Inquadramento generale
La cassa accoglie il denaro contante, gli assegni ricevuti e non ancora versati e i valori bollati posseduti dall’impresa. È la voce di bilancio più esposta alle irregolarità, perché i suoi movimenti non passano da un intermediario che li certifichi: per questo il fisco guarda con attenzione ai saldi di cassa, e un saldo negativo, anche per un solo giorno, è considerato un indizio di ricavi non registrati. La cassa non può mai essere negativa: non si può pagare con denaro che non si possiede.
Profilo civilistico
L’OIC 14 colloca il denaro e i valori in cassa nella voce C.IV.3 e gli assegni nella voce C.IV.2. Il conto va articolato almeno a fine esercizio in sottoconti: contanti e valute, assegni, valori bollati. Il saldo contabile va riconciliato periodicamente con la giacenza fisica, con un verbale di conta. I sospesi di cassa, come gli anticipi a dipendenti in attesa di rendiconto o le spese già pagate e non registrate, vanno sistemati entro la chiusura.
Profilo fiscale
Sulla base dell’articolo 39 del DPR 600/1973 e dell’articolo 55 del DPR 633/1972, l’Amministrazione può presumere ricavi non contabilizzati almeno pari al saldo negativo di cassa. Gli ammanchi di cassa sono deducibili ai fini IRES e IRAP se dimostrati come fisiologici e inevitabili nell’attività, secondo la risoluzione 54/E del 2010, oppure se documentati da una denuncia di furto o da un verbale. Dal 1° gennaio 2023 il limite per i trasferimenti di contante tra soggetti diversi è di 5.000 euro.
Valori bollati e piccole spese
Per l’acquisto di marche da bollo e francobolli non c’è fattura: il costo si documenta con una distinta. Le piccole spese pagate in contanti vanno comunque supportate da scontrini o ricevute intestabili, per dimostrarne l’inerenza.
Riconciliazione
Il saldo contabile va confrontato con la conta fisica almeno a fine esercizio e, nelle imprese con movimenti rilevanti, con cadenza più frequente. Le differenze vanno spiegate e rilevate: un’eccedenza non giustificata è un provento, un ammanco un onere.
Punti di attenzione
La prima verifica è l’andamento giornaliero del saldo, per individuare eventuali saldi negativi causati da registrazioni fuori sequenza. Versamenti e prelevamenti dei soci vanno sempre documentati, perché senza giustificazione possono essere considerati ricavi non dichiarati.
Informativa
La nota integrativa indica le variazioni delle disponibilità liquide e l’eventuale presenza di liquidità vincolata. Nel rendiconto finanziario la cassa rientra tra le disponibilità liquide di inizio e fine esercizio.
Cassa: esempio di contabilizzazione
Una verifica rileva che a marzo la cassa è risultata negativa per 3.000 euro, perché un incasso era stato registrato con una settimana di ritardo. Se l’impresa non riesce a dimostrare l’errore di registrazione, l’ufficio può presumere ricavi non contabilizzati di almeno 3.000 euro.
Per evitare errori simili conviene registrare gli incassi e i pagamenti in cassa in ordine cronologico, lo stesso giorno in cui avvengono, e verificare il saldo con una conta periodica firmata dal responsabile.
Anche i prelevamenti del titolare o dei soci vanno registrati subito, con una ricevuta firmata.
La cassa non può essere negativa: un saldo in rosso fa presumere ricavi non contabilizzati. Riconciliazione periodica, limiti al contante e verbali per gli ammanchi sono i presidi essenziali.
Principi contabili (OIC)
Cassa non può mai essere negativa
Il saldo del conto cassa non può mai essere negativo: un saldo negativo implica che i pagamenti registrati superano il denaro effettivamente disponibile, situazione fisicamente impossibile per un conto che rappresenta valori liquidi. È quindi opportuno controllare periodicamente la rispondenza tra il saldo contabile e la giacenza fisica, considerando gli eventuali sospesi, e regolarizzare la cassa prima della chiusura dell’esercizio: non vanno comprese tra le disponibilità di cassa le cambiali attive in portafoglio (salvo quando materialmente incassate), che seguono la propria collocazione autonoma.
Sdoppiamento dei sottoconti
Il conto cassa va sdoppiato, quanto meno in sede di chiusura, nei sottoconti: cassa contanti e valori, per il liquido, le valute estere, le carte e i valori bollati e i francobolli; cassa assegni, per gli assegni bancari e circolari ricevuti e non ancora versati in banca. Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio secondo l’OIC 14, con imputazione dell’utile o della perdita su cambi a conto economico secondo l’OIC 26.
Sospesi e regolarizzazioni di fine esercizio
I sospesi di cassa sono movimenti di denaro già avvenuti ma non ancora rilevati contabilmente: erogazioni di denaro in conto future spese (dati ad amministratori o dipendenti in attesa di rendicontazione) o pagamenti per acquisti di beni e servizi effettuati in attesa della fattura del fornitore. Entrambe le situazioni vanno regolarizzate prima della chiusura dell’esercizio, imputando i costi quando pervengono le note spese o le fatture. Per gli arrotondamenti concessi in cassa si utilizzano le sopravvenienze attive e passive.
Valori bollati e postali
Non sussistendo l’obbligo di emissione della fattura per l’acquisto di marche da bollo, moduli per cambiali e francobolli, è consentita l’emissione di un’apposita distinta per comprovare il sostenimento del costo; la marca da bollo non è dovuta per le quietanze apposte sulle bollette di vendita di tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Liquidità vincolata. La natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo, e i conti all’estero non trasferibili o utilizzabili per restrizioni valutarie o altre cause. Principio contabile: OIC 14, par. 20.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; liquidità vincolata (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Cassa negativa e accertamento induttivo
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’articolo 39 del DPR 600/1973 (e analogamente ai fini IVA in base all’articolo 55 del DPR 633/1972), può accertare l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo quando il saldo di cassa risulta negativo, considerandolo un’anomalia contabile che presume l’esistenza di componenti positivi non dichiarati (Cassazione, tra le altre, sentenze nn. 7634/2021, 29141/2021, 32812/2019, 28715/2018, 25289/2017). In questi casi si inverte l’onere della prova: l’impresa deve dimostrare che il saldo negativo deriva da finanziamenti o conferimenti di provenienza diversa dai ricavi contabilizzati, oppure da errori di scrittura o di impostazione contabile (Cassazione sentenze nn. 17004/2012 e 25289/2017).
Anche movimenti di cassa consistenti e non coerenti con la natura dell’attività svolta possono far presumere al Fisco che versamenti e prelievi nascondano ricavi non contabilizzati; quando la cassa è particolarmente elevata, gli uffici possono inoltre disconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari o considerare la contabilità nel suo complesso inattendibile, con conseguente accertamento induttivo puro ai sensi dell’articolo 39, comma 2, DPR 600/1973 e dell’articolo 55 DPR 633/1972 (Cassazione sentenza n. 656/2014). Meritano particolare attenzione i prelievi di cassa ingiustificati da parte dell’amministratore: la Cassazione, con la sentenza n. 8820/2011, ha affrontato il tema del reato di bancarotta fraudolenta nel caso di prelievi di cassa da parte dell’amministratore di una società poi dichiarata fallita, quando gli interventi sui conti sociali appaiano finalizzati a evitare saldi negativi senza coerenza con le finalità aziendali.
Limitazioni all’uso del denaro contante
Dall’avvento dell’euro, successivi interventi normativi hanno più volte modificato la soglia entro cui è possibile trasferire liberamente denaro contante tra soggetti diversi. La soglia è stata: 12.500,00 euro dal 26 dicembre 2002; 4.999,99 euro dal 30 aprile 2008; 12.499,99 euro dal 25 giugno 2008; 4.999,99 euro dal 31 maggio 2010; 2.499,99 euro dal 13 agosto 2011; 999,99 euro dal 6 dicembre 2011; 2.999,99 euro dal 1° gennaio 2016; 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020; 999,99 euro dal 1° gennaio 2022; 4.999,99 euro dal 1° gennaio 2023, soglia tuttora vigente. Lo stesso limite si applica ai titoli al portatore e al money transfer (strumento che consente il trasferimento di denaro attraverso intermediari finanziari diversi dalle banche), per il quale la soglia massima è fissata a 999,99 euro indipendentemente dalla soglia generale.
Gli assegni bancari e postali, se emessi per valori pari o superiori a 1.000 euro, devono indicare il nome e il cognome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In caso di violazione dei limiti all’uso del contante, la sanzione amministrativa va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 50.000 euro ed è applicabile a entrambe le parti coinvolte nell’operazione.
Ammanchi di cassa: rilevanza fiscale
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 22 giugno 2010 ha precisato che gli ammanchi di cassa rilevano e sono pertanto deducibili ai fini IRES e IRAP se viene dimostrato che sono fisiologici, inevitabili e connaturati all’attività d’impresa (requisiti tipicamente ricorrenti per le imprese della grande distribuzione, che maneggiano ingenti quantità di contante), e se tali differenze sono documentate da un apposito verbale, redatto al momento del riscontro fisico dell’ammanco, sottoscritto dal responsabile addetto ai controlli interni aziendali e dal responsabile di cassa cui sono attribuibili gli ammanchi. In assenza di queste condizioni gli ammanchi sono indeducibili ed è richiesta una variazione in aumento del reddito in sede di dichiarazione.
Ai fini della verifica del carattere fisiologico occorre considerare la presenza di misure organizzative che prevengano le cause di formazione delle differenze di cassa, l’andamento delle differenze rilevate nei periodi di monitoraggio e l’emersione, nel periodo considerato, di differenze attive e passive eventualmente compensabili, oltre alla scarsa significatività delle differenze rispetto al volume d’affari, al numero e al valore delle operazioni, al numero delle casse operanti e dei relativi operatori. Le differenze possono verificarsi per minimi arrotondamenti concessi dopo l’emissione dello scontrino, errori nel maneggiare i valori di cassa, errori nella registrazione dell’operazione o piccoli furti; per loro natura, le differenze di cassa possono essere rilevate solo a consuntivo, non nel momento in cui si verificano le cause che le hanno originate.
Regolarizzazione dei sospesi e rilevazione di un ammanco documentato
Alfa Srl eroga 500 euro a un dipendente in trasferta a titolo di anticipo spese; alla presentazione della nota spese risultano documentati 480 euro, con restituzione di 20 euro. In sede di chiusura dell’esercizio, il verbale di riscontro della cassa registra un ammanco di 60 euro, ritenuto fisiologico e documentato secondo i requisiti della risoluzione 54/E/2010.
1. Erogazione dell’anticipo spese
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Anticipi in c/spese (C.II.5) | 500,00 | - |
| Cassa (C.IV.3) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
2. Rendicontazione e restituzione della differenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimborso spese documentate (B.7) | 480,00 | - |
| Cassa (C.IV.3) | 20,00 | - |
| Anticipi in c/spese (C.II.5) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
3. Rilevazione dell’ammanco di cassa documentato dal verbale
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione (B.14) | 60,00 | - |
| Denaro e valori di cassa (C.IV.3) | - | 60,00 |
| Totale | 60,00 | 60,00 |
Poiché l’ammanco è documentato dal verbale sottoscritto dal responsabile di cassa e ricorrono i requisiti di fisiologicità richiesti dalla risoluzione 54/E/2010, il costo è deducibile ai fini IRES e IRAP senza necessità di variazione in aumento.
Controlli prima della dichiarazione
- Saldo mai negativo. Verificare l’assenza di saldi negativi di cassa in ogni giornata dell’esercizio, non solo alla chiusura.
- Sospesi. Regolarizzare prima della chiusura gli anticipi in conto spese e i pagamenti in attesa di fattura.
- Limiti al contante. Verificare il rispetto della soglia vigente (4.999,99 euro) per i trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore, e la clausola di non trasferibilità sugli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro.
- Ammanchi. Documentare ogni ammanco con verbale sottoscritto dal responsabile di cassa, verificando i requisiti di fisiologicità richiesti dalla risoluzione 54/E/2010 prima di dedurlo senza variazione fiscale.
- Coerenza con l’attività. Verificare che i movimenti di cassa siano coerenti con la natura e le dimensioni dell’attività svolta, evitando saldi anomali rispetto alle capacità economiche dei soci o dell’amministratore.
Errori ricorrenti
Contante in valuta estera non convertito a fine anno
Il denaro in valuta estera è una posta monetaria e va convertito al cambio della data di chiusura, con rilevazione degli utili o delle perdite su cambi. Mantenerlo al cambio del giorno di acquisto fa risultare in bilancio un valore non più corrispondente a quello effettivo della cassa e altera il risultato degli esercizi con forti oscillazioni valutarie.
Pagamento frazionato per restare sotto il limite del contante
Il limite all'uso del contante si applica al trasferimento complessivo, anche se eseguito con più pagamenti di importo inferiore quando questi appaiono artificiosamente frazionati. Suddividere il saldo di una fornitura in più versamenti in contanti non evita la violazione e comporta sanzioni per entrambe le parti dell'operazione.
Valori bollati consumati senza registrazione
Marche da bollo, francobolli e altri valori bollati acquistati sono una forma di disponibilità e vanno rilevati come tali, con imputazione a costo al momento dell'effettivo utilizzo. Considerarli costo all'acquisto, o al contrario lasciarli indefinitamente in cassa senza registrarne il consumo, rende inattendibile il saldo di cassa e la sua riconciliazione con la giacenza fisica.
