Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Rischi di cambio

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Rischi di cambio - l’impresa che vende o compra in valuta estera è esposta al rischio che il cambio si muova in modo sfavorevole prima dell’incasso o del pagamento. Può accettare il rischio, oppure coprirlo: con contratti derivati, come gli acquisti e le vendite a termine di valuta, o con strumenti non derivati, come un finanziamento o un deposito nella stessa valuta. La contabilizzazione delle coperture, disciplinata dall’OIC 32 per i derivati e dall’OIC 26 per gli strumenti non derivati, consente di rappresentare in bilancio l’effetto economico della copertura.

Coperture con derivati

Secondo l’OIC 32 i derivati si iscrivono al fair value. Se coprono il rischio di cambio di un credito o di un debito già iscritto, le variazioni di fair value del derivato e quelle dell’elemento coperto si compensano nel conto economico. Se coprono flussi futuri, come un acquisto programmato in dollari, la variazione di fair value del derivato si iscrive nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) e passa a conto economico quando l’operazione coperta si realizza.

Coperture con strumenti non derivati

L’OIC 26 estende questa disciplina agli strumenti non derivati: disponibilità liquide, crediti o debiti in valuta possono essere designati come copertura di operazioni programmate altamente probabili o di impegni irrevocabili nella stessa valuta. In questo caso la differenza di cambio dello strumento non passa dal conto economico, ma dalla riserva per operazioni di copertura, fino al realizzo dell’operazione coperta.

Requisiti

La contabilizzazione delle coperture richiede una relazione di copertura documentata all’inizio, con l’identificazione dello strumento, dell’elemento coperto e del rischio, e una relazione economica tra i due. Per le relazioni semplici l’OIC 32 prevede un modello semplificato.

Profilo fiscale

Per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, la qualificazione di copertura adottata in bilancio vale anche ai fini fiscali, e i componenti dello strumento di copertura concorrono al reddito in modo coerente con quelli dell’elemento coperto. I derivati non di copertura, con finalità speculative, seguono regole proprie, che limitano la deducibilità delle perdite da valutazione.

Punti di attenzione

Occorre predisporre la documentazione della copertura prima di contabilizzarla come tale, e verificare a ogni chiusura che la relazione di copertura sia ancora efficace.

Informativa

La nota integrativa indica, per ciascuna categoria di strumenti derivati, il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura, secondo l’articolo 2427-bis, e i movimenti della riserva di copertura.

Coperture naturali

Un’impresa che ha sia crediti sia debiti nella stessa valuta, con scadenze simili, è già parzialmente coperta: le differenze di cambio si compensano senza bisogno di designare una copertura contabile.

Rischi di cambio: esempio di contabilizzazione

Un’impresa prevede di pagare tra sei mesi 1.000.000 di dollari per un macchinario e acquista i dollari a termine. A fine anno il contratto a termine ha un fair value positivo di 20.000 euro: lo iscrive nell’attivo, con contropartita la riserva di copertura, che ridurrà il costo del macchinario al momento dell’acquisto.

Regola Fondamentale & Ratio

Il rischio di cambio può essere coperto anche con strumenti non derivati, come crediti e debiti nella stessa valuta, purché correlazione e designazione siano documentate: in tal caso le differenze restano sospese fino all'operazione coperta.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 26OIC 32

🏛️Principi contabili (OIC)

Estensione della disciplina delle coperture agli strumenti non derivati

L’OIC 26 estende in via analogica alla copertura del rischio di cambio, tramite strumenti finanziari non derivati, la disciplina prevista dall’OIC 32 per gli strumenti derivati: disponibilità liquide, crediti e debiti in valuta estera possono essere designati, per intero o in parte, come strumento di copertura di operazioni programmate altamente probabili o di impegni irrevocabili nella medesima valuta, riconoscendo che l’impresa può efficacemente neutralizzare il proprio rischio di cambio anche attraverso semplici poste monetarie, senza necessariamente ricorrere a contratti derivati.

Rilevazione della riserva per operazioni di copertura

In presenza dei requisiti di copertura, lo strumento finanziario designato è iscritto al cambio di fine esercizio, e la relativa variazione dell’esercizio è imputata alla voce A.VII del patrimonio netto, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, anziché a conto economico: al termine dell’operazione di copertura, il saldo della riserva viene riversato a conto economico, nella voce interessata dall’elemento coperto, realizzando così la correlazione temporale tra la variazione di cambio dello strumento di copertura e la manifestazione economica dell’operazione coperta.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Cambi dopo la chiusura. Gli effetti significativi delle variazioni dei cambi intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6-bis, c.c.
  • Utili e perdite su cambi. L’ammontare degli utili e delle perdite su cambi non realizzati e gli importi lordi di quelli inclusi nella voce C.17-bis (utili e perdite su cambi). Principio contabile: OIC 26, par. 54 e 55A; art. 2423-ter, c. 6, c.c.
  • Strumenti finanziari derivati. Per ciascuna categoria: fair value, entità e natura, termini e condizioni che influenzano i flussi futuri, assunti dei modelli di valutazione, variazioni imputate a conto economico e a riserva, movimenti delle riserve di fair value. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 32, par. 119-129.
  • Relazioni di copertura. La componente di fair value inclusa negli elementi coperti, la componente inefficace delle coperture di flussi, il venir meno delle operazioni programmate altamente probabili e le cause di cessazione delle coperture con i loro effetti. Principio contabile: OIC 32, par. 129.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; strumenti finanziari derivati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Rilevanza fiscale delle differenze contabilizzate secondo il dettato civilistico

Le attività e le passività in valuta il cui rischio di cambio è oggetto di copertura sono valutate, anche ai fini fiscali, al cambio di chiusura dell’esercizio, a condizione che i relativi contratti di copertura siano anch’essi valutati in modo coerente al medesimo cambio di fine anno: tale corrispondenza riconosce piena valenza fiscale alle differenze contabilizzate secondo il criterio civilistico della copertura, evitando la formazione di un doppio binario tra il trattamento civilistico e quello fiscale per le poste effettivamente coperte.

Contratti di natura speculativa

Quando i contratti in valuta stipulati dall’impresa non presentano i requisiti sostanziali e documentali della copertura, ma assumono natura speculativa, la deducibilità delle eventuali perdite realizzate resta subordinata al rispetto del principio generale di inerenza del costo, dovendo l’impresa dimostrare la riconducibilità dell’operazione, pur speculativa, alla propria attività economica.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Copertura di un impegno irrevocabile in valuta con un deposito in dollari

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa italiana ha assunto un impegno irrevocabile di acquisto di macchinari da un fornitore statunitense per 50.000 dollari, tra sei mesi; per coprire il rischio di cambio, designa formalmente un deposito in dollari già detenuto, di pari importo, come strumento di copertura, documentando la relazione di copertura secondo l’OIC 26.

1. Adeguamento del deposito in dollari al cambio di fine esercizio con imputazione a riserva

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Depositi in valuta (C.IV.1) 1.200,00 -
Riserva per operazioni di copertura (A.VII) - 1.200,00
Totale 1.200,00 1.200,00

L’utile su cambi di 1.200 euro, generato dall’adeguamento del deposito in dollari al cambio di fine esercizio, non transita a conto economico ma viene imputato alla riserva di copertura, in quanto lo strumento è stato formalmente designato a copertura dell’impegno irrevocabile di acquisto: il saldo della riserva sarà riversato a conto economico, a rettifica del costo dei macchinari, al momento in cui l’operazione coperta si concretizzerà.

2. Acquisto dei macchinari alla scadenza

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Impianti e macchinario (B.II.2) 45.000,00 -
Riserva per operazioni di copertura (A.VII) 1.200,00 -
Depositi in valuta (C.IV.1) - 46.200,00
Totale 46.200,00 46.200,00

Il fornitore è pagato con i dollari del deposito. La riserva accumulata si rilascia a riduzione del costo del bene coperto: il macchinario si iscrive al cambio fissato dalla copertura. Per semplicità si ipotizza che il cambio alla scadenza coincida con quello di fine esercizio e si trascura l’IVA all’importazione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Verifica dei requisiti sostanziale e documentale. Verificare la sussistenza sia della stretta correlazione tra strumento e operazione coperta, sia della formale documentazione della relazione di copertura.
  • Corretta imputazione a riserva anziché a conto economico. Verificare che la variazione di cambio dello strumento di copertura sia stata imputata alla riserva A.VII (riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) e non direttamente a conto economico.
  • Riversamento della riserva al termine dell’operazione coperta. Verificare che il saldo della riserva di copertura sia stato correttamente riversato a conto economico al termine dell’operazione coperta.
  • Distinzione dai contratti speculativi. Verificare che le perdite su contratti in valuta privi dei requisiti di copertura siano state dedotte solo nel rispetto del principio di inerenza.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Utili su cambi non accantonati

L'utile netto derivante dall'adeguamento delle poste monetarie in valuta al cambio di chiusura deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo. Distribuire l'intero risultato comprendendo questi utili non ancora realizzati espone gli amministratori a responsabilità. La destinazione dell'utile va verificata tenendo conto del saldo netto delle differenze di cambio da valutazione.

Errore ricorrente

Poste non monetarie convertite al cambio di fine anno

Immobilizzazioni, rimanenze e acconti in valuta restano iscritti al cambio della data di acquisto. Adeguarli al cambio del 31 dicembre come i crediti e i debiti crea utili o perdite di cambio inesistenti. Per queste poste il rischio di cambio emerge solo attraverso le ordinarie verifiche di valore, non con la conversione automatica.

Errore ricorrente

Copertura costruita dopo che il cambio si è mosso

Designare come copertura un contratto a termine stipulato dopo che il cambio ha già prodotto una perdita sull'operazione sottostante non neutralizza la perdita maturata. Documentare la relazione di copertura a posteriori per far confluire gli effetti nella riserva, invece che a conto economico, contrasta con il requisito della documentazione all'avvio della copertura.