Inquadramento generale
Contributo in conto esercizio GSE - sono gli incentivi che il Gestore dei servizi energetici eroga per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica: tariffe incentivanti del Conto energia per il fotovoltaico, Conto termico, incentivi sull’energia condivisa nelle comunità energetiche.
Un impianto può generare due flussi diversi: l’incentivo sulla produzione, che è un contributo, e il corrispettivo per l’energia ceduta alla rete, che è una vendita. Vanno registrati separatamente.
Cosa ci rientra
- Esempi. Tariffa incentivante di un impianto fotovoltaico; incentivo del Conto termico; incentivo sull’energia condivisa in una comunità energetica.
Come riconoscerlo nei documenti
Convenzione con il GSE, estratti conto e documenti di pagamento pubblicati sul portale del GSE.
Differenze con conti simili
- Vendita di energia. L’energia ceduta alla rete è un ricavo imponibile IVA.
- Contributi in conto impianti. Gli incentivi sull’investimento seguono il bene.
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi), con indicazione separata dei contributi in conto esercizio.
Incentivi sull’investimento
Gli incentivi legati al costo dell’impianto, come il Conto termico erogato sull’intervento realizzato, hanno natura di contributo in conto impianti e si imputano con gli ammortamenti.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Per l’impresa la tariffa incentivante è un contributo in conto esercizio che concorre al reddito per competenza; il GSE applica la ritenuta del 4% (art. 28, c. 2, DPR 600/1973) quando l’impianto è relativo all’attività d’impresa.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. La tariffa incentivante è un contributo senza controprestazione ed è fuori campo IVA; l’energia venduta alla rete è invece una cessione imponibile.
Contributo in conto esercizio GSE: esempio di contabilizzazione
Il GSE liquida 3.000 euro di tariffa incentivante trattenendo la ritenuta del 4%.
Per l'impresa gli incentivi del GSE sono contributi in conto esercizio in A.5 (altri ricavi e proventi), imponibili per competenza; il GSE trattiene la ritenuta del 4% quando l'impianto è relativo all'attività d'impresa, e la tariffa incentivante è fuori campo IVA.
Principi contabili (OIC)
Contributi pubblici
I contributi si rilevano quando c’è la ragionevole certezza che le condizioni per riceverli sono soddisfatte e che saranno erogati. Quelli in conto esercizio vanno in A.5 (altri ricavi e proventi) con indicazione separata; quelli in conto impianti si imputano con gli ammortamenti del bene, con il metodo dei risconti o a riduzione del costo (OIC 16).
Competenza
La tariffa incentivante si rileva in base all’energia prodotta nell’anno: a fine anno si stanziano gli incentivi maturati e non ancora liquidati.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Per l’impresa la tariffa incentivante è un contributo in conto esercizio che concorre al reddito per competenza; il GSE applica la ritenuta del 4% (art. 28, c. 2, DPR 600/1973) quando l’impianto è relativo all’attività d’impresa.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
La tariffa incentivante è un contributo senza controprestazione ed è fuori campo IVA; l’energia venduta alla rete è invece una cessione imponibile.
Tariffa incentivante maturata e liquidata dal GSE
Il GSE liquida 3.000 euro di tariffa incentivante trattenendo la ritenuta del 4%.
1. Incentivi maturati sulla produzione dell’anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso GSE (C.II.5-quater) | 3.000,00 | - |
| Contributo in conto esercizio GSE (A.5) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
L’energia prodotta nel 2025 dà diritto a 3.000 euro di tariffa incentivante, liquidata nel 2026.
2. Liquidazione del GSE con ritenuta - 28 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 2.880,00 | - |
| Erario c/ritenute subite (C.II.5-bis) | 120,00 | - |
| Crediti verso GSE (C.II.5-quater) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il GSE trattiene la ritenuta del 4%, da scomputare dall’IRES.
3. Scomputo della ritenuta in dichiarazione - 30 settembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 120,00 | - |
| Erario c/ritenute subite (C.II.5-bis) | - | 120,00 |
| Totale | 120,00 | 120,00 |
La ritenuta riduce l’imposta dovuta per il periodo d’imposta in cui il contributo concorre al reddito.
Controlli prima della dichiarazione
- Estratti conto GSE. Riconciliare gli incentivi con i documenti del portale.
- Ritenute. Verificare la ritenuta del 4% e la certificazione.
- Pubblicità. Indicare in nota integrativa le erogazioni pubbliche ricevute (L. 124/2017).
Errori ricorrenti
Incentivo registrato come vendita di energia
È un contributo fuori campo IVA.
Incentivo rilevato all’incasso
La competenza è la produzione.
Ritenuta non scomputata
Si recupera in dichiarazione.
