Inquadramento generale
Imballaggi e materiale di confezione c/vendite - sono le vendite di imballaggi e materiali di confezione: gli imballaggi addebitati al cliente a parte, quelli a rendere trattenuti perché non restituiti, le vendite di imballaggi dell’impresa che li produce o commercia.
Gli imballaggi possono essere addebitati al cliente a parte, con un prezzo esposto in fattura, oppure concessi a rendere: in questo caso il cliente versa una cauzione, che è rimborsata alla restituzione. Solo quando i contenitori non tornano, o quando sono ceduti definitivamente, si ha un ricavo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Pallet addebitati in fattura; cauzioni trattenute su imballaggi non resi; vendita di cartoni e film da imballo.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura di vendita con l’addebito degli imballaggi; distinta degli imballaggi a rendere.
Differenze con conti simili
- Cauzioni su imballaggi a rendere. Finché il cliente può restituirli sono debiti.
- Contributo ambientale CONAI. Si espone in fattura e si versa al Consorzio.
Collocazione in bilancio
A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).
Contributo ambientale CONAI
Il contributo ambientale CONAI, esposto in fattura come voce distinta, è un’imposizione che il produttore o l’importatore riversa al Consorzio: non è un ricavo dell’impresa e non va in questo conto ma in un debito verso il consorzio. La sua disciplina non è approfondita in questa voce.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 2, TUIR): per le cessioni di beni mobili è la data della consegna o spedizione, o quella successiva in cui passa la proprietà; per gli immobili la data dell’atto.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. La cessione è imponibile (art. 2 DPR 633/1972) con l’aliquota del bene: 22% ordinaria, 10% o 4% per i beni delle tabelle allegate.
Imballaggi e materiale di confezione c/vendite: esempio di contabilizzazione
Un’impresa addebita in fattura pallet non restituibili per 120 euro più IVA al 22%. Nello stesso mese incassa una cauzione di 200 euro su contenitori a rendere; il cliente li restituisce a gennaio.
Riconciliare per cliente contenitori consegnati e restituiti, verificare i termini di resa e trasferire a ricavo soltanto le cauzioni definitivamente acquisite, applicando l'IVA pertinente.
Principi contabili (OIC)
Valore della produzione
L’OIC 12 raccoglie nella macroclasse A del conto economico i ricavi dell’attività caratteristica (A.1, ricavi delle vendite e delle prestazioni), le variazioni delle rimanenze di prodotti e dei lavori in corso (A.2, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, e A.3, variazioni dei lavori in corso su ordinazione), le capitalizzazioni per lavori interni (A.4, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e gli altri ricavi e proventi della gestione non finanziaria (A.5, altri ricavi e proventi), con indicazione separata dei contributi in conto esercizio.
Rilevazione dei ricavi
L’OIC 34 lega la rilevazione del ricavo al trasferimento del controllo del bene o all’esecuzione della prestazione, e lo misura al corrispettivo pattuito al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Cauzioni su imballaggi a rendere
Le somme incassate come cauzione su imballaggi a rendere non sono ricavi finché il cliente ha diritto alla restituzione: si iscrivono tra i debiti verso clienti o tra gli altri debiti e diventano ricavo solo se il cliente non restituisce gli imballaggi nei termini contrattuali (OIC 19, OIC 34).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Ripartizione dei ricavi. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.; OIC 12, par. 114.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 2, TUIR): per le cessioni di beni mobili è la data della consegna o spedizione, o quella successiva in cui passa la proprietà; per gli immobili la data dell’atto. Il momento della fattura e dell’incasso non conta. Le società che applicano gli OIC, escluse le micro-imprese, seguono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio (derivazione rafforzata, art. 83 TUIR).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
La cessione è imponibile (art. 2 DPR 633/1972) con l’aliquota del bene: 22% ordinaria, 10% o 4% per i beni delle tabelle allegate. Si considera effettuata alla consegna o spedizione (art. 6); la fattura elettronica si emette entro 12 giorni, oppure in forma differita entro il 15 del mese successivo se la consegna è documentata da DDT (art. 21, c. 4). Alle vendite a clienti UE con partita IVA e alle esportazioni si applica la non imponibilità (art. 41 D.L. 331/1993; art. 8 DPR 633/1972). Gli imballaggi addebitati insieme alla merce seguono l’aliquota del bene principale (art. 12 DPR 633/1972); quelli con obbligo di resa, se restituiti, sono esclusi dalla base imponibile (art. 15, c. 1, n. 4).
IVA sugli imballaggi
Gli imballaggi ceduti insieme alla merce seguono l’aliquota del bene principale (art. 12 DPR 633/1972); quelli con obbligo di resa, se restituiti, sono esclusi dalla base imponibile (art. 15, c. 1, n. 4). La cauzione trattenuta per imballaggi non resi è un corrispettivo imponibile con l’aliquota dell’imballaggio.
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il ricavo è nel valore della produzione (voce A) e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le imprese in contabilità semplificata e le società di persone applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 cambia la numerazione: l’art. 85 (ricavi) diventa l’art. 94, l’art. 92 (rimanenze) l’art. 101, l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito) l’art. 118 e l’art. 83 (determinazione del reddito complessivo) l’art. 92.
Testo unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.
Pallet addebitati in fattura e cauzione su imballaggi a rendere
Un’impresa addebita in fattura pallet non restituibili per 120 euro più IVA al 22%. Nello stesso mese incassa una cauzione di 200 euro su contenitori a rendere; il cliente li restituisce a gennaio.
1. Fattura con addebito dei pallet - 10 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 146,40 | - |
| Imballaggi e materiale di confezione c/vendite (A.1) | - | 120,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 26,40 |
| Totale | 146,40 | 146,40 |
Gli imballaggi non restituibili sono ceduti definitivamente: ricavo con IVA al 22%.
2. Incasso della fattura - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 146,40 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 146,40 |
| Totale | 146,40 | 146,40 |
L’incasso chiude il credito.
3. Incasso della cauzione sui contenitori a rendere - 15 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 200,00 | - |
| Debiti verso clienti per cauzioni (D.14) | - | 200,00 |
| Totale | 200,00 | 200,00 |
La cauzione è un debito: il cliente ha diritto a riaverla restituendo i contenitori.
4. Restituzione dei contenitori e rimborso della cauzione - 20 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso clienti per cauzioni (D.14) | 200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 200,00 |
| Totale | 200,00 | 200,00 |
Se i contenitori non fossero tornati, la cauzione sarebbe diventata un ricavo con IVA.
Controlli prima della dichiarazione
- Imballaggi a rendere. Tenere una scheda dei contenitori consegnati e restituiti per cliente.
- Termine di restituzione. Trasformare la cauzione in ricavo solo alla scadenza del termine contrattuale.
- Aliquota. Applicare all’imballaggio l’aliquota del bene principale.
- Contributo ambientale. Tenere separato il contributo CONAI dal prezzo degli imballaggi.
Errori ricorrenti
Cauzione a ricavi subito
Finché il cliente può restituire, resta un debito.
Imballaggi a rendere fuori base imponibile senza documenti
L’esclusione richiede l’obbligo di resa documentato e l’effettiva restituzione.
Contributo CONAI nei ricavi
Non è un ricavo: si riversa al consorzio.
