Inquadramento generale
Risarcimenti danni - un’impresa può ricevere somme a titolo di risarcimento per molte ragioni: l’indennizzo dell’assicurazione per un incendio o un furto, il risarcimento di un fornitore per merci difettose, quello di un concorrente per concorrenza sleale, o l’importo riconosciuto da una sentenza al termine di una causa. Il trattamento in bilancio dipende da cosa il risarcimento compensa e da quando diventa certo; il trattamento fiscale dipende dalla sua natura, perché un risarcimento può sostituire un ricavo, un bene distrutto o un danno di altro tipo.
Profilo civilistico
Secondo l’OIC 16, quando un bene è distrutto o danneggiato, il suo valore netto contabile si elimina e si rileva come onere nella voce B.14 (oneri diversi di gestione), e il risarcimento si rileva come provento nella voce A.5 (altri ricavi e proventi) quando il diritto a riceverlo è ragionevolmente certo. Se alla chiusura il danno si è verificato ma l’indennizzo non è ancora liquidato, si rileva solo se l’ammontare è noto o stimabile con attendibilità e il suo incasso è certo; se è solo probabile, non si rileva, ma si fornisce informativa. I risarcimenti che si traducono nella sostituzione del bene da parte dell’assicuratore non generano proventi.
Profilo fiscale
I risarcimenti per perdita o danneggiamento di beni strumentali generano plusvalenze o minusvalenze, secondo l’articolo 86 del TUIR. Quelli che sostituiscono ricavi, per esempio per il mancato guadagno, sono ricavi ai sensi dell’articolo 85. Gli altri sono sopravvenienze attive dell’articolo 88. Per i risarcimenti riconosciuti in giudizio, la prassi e la giurisprudenza collegano la rilevanza fiscale alla sentenza che li riconosce, anche se impugnata.
Profilo IVA
Le somme dovute a titolo di risarcimento danni sono escluse dalla base imponibile IVA, secondo l’articolo 15 del DPR 633/1972, perché non sono il corrispettivo di una prestazione. Diverso è il caso delle somme che remunerano una prestazione, anche se chiamate risarcimenti: queste sono soggette a IVA.
IRAP
Ai fini IRAP i risarcimenti iscritti in A.5 (altri ricavi e proventi) concorrono alla base imponibile se correlati a componenti rilevanti, come la perdita di un bene strumentale o di merci.
Punti di attenzione
Occorre documentare il danno, la denuncia all’assicurazione o all’autorità e l’evoluzione della pratica, e valutare a ogni chiusura la certezza dell’indennizzo.
Informativa
I risarcimenti di importo o incidenza eccezionali si indicano in nota integrativa, secondo l’articolo 2427, n. 13.
Risarcimenti passivi
Specularmente, i risarcimenti dovuti dall’impresa a terzi sono oneri deducibili se connessi all’attività e non derivanti da comportamenti illeciti sanzionati; si rilevano quando il debito è certo, e prima, se probabile, con un accantonamento al fondo rischi. Le penali contrattuali seguono la stessa logica.
Risarcimenti danni: esempio di contabilizzazione
Un incendio distrugge un macchinario con valore contabile di 30.000 euro. A dicembre l’assicurazione comunica la liquidazione di 45.000 euro, pagati a febbraio. La società rileva un onere di 30.000 euro e un provento di 45.000 euro, con una plusvalenza fiscale di 15.000 euro.
Il risarcimento si rileva quando il diritto è certo e concorre al reddito anche se la sentenza è appellata; se il bene danneggiato viene sostituito, conta la ricostituzione del bene più che la sopravvenienza.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione del risarcimento e della perdita del cespite
Secondo l’OIC 16, il risarcimento danni, assicurativo o di altra natura, non genera alcun costo o sopravvenienza quando si concretizza nella sostituzione o nella reintegrazione dei beni danneggiati, dovendosi in tal caso semplicemente rilevare il nuovo bene sostitutivo secondo gli ordinari criteri di iscrizione: quando invece la perdita del cespite, per fatti estranei all’attività dell’impresa, non trova compensazione in una sostituzione, occorre rilevare una sopravvenienza passiva alla voce B.14, oneri diversi di gestione, per il valore netto contabile del bene perduto, correlata, se dovuto, al risarcimento rilevato come sopravvenienza attiva alla voce A.5 (altri ricavi e proventi).
Tre situazioni di incertezza sull’indennizzo non ancora liquidato
Se alla fine dell’esercizio il danno si è verificato ma l’indennizzo non è stato ancora pagato, occorre distinguere tre casi: se è già noto l’ammontare che sarà pagato, si procede alla sua imputazione a conto economico quale sopravvenienza attiva o credito verso l’assicurazione; se l’ammontare non è ancora noto, ma si è certi del diritto al risarcimento, occorre procedere a una stima ragionevole dell’indennizzo che si prevede di ottenere; se non si è certi né dell’ammontare né del diritto al risarcimento, occorre svalutare il bene danneggiato secondo le ordinarie regole di svalutazione dei crediti o delle immobilizzazioni, senza anticipare alcun provento non ancora ragionevolmente determinabile.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Attività potenziali. Se il risarcimento è probabile ma non ancora certo, la natura dell’evento, la stima dell’importo se attendibile e l’effetto sul bilancio, senza rilevare il provento. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Competenza fiscale legata alla sentenza, anche se appellata
Per il risarcimento danni conseguente a un contenzioso, il provento diviene fiscalmente rilevante nell’esercizio in cui viene pronunciata la sentenza che lo riconosce, anche se successivamente impugnata in appello: qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva, rilevante nell’esercizio della modifica e concorrente alla formazione del reddito di tale esercizio, senza che occorra attendere il passaggio in giudicato della sentenza per riconoscere la rilevanza fiscale del provento originariamente accertato.
Trattamento IVA dei risarcimenti e distinzione dalle somme sinallagmatiche
Le somme addebitate a titolo di risarcimento danni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, numero 1, del DPR 633/1972, non integrando il presupposto di una cessione di beni o di una prestazione di servizi: tale esclusione non si estende, tuttavia, alle somme che, pur qualificate come risarcitorie dalle parti, hanno in realtà natura sinallagmatica, quali le somme corrisposte dal committente all’appaltatore per ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili allo stesso committente, calcolate in funzione del ritardo subito nell’ambito di un contratto di appalto, che restano assoggettate a IVA in quanto commisurate a una prestazione contrattuale e non a un evento lesivo.
Risarcimento assicurativo con sostituzione del bene danneggiato
Un macchinario con valore netto contabile di 60.000 euro viene distrutto da un incendio; l’assicurazione riconosce un indennizzo di 60.000 euro, con cui l’impresa acquista un nuovo macchinario equivalente.
1. Rilevazione della perdita del cespite e del credito assicurativo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso assicurazioni (C.II.5-quater) | 60.000,00 | - |
| Fondo ammortamento macchinari (rettifica B.II.2) | 40.000,00 | - |
| Macchinari, costo storico (B.II.2) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
Poiché il risarcimento di 60.000 euro corrisponde esattamente al valore netto contabile del macchinario perduto e viene utilizzato per l’acquisto di un bene sostitutivo equivalente, l’operazione non genera alcun componente di reddito, in coerenza con l’OIC 16: qualora l’indennizzo fosse stato superiore al valore netto contabile, l’eccedenza avrebbe generato una sopravvenienza attiva da rilevare alla voce A.5 (altri ricavi e proventi).
2. Incasso dell’indennizzo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 60.000,00 | - |
| Crediti verso assicurazioni (C.II.5-quater) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
3. Acquisto del macchinario sostitutivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Macchinari, costo storico (B.II.2) | 70.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 15.400,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 85.400,00 |
| Totale | 85.400,00 | 85.400,00 |
Il nuovo macchinario si iscrive al proprio costo, anche se superiore all’indennizzo, e si ammortizza dall’entrata in funzione. L’indennizzo non riduce il costo del nuovo bene.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta gestione dell’indennizzo non ancora liquidato. Verificare quale delle tre situazioni di incertezza (importo noto, diritto certo, entrambi incerti) ricorra per gli indennizzi non ancora liquidati a fine esercizio.
- Distinzione tra risarcimento ed elementi sinallagmatici. Verificare che le somme qualificate come risarcitorie non abbiano in realtà natura sinallagmatica, assoggettata a IVA.
- Assenza di componenti reddituali in caso di sostituzione. Verificare che, in caso di sostituzione del bene danneggiato con indennizzo di pari importo, non sia stato impropriamente rilevato un provento o un costo.
Errori ricorrenti
Bene distrutto non eliminato dal registro
Quando un bene strumentale viene distrutto in un sinistro, il suo valore residuo va eliminato dalle immobilizzazioni nell'esercizio dell'evento, rilevando la perdita e, separatamente, il credito per l'indennizzo se certo. Lasciare il bene nel registro in attesa della liquidazione dell'assicurazione fa proseguire ammortamenti su un cespite inesistente e rinvia perdite e plusvalenze.
Indennizzo superiore al valore residuo non tassato
L'indennizzo assicurativo per la perdita di un bene strumentale che supera il valore fiscalmente riconosciuto genera una plusvalenza imponibile, che dal 2026 non si può più rateizzare (L. 199/2025). Considerarlo una semplice reintegrazione del patrimonio, e quindi neutro, sottrae all'imposizione la differenza. La plusvalenza va calcolata sul costo fiscale residuo del bene.
Risarcimento riconosciuto solo all'incasso
Il provento da risarcimento riconosciuto da una sentenza è imponibile nell'esercizio in cui la sentenza viene pronunciata, anche se appellata e anche se la controparte non ha ancora pagato. Attendere l'incasso per rilevarlo, magari per prudenza civilistica, crea un disallineamento con la competenza fiscale che va gestito con apposite variazioni e fiscalità differita.
