni si iscrivono anch’esse in B.14 (oneri diversi di gestione) ma sono indeducibili; le spese di sequestro del mezzo sono indeducibili, quelle di dissequestro deducibili. I costi di gestione ordinaria seguono la collocazione per natura illustrata nella tabella contabile: carburanti e lubrificanti in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), costi assicurativi, manutenzioni e riparazioni, pedaggi autostradali in B.7 (costi per servizi), bollo in B.14 (oneri diversi di gestione), canoni di locazione finanziaria e di noleggio in B.8 (costi per godimento di beni di terzi), rimborsi costo auto ad amministratori e dipendenti in B.7 (costi per servizi)/B.9.e (altri costi del personale).
Controlli prima della dichiarazione
Il prospetto fiscale delle auto va riconciliato con la carta di circolazione, i contratti di assegnazione e i mastri contabili. Per ciascun veicolo devono risultare chiari la categoria, l’utilizzo e il regime applicato.
- Categoria e falso autocarro. Prima di applicare la deducibilità integrale occorre verificare la categoria di immatricolazione e, per i veicoli N1 con carrozzeria F0 e almeno quattro posti, il rapporto potenza/portata inferiore a 180.
- Strumentalità e uso esclusivo. La detrazione IVA integrale e la deducibilità al 100 per cento richiedono la dimostrazione oggettiva dell’uso esclusivo o della strumentalità: l’onere della prova grava sul contribuente.
- Uso promiscuo e 184 giorni. La prevalenza dell’uso promiscuo va verificata sul periodo d’imposta, sommando i periodi anche di soggetti diversi e proporzionando per acquisti infrannuali; il mancato superamento della soglia sposta il regime sul 20 per cento oltre il benefit.
- Benefit o fattura. La scelta tra fringe benefit in busta paga e corrispettivo fatturato produce effetti IVA opposti: occorre documentare la scelta, la congruità del corrispettivo e la riscossione entro l’esercizio.
- Limiti su acquisto e canoni. I tetti su costo di acquisto e canoni di noleggio si applicano secondo la tabella e non valgono in caso di uso promiscuo maggioritario al dipendente; nel noleggio inferiore a 12 mesi vanno ragguagliati.
- Ammortamenti. Non sono ammessi ammortamenti anticipati; le quote vanno calcolate sul costo contabile con ripresa fiscale per la parte eccedente il tetto.
- Cessioni. Prima della vendita occorre verificare la detrazione IVA all’acquisto, che determina il regime della cessione, e calcolare la plusvalenza fiscalmente rilevante in proporzione all’ammortamento dedotto.
- Interessi passivi. Gli interessi su finanziamenti per l’acquisto di autovetture seguono l’articolo 164 e non l’articolo 96: vanno tenuti separati negli adempimenti.
- Multe e sanzioni. Le sanzioni da uso personale non sono rimborsabili dall’azienda; le spese di sequestro sono indeducibili, quelle di dissequestro deducibili.
- Benefit ad amministratori. Il benefit deve rimanere nei limiti del compenso deliberato dall’assemblea; la parte eccedente segue il regime del 20 per cento.
- Aggiornamenti. Tabelle ACI, percentuali CO2 e disciplina dei fringe benefit vanno verificate annualmente, con particolare attenzione alla normativa transitoria sui veicoli consegnati a cavallo del 2025.
Errori ricorrenti
IVA sulle spese di gestione detratta per intero
Per i veicoli a uso promiscuo la detrazione dell'IVA è limitata al quaranta per cento non solo sull'acquisto, ma anche su carburante, manutenzioni, pedaggi e altri costi di gestione. Applicare la limitazione solo alla fattura di acquisto e detrarre integralmente le spese successive è un errore ricorrente, che emerge facilmente dal confronto tra libro cespiti e registri IVA.
Carburante pagato in contanti
La deducibilità del costo del carburante e la detrazione della relativa IVA richiedono il pagamento con carte, bancomat o altri strumenti tracciabili. Il rifornimento pagato in contanti, anche se documentato da fattura elettronica, perde entrambi i benefici. Conviene dotare i veicoli di carte carburante aziendali e verificare periodicamente le modalità di pagamento registrate.
Auto del socio utilizzata dalla società senza contratto
I costi di un veicolo intestato al socio o all'amministratore non sono deducibili dalla società per il solo fatto che il mezzo viene usato anche per l'attività. Senza un contratto di comodato o di noleggio con data certa, e senza documentazione dei percorsi aziendali, le spese di carburante, manutenzione e assicurazione pagate dalla società sono indeducibili e possono costituire un vantaggio per il socio.
