Inquadramento generale
Tesoreria – gestione accentrata - nei gruppi di imprese la liquidità è spesso gestita in modo accentrato: le società del gruppo trasferiscono ogni giorno i saldi dei propri conti bancari su un conto della capogruppo o di una società dedicata, detta pooler, che li utilizza per coprire le esigenze di tutte le società. Questo sistema, chiamato cash pooling, riduce l’indebitamento complessivo e gli oneri bancari. Per ciascuna società del gruppo, però, il saldo verso il pooler non è denaro in banca, ma un credito o un debito verso un’altra società, e va rappresentato come tale.
Profilo civilistico
Il saldo attivo verso il pooler non può essere classificato tra le disponibilità liquide. Secondo l’OIC 14, se le condizioni contrattuali sono equivalenti a quelle di un deposito bancario, cioè il saldo è disponibile a vista e il rischio di perdita è insignificante, si iscrive nella voce C.III.7, attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria. Altrimenti si iscrive tra i crediti verso la controllante, le controllate o le imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Il saldo passivo è un debito finanziario verso la società del gruppo che gestisce la tesoreria.
Interessi
I saldi producono interessi attivi o passivi, secondo i tassi previsti dal contratto di cash pooling, che si rilevano tra i proventi e gli oneri finanziari, distinti per categoria di controparte.
Profilo fiscale
Gli interessi passivi sono deducibili nei limiti dell’articolo 96 del TUIR; nel consolidato fiscale nazionale le eccedenze di interessi e di risultato operativo lordo possono compensarsi tra le società aderenti. Quando il pooler è una società estera, i tassi devono rispettare il principio di libera concorrenza previsto dalla disciplina dei prezzi di trasferimento, e occorre verificare gli obblighi di ritenuta sugli interessi pagati all’estero.
Parti correlate
Le operazioni di cash pooling sono operazioni con parti correlate: devono essere concluse a condizioni documentate e, se non concluse a condizioni di mercato e rilevanti, descritte in nota integrativa.
Punti di attenzione
Occorre verificare il contratto di cash pooling per classificare correttamente il saldo, e riconciliare a fine esercizio i saldi reciproci tra le società del gruppo.
Informativa
La nota integrativa indica le operazioni con parti correlate, secondo l’articolo 2427, n. 22-bis, e i criteri di classificazione dei saldi.
Zero balancing e notional pooling
Nel cash pooling a saldo zero i saldi dei conti vengono effettivamente trasferiti ogni giorno sul conto del pooler; nel notional pooling i saldi restano sui singoli conti e la banca calcola gli interessi sul saldo complessivo del gruppo. Solo nel primo caso sorgono crediti e debiti tra le società; nel secondo le disponibilità restano liquidità bancaria di ciascuna società.
Tesoreria – gestione accentrata: esempio di contabilizzazione
Una controllata ha a fine anno un saldo attivo di 300.000 euro verso la capogruppo pooler, disponibile a vista e remunerato a tassi di mercato. Lo iscrive in C.III.7 (attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria), e non tra le disponibilità liquide, anche se nel linguaggio interno del gruppo è considerato liquidità.
Nel cash pooling la classificazione del saldo verso la tesoreria di gruppo dipende dalla sua esigibilità: la natura di credito o debito finanziario infragruppo va resa evidente, con informativa sulle parti correlate.
Principi contabili (OIC)
Classificazione del saldo verso il pool: attività finanziaria o credito finanziario
Il saldo attivo verso il pooler non può essere classificato tra le disponibilità liquide, per la natura della controparte. Secondo l’OIC 14, quando le condizioni contrattuali della gestione accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario, con restituzione senza vincoli né preavviso, il saldo va iscritto nella voce C.III.7 «Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria», tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: quando invece il rapporto con il pooler presenta caratteristiche di maggiore stabilità, quali un vincolo di permanenza minima o un utilizzo del saldo per finalità di finanziamento strutturale del gruppo, la posizione va più correttamente iscritta tra i crediti o i debiti finanziari verso imprese controllanti, controllate o collegate, alla voce C.II (crediti dell’attivo circolante) per i crediti.
Informativa sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni di cash pooling, in quanto intercorse tra imprese sottoposte a comune controllo, rientrano tra le operazioni con parti correlate di cui deve essere data informativa in nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2427, numero 22-bis, del codice civile, quando non concluse a normali condizioni di mercato e quando rilevanti: l’informativa deve indicare l’ammontare delle operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata e ogni altra informazione necessaria per comprenderne gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Operazioni con parti correlate. L’uso di sistemi di tesoreria accentrata non regolati a normali condizioni di mercato. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.
- Saldi verso il pooler. La natura dei saldi verso la tesoreria di gruppo, iscritti tra crediti e debiti finanziari infragruppo e non tra le disponibilità liquide. Principio contabile: OIC 14, par. 20.
- Elementi che ricadono sotto più voci. L’appartenenza di un elemento anche a voci diverse da quella di iscrizione, se necessaria alla comprensione del bilancio. Obbligo di legge: art. 2424, c. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; operazioni con parti correlate (anche limitate alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi sociali e con le imprese partecipate); saldi verso il pooler; elementi che ricadono sotto più voci (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Qualificazione fiscale del saldo e riflessi sul transfer pricing
La corretta qualificazione civilistica del saldo verso il pool, come liquidità ovvero come credito o debito finanziario, non muta la sostanza della disciplina fiscale già esaminata in tema di transfer pricing infragruppo, che impone comunque la determinazione del tasso di interesse applicato alle posizioni di credito e di debito reciproche secondo il valore normale, indipendentemente dalla voce di bilancio in cui tali posizioni risultano da ultimo classificate.
Riclassificazione di un saldo di pool con caratteristiche di stabilità
Una società partecipante a un accordo di cash pooling mantiene, per l’intero esercizio e oltre, un saldo attivo verso il pooler di 300.000 euro, non soggetto a richieste di restituzione, utilizzato dal gruppo per il finanziamento di investimenti strutturali: la società riclassifica tale saldo dalla voce C.III.7 (attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria) alla voce crediti finanziari verso la controllante.
1. Riclassificazione del saldo di pool tra i crediti finanziari
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti finanziari verso controllante (C.II) | 300.000,00 | - |
| Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (C.III.7) | - | 300.000,00 |
| Totale | 300.000,00 | 300.000,00 |
La riclassificazione riflette il carattere stabile e non immediatamente disponibile del saldo, più coerente con la natura di un credito finanziario infragruppo che con quella di un’attività equivalente a un deposito bancario: tale riclassificazione impone inoltre la relativa informativa sulle operazioni con parti correlate in nota integrativa.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta classificazione del saldo verso il pool. Verificare se il saldo verso il pooler presenti le caratteristiche di immediata disponibilità proprie della liquidità, o quelle di stabilità proprie di un credito o debito finanziario.
- Informativa sulle parti correlate. Verificare che sia stata fornita l’informativa richiesta sulle operazioni di cash pooling con parti correlate, quando non concluse a condizioni di mercato e rilevanti.
- Coerenza del tasso applicato con il valore normale. Verificare che il tasso di interesse applicato ai saldi del pool sia coerente con il valore normale, indipendentemente dalla voce di bilancio di classificazione.
Errori ricorrenti
Interessi del pool esclusi dal calcolo della deducibilità
Gli interessi addebitati dalla capogruppo sui saldi a debito del pool sono interessi passivi a tutti gli effetti e rientrano nel limite di deducibilità degli oneri finanziari. Trattarli come semplici regolazioni infragruppo, escludendoli dal prospetto del risultato operativo lordo, porta a dedurre oneri eccedenti il limite.
Accordo di cash pooling non formalizzato
Trasferimenti automatici di liquidità privi di un contratto che ne regoli natura, durata e tassi sono difficili da qualificare. In assenza di regole scritte, i saldi a favore della controllante possono essere assimilati a finanziamenti soggetti alle norme sulla postergazione nei gruppi, con conseguenze rilevanti in caso di crisi di una delle società partecipanti.
Ritenute omesse sugli interessi verso un pooler estero
Gli interessi pagati a una società del gruppo non residente che gestisce il pool sono in linea di principio soggetti a ritenuta, salvo le esenzioni previste dalla normativa europea o le riduzioni convenzionali, che richiedono specifiche condizioni e documentazione. Pagarli senza verificarne i presupposti espone la società italiana, quale sostituto d'imposta, al recupero della ritenuta e alle sanzioni.
