Inquadramento generale
Altre vendite - è il conto residuale per i ricavi di vendita dell’attività caratteristica che non trovano posto negli altri: vendite di beni diversi, cessioni occasionali legate all’attività. Va usato con parsimonia, perché un saldo rilevante rende il bilancio meno leggibile.
Il conto serve per ricavi di vendita che appartengono all’attività tipica ma non hanno un conto dedicato: se un tipo di vendita diventa ricorrente o rilevante, conviene aprire un conto proprio, così che l’analisi dei ricavi resti chiara.
Cosa ci rientra
- Esempi. Vendita di campionari; cessione di prodotti promozionali a un rivenditore; vendite marginali di beni diversi.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura di vendita.
Differenze con conti simili
- Proventi vari. I proventi estranei all’attività caratteristica vanno in A.5 (altri ricavi e proventi).
Collocazione in bilancio
A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 2, TUIR): per le cessioni di beni mobili è la data della consegna o spedizione, o quella successiva in cui passa la proprietà; per gli immobili la data dell’atto.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. La cessione è imponibile (art. 2 DPR 633/1972) con l’aliquota del bene: 22% ordinaria, 10% o 4% per i beni delle tabelle allegate.
Altre vendite: esempio di contabilizzazione
Un’impresa vende a un rivenditore la collezione dei campionari dell’anno per 500 euro più IVA al 22%. I beni sono consegnati il 20 dicembre con fattura immediata e il cliente paga a gennaio.
Esaminare le operazioni del conto residuale, escludere le cessioni di cespiti e aprire conti specifici per le vendite ricorrenti o rilevanti, verificando le consegne non fatturate.
Principi contabili (OIC)
Valore della produzione
L’OIC 12 raccoglie nella macroclasse A del conto economico i ricavi dell’attività caratteristica (A.1, ricavi delle vendite e delle prestazioni), le variazioni delle rimanenze di prodotti e dei lavori in corso (A.2, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, e A.3, variazioni dei lavori in corso su ordinazione), le capitalizzazioni per lavori interni (A.4, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e gli altri ricavi e proventi della gestione non finanziaria (A.5, altri ricavi e proventi), con indicazione separata dei contributi in conto esercizio.
Rilevazione dei ricavi
L’OIC 34 lega la rilevazione del ricavo al trasferimento del controllo del bene o all’esecuzione della prestazione, e lo misura al corrispettivo pattuito al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Ripartizione dei ricavi
Se le vendite non tipiche sono rilevanti, la nota integrativa deve ripartire i ricavi per categoria di attività e per area geografica (art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.): un saldo elevato di altre vendite è un segnale di classificazione da rivedere.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Ripartizione dei ricavi. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.; OIC 12, par. 114.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 2, TUIR): per le cessioni di beni mobili è la data della consegna o spedizione, o quella successiva in cui passa la proprietà; per gli immobili la data dell’atto. Il momento della fattura e dell’incasso non conta. Le società che applicano gli OIC, escluse le micro-imprese, seguono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio (derivazione rafforzata, art. 83 TUIR).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
La cessione è imponibile (art. 2 DPR 633/1972) con l’aliquota del bene: 22% ordinaria, 10% o 4% per i beni delle tabelle allegate. Si considera effettuata alla consegna o spedizione (art. 6); la fattura elettronica si emette entro 12 giorni, oppure in forma differita entro il 15 del mese successivo se la consegna è documentata da DDT (art. 21, c. 4). Alle vendite a clienti UE con partita IVA e alle esportazioni si applica la non imponibilità (art. 41 D.L. 331/1993; art. 8 DPR 633/1972).
Ricavo e non plusvalenza
Le vendite di beni relativi all’attività (art. 85, c. 1, lett. a e b, TUIR) sono ricavi: si evita il trattamento da plusvalenza, riservato ai beni strumentali. Se il bene ceduto non è merce né materia prima, la classificazione va rivista.
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il ricavo è nel valore della produzione (voce A) e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le imprese in contabilità semplificata e le società di persone applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 cambia la numerazione: l’art. 85 (ricavi) diventa l’art. 94, l’art. 92 (rimanenze) l’art. 101, l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito) l’art. 118 e l’art. 83 (determinazione del reddito complessivo) l’art. 92.
Testo unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.
Vendita di campionari a un rivenditore
Un’impresa vende a un rivenditore la collezione dei campionari dell’anno per 500 euro più IVA al 22%. I beni sono consegnati il 20 dicembre con fattura immediata e il cliente paga a gennaio.
1. Fattura al rivenditore - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 610,00 | - |
| Altre vendite (A.1) | - | 500,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 110,00 |
| Totale | 610,00 | 610,00 |
La consegna e la fattura sono contestuali.
2. Incasso - 15 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 610,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 610,00 |
| Totale | 610,00 | 610,00 |
L’incasso arriva nel nuovo esercizio e non modifica il ricavo del 2025.
Controlli prima della dichiarazione
- Saldo del conto. Confrontare il peso del conto con i ricavi totali: se cresce, aprire conti dedicati.
- Aliquota IVA. Controllare l’aliquota per ciascun bene venduto.
- Natura del bene. Non usare il conto per la cessione di beni strumentali.
- Documentazione. Conservare fattura e documento di trasporto.
Errori ricorrenti
Conto cassetto
Vendite tipiche registrate qui per fretta rendono illeggibile la ripartizione dei ricavi.
Cessioni di beni strumentali
Vanno in A.5 (altri ricavi e proventi) come plusvalenze.
IVA dimenticata sui campionari
Anche i beni venduti a prezzo di favore sono cessioni imponibili.
