Inquadramento generale
Gestione accentrata della tesoreria – Cash pooling - la gestione accentrata della tesoreria, o cash pooling, è l’accordo con cui le società di un gruppo affidano la gestione della propria liquidità a una società del gruppo, il pooler, di solito la capogruppo. Nella versione più diffusa, lo zero balancing, la banca trasferisce ogni giorno i saldi dei conti delle società partecipanti sul conto del pooler, azzerandoli: la liquidità in eccesso di una società finanzia il fabbisogno di un’altra, riducendo il ricorso al credito esterno e ottimizzando interessi e commissioni del gruppo.
Contabilità delle partecipanti
Ogni società continua a registrare incassi e pagamenti sul proprio conto corrente, ma a fine giornata il saldo viene trasferito al pooler: il trasferimento fa sorgere un credito verso il pooler, il prelievo un debito. Questi saldi non sono disponibilità liquide: secondo l’OIC 14 si iscrivono tra i crediti e i debiti verso imprese del gruppo, nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie secondo la loro esigibilità. Gli interessi attivi e passivi maturati sui saldi si rilevano per competenza, separatamente.
Contabilità del pooler
Il pooler registra i movimenti con ciascuna partecipante in conti distinti e, a fine esercizio, espone crediti e debiti verso le singole società senza compensarli tra loro. Gli interessi riconosciuti alle partecipanti in eccedenza e quelli addebitati alle partecipanti in deficit sono proventi e oneri finanziari distinti.
Profilo fiscale
Le società partecipanti devono determinare distintamente gli interessi attivi e passivi maturati nel cash pooling: gli interessi passivi rientrano nel limite di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR. Quando tutte le partecipanti sono residenti, sugli interessi non si applicano ritenute; quando partecipano società estere, occorre verificare l’applicazione della ritenuta e delle convenzioni contro le doppie imposizioni. I tassi devono essere coerenti con il valore di libera concorrenza nei rapporti con società estere del gruppo. I servizi di gestione accentrata della tesoreria sono esenti da IVA.
Contratto e condizioni
L’accordo va formalizzato per iscritto, indicando tassi, limiti di utilizzo, durata e modalità di recesso. Condizioni non di mercato possono generare contestazioni fiscali e, nelle società soggette a direzione e coordinamento, vanno motivate.
Rischi
Il credito verso il pooler è esposto alla solvibilità del gruppo: va valutato come ogni altro credito, verificando la capacità del pooler di restituire la liquidità.
Punti di attenzione
A ogni chiusura occorre riconciliare i saldi con il pooler e con la banca. Un saldo attivo stabile e mai richiamato è di fatto un finanziamento al gruppo e va classificato secondo la sua esigibilità effettiva.
Informativa
La nota integrativa indica l’uso della tesoreria accentrata, se non regolata a condizioni di mercato, tra le operazioni con parti correlate; la relazione sulla gestione i rapporti con le imprese del gruppo e i rischi finanziari.
Gestione accentrata della tesoreria – Cash pooling: esempio di contabilizzazione
Una controllata trasferisce in un anno al pool un saldo medio di 200.000 euro remunerato all’1,5%, e a fine anno ha un credito verso la capogruppo di 250.000 euro. Iscrive il credito tra i crediti verso controllanti e rileva 3.000 euro di interessi attivi; la capogruppo rileva un debito e un onere finanziario di pari importo.
Nella tesoreria accentrata ogni società rileva un credito o un debito verso la capogruppo, non liquidità: interessi attivi e passivi vanno distinti e le condizioni devono essere di mercato.
Principi contabili (OIC)
Contabilità delle società partecipanti
Ciascuna società partecipante continua a movimentare il proprio conto corrente per tutti gli incassi e i pagamenti ordinari, ma poiché l’istituto di credito trasferisce automaticamente i saldi attivi o passivi di fine giornata (o di altra periodicità contrattualmente prevista) verso il pool account intestato al pooler, la società deve rilevare, in contropartita di ciascun trasferimento, un credito o un debito verso la capogruppo: un saldo positivo trasferito genera un credito verso la controllante, mentre un saldo negativo colmato dal pool account genera un debito verso la medesima. Gli interessi attivi e passivi maturati su queste posizioni vanno inoltre rilevati distintamente in capo a ciascuna società partecipante, e non semplicemente dedotti per compensazione dall’estratto conto complessivo del pool.
Contabilità del pooler
Il pooler, tipicamente la società capogruppo, contabilizza nel corso dell’esercizio le singole operazioni di addebitamento e di accreditamento derivanti dai movimenti di liquidità delle società aderenti, inviando periodicamente a ciascuna di esse un estratto conto analitico; alla scadenza contrattualmente prevista, il pooler liquida gli interessi maturati sui saldi reciproci, compensando le partite di credito e di debito verso ciascuna consociata. È opportuno che la relazione sulla gestione dia conto degli effetti prodotti dall’accordo di cash pooling sull’andamento finanziario dell’esercizio, esplicitando se le condizioni applicate ai rapporti con la capogruppo siano coerenti con quelle di mercato.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Operazioni con parti correlate. L’uso di sistemi di tesoreria accentrata non regolati a normali condizioni di mercato. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.
- Saldi verso la tesoreria di gruppo. La natura dei saldi verso la capogruppo, iscritti tra crediti e debiti finanziari e non tra le disponibilità liquide. Principio contabile: OIC 14, par. 20.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; operazioni con parti correlate (anche limitate alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi sociali e con le imprese partecipate); saldi verso la tesoreria di gruppo (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Determinazione separata di interessi attivi e passivi: l’articolo 89, comma 7, del TUIR
Le società che aderiscono a un accordo di cash pooling sono tenute a determinare distintamente, in sede di scritture di assestamento di fine esercizio, tutti gli interessi attivi e passivi maturati sulle proprie posizioni, anche quando l’istituto di credito o il pooler ne comunichi solamente il saldo netto compensato: il pooler, così come la banca nell’estratto conto, deve fornire alle società aderenti la distinzione analitica tra interessi attivi e passivi, che non può essere sostituita dal mero dato compensato ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile di ciascun partecipante secondo l’articolo 89, comma 7, del TUIR.
Ritenuta sugli interessi: distinzione tra partecipanti residenti e non residenti
Quando tutte le società partecipanti all’accordo di cash pooling sono residenti nel territorio dello Stato, il soggetto erogante non è tenuto a operare alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti, poiché la somma concorre come componente positivo alla determinazione del reddito d’impresa di ciascun percipiente secondo le regole ordinarie. Quando il percettore è residente all’estero, il regime della ritenuta dipende anzitutto dalla qualificazione della struttura contrattuale, prima ancora che dall’esistenza di una convenzione. Nello zero balance system, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, con la risoluzione 58/E del 27 febbraio 2002, che gli interessi maturati sui saldi trasferiti costituiscano interessi da mutuo, in ragione della reciprocità delle rimesse e dell’indisponibilità del saldo fino alla chiusura del rapporto: su questa base gli interessi corrisposti a un percettore residente in uno Stato convenzionato e non a regime fiscale privilegiato possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta prevista dall’articolo 26-bis del DPR 600/1973. Nel notional cash pooling, al contrario, la risoluzione 194/E dell’8 ottobre 2003 ha qualificato l’accordo come un vero e proprio prestito di denaro, data l’assenza di un trasferimento reale delle somme: gli interessi corrisposti a un percettore non residente sono quindi soggetti alla ritenuta ordinaria sugli interessi da finanziamento ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del DPR 600/1973, salva l’eventuale esenzione infragruppo prevista dall’articolo 26-quater del medesimo decreto per i pagamenti a società consociate residenti nell’Unione europea che detengano, da almeno un anno, una partecipazione non inferiore al 25% dei diritti di voto. Questa distinzione fra le due strutture, più che l’esistenza in sé di una convenzione, è il presupposto da verificare per primo; la dottrina ha peraltro criticato la disparità di trattamento fra le due fattispecie, che presentano tratti operativi in parte comuni. Quando è il percettore a essere residente in Italia ma la società erogante non è residente, si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni, che generalmente prevedono la tassazione in capo al percettore italiano con scomputo delle imposte pagate all’estero.
Regime IVA: esenzione e indetraibilità correlata
I servizi di gestione accentrata della tesoreria effettuati in Italia sono considerati operazioni esenti da IVA, con conseguente indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi specificamente afferenti a tali servizi: la giurisprudenza tributaria di merito ha inoltre chiarito che anche i flussi finanziari relativi a un’operazione di cash pooling possono rilevare ai fini IVA, quando siano nella sostanza riqualificabili come corrispettivi di prestazioni di servizi infragruppo, e non come meri movimenti di tesoreria privi di autonoma rilevanza reddituale.
Trasferimento del saldo di fine giornata al pool account
Omega Srl, società partecipante a un accordo di cash pooling con azzeramento giornaliero dei conti correnti, registra un saldo attivo di fine giornata di 30.000 euro, automaticamente trasferito dall’istituto di credito al pool account intestato alla capogruppo Delta Spa.
1. Rilevazione presso Omega Srl del trasferimento del saldo attivo alla capogruppo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (C.III.7) | 30.000,00 | - |
| Banca c/c Omega (C.IV.1) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. Rilevazione presso Delta Spa (pooler) dell’accredito ricevuto sul pool account
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c pool account (C.IV.1) | 30.000,00 | - |
| Debiti v/controllata Omega (D.9) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Alla chiusura dell’esercizio, entrambe le società dovranno rilevare distintamente gli interessi attivi e passivi maturati su questa posizione secondo il tasso pattuito nell’accordo di cash pooling, in conformità all’articolo 89, comma 7, del TUIR, indipendentemente dal fatto che l’estratto conto ricevuto dalla banca o dal pooler esponga il solo saldo netto compensato.
3. Interessi maturati presso Omega Srl - 31 dicembre
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (C.III.7) | 300,00 | - |
| Interessi attivi verso controllanti (C.16.d) | - | 300,00 |
| Totale | 300,00 | 300,00 |
Gli interessi pattuiti si accreditano sul saldo del pool; il pooler rileva specularmente interessi passivi verso la controllata e aumenta il debito.
4. Rientro della liquidità a Omega Srl
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c Omega (C.IV.1) | 30.300,00 | - |
| Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (C.III.7) | - | 30.300,00 |
| Totale | 30.300,00 | 30.300,00 |
Quando il conto di Omega va in negativo, la banca lo riporta a zero prelevando dal pool: il credito verso il pool si riduce. Il saldo verso il pool non è mai una disponibilità liquida, secondo l’OIC 14.
Controlli prima della dichiarazione
- Determinazione analitica degli interessi. Verificare che gli interessi attivi e passivi siano determinati distintamente per ciascuna società partecipante, e non dedotti dal solo saldo netto compensato.
- Regime della ritenuta transfrontaliera. Verificare anzitutto se l’accordo è strutturato come zero balance system o come notional cash pooling, quindi la relativa esenzione applicabile (art. 26-bis DPR 600/1973 per lo zero balance, art. 26-quater per l’infragruppo UE nel notional cash pooling).
- Indetraibilità IVA correlata. Verificare la corretta gestione del pro-rata di indetraibilità IVA sugli acquisti specificamente afferenti al servizio di gestione accentrata della tesoreria.
- Informativa in nota integrativa. Verificare l’illustrazione in nota integrativa dell’utilizzo di sistemi di cash pooling, salvo esonero per le micro-imprese.
Errori ricorrenti
Saldi verso il pooler esposti tra le disponibilità liquide
Le somme trasferite al conto accentrato di gruppo non sono denaro in cassa o in banca, ma crediti verso la società che gestisce la tesoreria, da esporre tra le attività finanziarie in una voce dedicata; i saldi passivi sono debiti verso il gruppo. Classificarli come liquidità migliora artificialmente la posizione finanziaria netta e nasconde l'esposizione verso la capogruppo.
Tassi interni fissati senza riferimento al mercato
Gli interessi applicati ai saldi del cash pooling sono operazioni infragruppo. Con controparti estere, tassi non allineati a quelli praticati tra parti indipendenti espongono a rettifiche di transfer pricing; anche tra società italiane, condizioni palesemente sbilanciate possono essere contestate come antieconomiche. La politica dei tassi va formalizzata nel contratto e periodicamente aggiornata.
Credito verso il pooler considerato privo di rischio
Il saldo attivo verso la società che accentra la tesoreria è esposto al rischio di insolvenza di quest'ultima come qualsiasi altro credito. Quando il gruppo attraversa difficoltà, trattarlo come liquidità sempre disponibile e ometterne la valutazione porta a iscrivere un attivo che potrebbe non essere recuperabile. Va valutato al presumibile valore di realizzo.
