Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Contributi in conto capitale

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Contributi in conto capitale - sono i contributi concessi per rafforzare il patrimonio dell’impresa senza un vincolo su beni specifici, o destinati a beni non ammortizzabili come i terreni. Si rilevano in A.5 (altri ricavi e proventi) quando c’è la ragionevole certezza di riceverli.

Con l’espressione contributi in conto capitale si indicano nel piano dei conti i contributi che rafforzano il patrimonio dell’impresa senza essere legati a beni ammortizzabili determinati, oppure destinati a beni non ammortizzabili come i terreni. Sono diversi dai contributi in conto impianti, che accompagnano l’ammortamento di un bene, e dai versamenti dei soci, che sono apporti di patrimonio.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Contributo a fondo perduto per l’avvio di un’impresa; contributo per l’acquisto di un terreno; contributo generico allo sviluppo aziendale.

Come riconoscerlo nei documenti

Decreto di concessione con la destinazione del contributo.

Differenze con conti simili

  • Contributi in conto impianti. Legati a beni ammortizzabili.
  • Versamenti dei soci. Sono apporti di patrimonio netto.

Collocazione in bilancio

A.5 (altri ricavi e proventi).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. I contributi in conto capitale sono sopravvenienze attive che concorrono al reddito per intero nell’esercizio dell’incasso (art. 88, c. 3, lett. b, TUIR): dal 2024 non si possono più ripartire in cinque esercizi (D.Lgs. 192/2024).
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
  • IVA. Il contributo senza una controprestazione verso chi lo eroga è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); se remunera un servizio reso all’ente è imponibile.

Contributi in conto capitale: esempio di contabilizzazione

Una nuova impresa ottiene da una fondazione un contributo a fondo perduto di 25.000 euro per l’avvio dell’attività. La delibera di concessione, senza condizioni sospensive, è del 20 dicembre 2025, e l’importo è incassato il 15 marzo 2026.

Regola Fondamentale & Ratio

Verificare condizioni e destinazione del contributo, individuare separatamente la data di certezza e quella di incasso e calcolare l'eventuale fiscalità differita.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, artt. 85 e 88D.Lgs. 192/2024Legge 124/2017, art. 1, comma 125-bis

🏛️Principi contabili (OIC)

Altri ricavi e proventi

Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).

Contributi pubblici

I contributi si rilevano quando c’è la ragionevole certezza che le condizioni per riceverli sono soddisfatte e che saranno erogati. Quelli in conto esercizio vanno in A.5 (altri ricavi e proventi) con indicazione separata; quelli in conto impianti si imputano con gli ammortamenti del bene, con il metodo dei risconti o a riduzione del costo (OIC 16).

Contributi non legati ai beni ammortizzabili

Il contributo che non finanzia beni ammortizzabili non ha una vita utile su cui distribuirlo: si rileva per intero a conto economico in A.5 (altri ricavi e proventi) nell’esercizio in cui c’è la ragionevole certezza che le condizioni siano soddisfatte e che il contributo sarà erogato (OIC 12). Se è vincolato a condizioni ancora da soddisfare, come l’esecuzione di un progetto, si rinvia con un risconto passivo fino a quando si realizza.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.
  • Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

I contributi in conto capitale sono sopravvenienze attive che concorrono al reddito per intero nell’esercizio dell’incasso (art. 88, c. 3, lett. b, TUIR): dal 2024 non si possono più ripartire in cinque esercizi (D.Lgs. 192/2024).

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).

IVA

Il contributo senza una controprestazione verso chi lo eroga è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); se remunera un servizio reso all’ente è imponibile.

Contributi e sopravvenienze attive

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità sono sopravvenienze attive, escluse le agevolazioni di cui alle lettere g) e h) dell’art. 85, c. 1, e i contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili; concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassati (art. 88, c. 3, lett. b, TUIR, testo unico D.Lgs. 117/2026, art. 97). Il testo vigente non prevede più la possibilità di ripartirli in quote costanti in più esercizi.

Imposte differite

Se il contributo è rilevato nel bilancio prima dell’incasso, la competenza civilistica precede la tassazione: si opera una variazione in diminuzione nell’esercizio di competenza e in aumento in quello di incasso, e si valutano le imposte differite passive (OIC 25).

Ritenuta e IVA

I contributi degli enti pubblici alle imprese subiscono la ritenuta del 4% a titolo d’acconto, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali (art. 28, c. 2, DPR 600/1973). Il contributo senza controprestazione è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); se remunera un servizio reso all’ente, è imponibile.

IRAP: componente rilevante

Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Contributo a fondo perduto per l’avvio dell’attività

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una nuova impresa ottiene da una fondazione un contributo a fondo perduto di 25.000 euro per l’avvio dell’attività. La delibera di concessione, senza condizioni sospensive, è del 20 dicembre 2025, e l’importo è incassato il 15 marzo 2026.

1. Delibera di concessione del contributo - 20 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per contributi da ricevere (C.II.5-quater) 25.000,00 -
Contributi in conto capitale (A.5) - 25.000,00
Totale 25.000,00 25.000,00

Dalla delibera, senza condizioni, il contributo è certo: compete al 2025. Fiscalmente concorre all’incasso, quindi nel 2026: si opera una variazione in diminuzione nel 2025 e si valutano le imposte differite.

2. Rilevazione delle imposte differite - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte differite (20) 6.000,00 -
Fondo per imposte differite (B.2 del passivo) - 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

L’IRES differita è il 24% di 25.000 euro: il contributo sarà tassato nel 2026.

3. Incasso del contributo - 15 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 25.000,00 -
Crediti per contributi da ricevere (C.II.5-quater) - 25.000,00
Totale 25.000,00 25.000,00

L’incasso rende il contributo imponibile ai fini IRES.

4. Utilizzo delle imposte differite - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo per imposte differite (B.2 del passivo) 6.000,00 -
Imposte differite (20) - 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

Con la tassazione del 2026 il fondo per imposte differite si utilizza e la differenza si azzera.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Provvedimento di concessione. Verificare condizioni, vincoli di destinazione e possibilità di revoca.
  • Momento di rilevazione. Rilevare il contributo solo alla ragionevole certezza.
  • Incasso e imposte. Coordinare la competenza civilistica con l’incasso fiscale e valutare le imposte differite.
  • Aiuti di Stato. Controllare l’obbligo di pubblicità nel registro degli aiuti e nella nota integrativa.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Contributo confuso con un versamento dei soci

Il versamento dei soci è capitale, il contributo è ricavo.

Errore ricorrente

Contributo vincolato rilevato subito

Se le condizioni non sono soddisfatte, va rinviato.

Errore ricorrente

Imposte differite dimenticate

La differenza tra competenza e cassa produce una fiscalità differita.