Inquadramento generale
Altri contributi conto esercizio - accoglie gli altri contributi a copertura di costi della gestione concessi da Regioni, Stato, Unione europea, fondi interprofessionali o enti privati, compresi i crediti d’imposta agevolativi che hanno natura di contributo in conto esercizio.
I contributi in conto esercizio coprono costi della gestione ordinaria: la formazione dei dipendenti, le assunzioni agevolate, i costi energetici. A differenza dei contributi in conto impianti, non sono legati a un bene ammortizzabile e sono di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti i costi che finanziano.
Cosa ci rientra
- Esempi. Contributo regionale sulle assunzioni; finanziamento di un fondo interprofessionale per la formazione; credito d’imposta per la formazione o per i costi energetici.
Come riconoscerlo nei documenti
Decreto o comunicazione di concessione con importo e condizioni; per i crediti d’imposta, la norma e la documentazione delle spese.
Differenze con conti simili
- Contributi in conto impianti. Finanziano beni ammortizzabili.
- Contributi dei soci. Sono apporti di patrimonio.
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi), con indicazione separata dei contributi in conto esercizio.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I contributi in conto esercizio spettanti per legge o per contratto concorrono al reddito come ricavi (art. 85, c. 1, lett. g e h, TUIR) nell’esercizio in cui il diritto diventa certo; molte misure agevolative ne escludono espressamente la tassazione.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. Il contributo senza una controprestazione verso chi lo eroga è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); se remunera un servizio reso all’ente è imponibile.
Altri contributi conto esercizio: esempio di contabilizzazione
Una Regione concede a un’impresa un contributo di 8.000 euro sui costi di formazione, di cui 2.000 riferiti ad attività da svolgere nel 2026. La concessione è del 10 dicembre 2025 e l’incasso, con la ritenuta del 4%, il 28 febbraio 2026.
Riconciliare il contributo con i costi finanziati, rinviare la quota futura e controllare norma istitutiva e certificazione della ritenuta prima della dichiarazione.
Principi contabili (OIC)
Altri ricavi e proventi
Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).
Contributi pubblici
I contributi si rilevano quando c’è la ragionevole certezza che le condizioni per riceverli sono soddisfatte e che saranno erogati. Quelli in conto esercizio vanno in A.5 (altri ricavi e proventi) con indicazione separata; quelli in conto impianti si imputano con gli ammortamenti del bene, con il metodo dei risconti o a riduzione del costo (OIC 16).
Correlazione con i costi
Il contributo in conto esercizio si accredita nello stesso periodo dei costi che finanzia: se il diritto è certo ma una parte si riferisce a costi che saranno sostenuti l’anno successivo, quella parte si rinvia con un risconto passivo (OIC 12; OIC 18). L’indicazione separata in A.5 (altri ricavi e proventi) dei contributi in conto esercizio è richiesta dallo schema del conto economico.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I contributi in conto esercizio spettanti per legge o per contratto concorrono al reddito come ricavi (art. 85, c. 1, lett. g e h, TUIR) nell’esercizio in cui il diritto diventa certo; molte misure agevolative ne escludono espressamente la tassazione. Per i crediti d’imposta agevolativi decide la norma istitutiva: la maggior parte non concorre al reddito né rileva per gli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. I contributi in conto esercizio erogati da enti pubblici alle imprese scontano la ritenuta d’acconto del 4%, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali (art. 28, c. 2, DPR 600/1973): la ritenuta subita si scomputa dall’IRES.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis). Alcune leggi agevolative escludono espressamente il contributo anche dalla base IRAP.
IVA
Il contributo senza una controprestazione verso chi lo eroga è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); se remunera un servizio reso all’ente è imponibile.
Contributi in conto esercizio
I contributi in denaro spettanti in base a contratto e quelli spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge sono ricavi (art. 85, c. 1, lett. g e h, TUIR) e concorrono al reddito nell’esercizio in cui il diritto diventa certo, con le regole di competenza dell’art. 109; molte misure agevolative ne escludono espressamente la tassazione. Per i crediti d’imposta agevolativi decide la norma istitutiva: la maggior parte non concorre al reddito né rileva ai fini degli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.
Ritenuta del 4%
I contributi in conto esercizio erogati da enti pubblici alle imprese scontano la ritenuta d’acconto del 4%, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali (art. 28, c. 2, DPR 600/1973): la ritenuta subita si scomputa dall’IRES. Il contributo senza controprestazione è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); se remunera un servizio reso all’ente, è imponibile.
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.
Contributo regionale sui costi di formazione
Una Regione concede a un’impresa un contributo di 8.000 euro sui costi di formazione, di cui 2.000 riferiti ad attività da svolgere nel 2026. La concessione è del 10 dicembre 2025 e l’incasso, con la ritenuta del 4%, il 28 febbraio 2026.
1. Concessione del contributo - 10 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per contributi da ricevere (C.II.5-quater) | 8.000,00 | - |
| Altri contributi conto esercizio (A.5) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
Il decreto di concessione dà la certezza del diritto: il contributo si rileva per intero, in attesa del risconto.
2. Risconto della quota del 2026 - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri contributi conto esercizio (A.5) | 2.000,00 | - |
| Risconti passivi (E del passivo) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
Solo 6.000 euro finanziano costi sostenuti nel 2025: i restanti 2.000 euro competono al 2026 e si rinviano.
3. Riapertura del risconto - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Risconti passivi (E del passivo) | 2.000,00 | - |
| Altri contributi conto esercizio (A.5) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
Con la ripresa del ricavo nel 2026 la quota rinviata si riconosce per la competenza dell’anno in cui si svolgono le attività.
4. Incasso del contributo al netto della ritenuta - 28 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 7.680,00 | - |
| Erario c/ritenute subite (C.II.5-bis) | 320,00 | - |
| Crediti per contributi da ricevere (C.II.5-quater) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
L’ente pubblico trattiene la ritenuta del 4% (320 euro), che si scomputa dall’IRES.
Controlli prima della dichiarazione
- Decreto e condizioni. Verificare condizioni, rendicontazione e rischio di revoca.
- Correlazione con i costi. Riconciliare i costi finanziati con l’importo rilevato ed eventualmente rinviare la parte di competenza futura.
- Ritenuta del 4%. Verificare la ritenuta operata e la relativa certificazione.
- Informativa sui contributi pubblici. Verificare gli obblighi della L. 124/2017 e del registro nazionale degli aiuti.
- Credito d’imposta. Verificare la natura del credito e le condizioni di utilizzo in compensazione.
Errori ricorrenti
Contributo rilevato all’incasso
La competenza segue i costi finanziati.
Ritenuta ignorata
Il credito per la ritenuta subita va rilevato e scomputato.
Credito d’imposta tassato senza verificare la norma
La maggior parte dei crediti agevolativi non concorre al reddito.
