Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Commissioni su fideiussioni

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Commissioni su fideiussioni - sono le commissioni pagate a banche o compagnie assicurative per il rilascio di garanzie a favore di terzi che non servono a ottenere un finanziamento: fideiussioni per gare d’appalto, per il contratto di affitto, per rimborsi IVA, per la buona esecuzione dei lavori.

Le fideiussioni più comuni sono quelle per i contratti di locazione, per le gare d’appalto, per i rimborsi IVA e per le concessioni: la loro natura dipende da cosa garantiscono.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Fideiussione a garanzia del canone di affitto; cauzione provvisoria e definitiva per un appalto pubblico; garanzia per il rimborso del credito IVA; fideiussione doganale.

Come riconoscerlo nei documenti

Estratto conto o appendice della banca, o polizza fideiussoria della compagnia, con commissione periodica e periodo di validità.

Differenze con conti simili

  • Commissioni per garanzie su finanziamenti. Se la garanzia serve a ottenere un prestito, è un onere finanziario in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
  • Assicurazioni diverse. Le polizze che coprono rischi dell’impresa hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

B.7 (costi per servizi) se la garanzia non è legata a un finanziamento; altrimenti C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Commissioni anticipate

La commissione pagata in anticipo per un periodo che cavalca due esercizi si ripartisce con il risconto.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR).
  • IRAP. I servizi bancari che non hanno natura finanziaria, come quelli di incasso, pagamento, custodia e garanzia non legata a finanziamenti, stanno in B.7 (costi per servizi) e sono deducibili ai fini IRAP; interessi e commissioni collegati a finanziamenti vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari) e non sono deducibili (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Il rilascio di fideiussioni e altre garanzie è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Commissioni su fideiussioni: esempio di contabilizzazione

La banca addebita la commissione semestrale sulla fideiussione rilasciata al locatore del capannone: 150 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Le commissioni per le fideiussioni che garantiscono obbligazioni commerciali sono servizi in B.7; quelle che garantiscono finanziamenti sono oneri finanziari in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 96 e 109 TUIR; art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972; OIC 12

🏛️Principi contabili (OIC)

Servizi bancari

Le commissioni e le spese per servizi bancari non finanziari, come incassi, pagamenti, tenuta del conto e custodia, stanno in B.7 (costi per servizi); interessi e commissioni per la concessione di finanziamenti vanno invece in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Competenza

Il costo si rileva quando il servizio è reso: i servizi ricevuti e non ancora fatturati a fine anno si stanziano come fatture da ricevere, quelli pagati in anticipo si rinviano con un risconto.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR). Per i servizi la competenza è la data in cui la prestazione è ultimata; per quelli resi in modo continuativo in base a contratti con corrispettivi periodici è la data di maturazione dei corrispettivi. Il momento della fattura e del pagamento non contano: a fine anno i servizi già ricevuti ma non fatturati si rilevano come fatture da ricevere, i canoni pagati in anticipo si rinviano con un risconto. Per le società in derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) valgono i criteri di imputazione del bilancio. Servono l’inerenza all’attività e un documento che provi la spesa. Le commissioni pagate anticipatamente per più periodi si ripartiscono con i risconti.

IRAP

I servizi bancari che non hanno natura finanziaria, come quelli di incasso, pagamento, custodia e garanzia non legata a finanziamenti, stanno in B.7 (costi per servizi) e sono deducibili ai fini IRAP; interessi e commissioni collegati a finanziamenti vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari) e non sono deducibili (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Il rilascio di fideiussioni e altre garanzie è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Fideiussione a favore del locatore del capannone

Caso pratico guidato · Dati di partenza

La banca addebita la commissione semestrale sulla fideiussione rilasciata al locatore del capannone: 150 euro.

1. Addebito della commissione semestrale - 1° ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Commissioni su fideiussioni (B.7) 150,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 150,00
Totale 150,00 150,00

La commissione copre il semestre ottobre 2025 – marzo 2026.

2. Risconto della quota dell’anno successivo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Risconti attivi (D dell’attivo) 75,00 -
Commissioni su fideiussioni (B.7) - 75,00
Totale 75,00 75,00

Tre mesi su sei riguardano il 2026.

3. Riapertura del risconto - 1° gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Commissioni su fideiussioni (B.7) 75,00 -
Risconti attivi (D dell’attivo) - 75,00
Totale 75,00 75,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Oggetto della garanzia. Distinguere garanzie commerciali e finanziarie.
  • Nota integrativa. Indicare le garanzie ricevute se rilevanti.
  • Risconti. Calcolare la quota dell’anno dopo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Commissioni su garanzie per mutui in B.7 (costi per servizi)

Vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Errore ricorrente

Commissioni spesate senza risconto

Il costo va ripartito.

Errore ricorrente

IVA detratta

L’operazione è esente.