Inquadramento generale
Locazione attiva fabbricati merci (attività accessoria) - sono i canoni incassati locando temporaneamente immobili tenuti tra le rimanenze da imprese per cui la locazione non è l’attività principale.
Non è raro che un’impresa acquisti un immobile con l’intento di rivenderlo, per esempio nell’ambito di un recupero di crediti o di una permuta, e lo dia in locazione in attesa di un acquirente. Per l’impresa che non fa dell’immobiliare la sua attività, il canone è un provento accessorio, da iscrivere in A.5 (altri ricavi e proventi).
Cosa ci rientra
- Esempi. Immobile acquistato per la rivendita e locato in attesa della vendita.
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di locazione registrato, fatture o ricevute dei canoni.
Differenze con conti simili
- Immobili patrimonio. Gli immobili tenuti come investimento seguono l’art. 90 TUIR.
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Per gli immobili merce, destinati alla vendita, il canone è un ricavo ordinario e i relativi costi sono deducibili; gli immobili restano tra le rimanenze e non si ammortizzano.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. La locazione di abitazioni è esente (art. 10, c. 1, n. 8, DPR 633/1972), salvo quella dell’impresa costruttrice o di alloggi sociali con opzione per l’imponibilità; quella di fabbricati strumentali è esente, con possibilità di optare nel contratto per l’imponibilità al 22%.
Locazione attiva fabbricati merci (attività accessoria): esempio di contabilizzazione
Un’impresa che non opera nel settore immobiliare ha acquisito un immobile per rivenderlo e lo loca per 700 euro al mese, in esenzione IVA, in attesa di un acquirente. Il canone è posticipato: quello di novembre si fattura a inizio dicembre e quello di dicembre a inizio gennaio.
Confermare la destinazione alla vendita e l'iscrizione tra le rimanenze, rilevare i canoni separatamente dal costo e verificare la cessazione dell'esenzione IMU durante la locazione.
Principi contabili (OIC)
Altri ricavi e proventi
Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).
Immobile tra le rimanenze
L’immobile destinato alla vendita si iscrive nelle rimanenze e si valuta al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (OIC 13); non si ammortizza. Il canone incassato non riduce il costo dell’immobile: è un ricavo dell’esercizio.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Per gli immobili merce, destinati alla vendita, il canone è un ricavo ordinario e i relativi costi sono deducibili; gli immobili restano tra le rimanenze e non si ammortizzano.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
La locazione di abitazioni è esente (art. 10, c. 1, n. 8, DPR 633/1972), salvo quella dell’impresa costruttrice o di alloggi sociali con opzione per l’imponibilità; quella di fabbricati strumentali è esente, con possibilità di optare nel contratto per l’imponibilità al 22%. L’imposta di registro è dell’1% sui canoni dei fabbricati strumentali, del 2% su quelli abitativi esenti.
Immobili merce
Per gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, il canone è un ricavo ordinario e i costi relativi sono deducibili con le regole ordinarie; a differenza degli immobili patrimonio (art. 90 TUIR), il reddito non si determina con la rendita catastale. Se invece l’immobile non è oggetto dell’attività, ma solo acquistato per la rivendita occasionale, verificare se sia un bene merce o un bene patrimonio.
IVA sulle locazioni
La locazione di fabbricati abitativi è esente (art. 10, c. 1, n. 8, DPR 633/1972), salvo quella effettuata dalle imprese costruttrici o di ripristino con opzione; quella di fabbricati strumentali è esente, con possibilità di optare. L’esenzione IMU dei fabbricati costruiti per la vendita vale finché restano invenduti e non locati (art. 1, c. 751, L. 160/2019): con la locazione l’IMU è dovuta.
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.
Testo unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.
Immobile destinato alla vendita locato in attesa del rogito
Un’impresa che non opera nel settore immobiliare ha acquisito un immobile per rivenderlo e lo loca per 700 euro al mese, in esenzione IVA, in attesa di un acquirente. Il canone è posticipato: quello di novembre si fattura a inizio dicembre e quello di dicembre a inizio gennaio.
1. Fattura del canone di novembre - 1° dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 700,00 | - |
| Locazione attiva fabbricati merci (attività accessoria) (A.5) | - | 700,00 |
| Totale | 700,00 | 700,00 |
Il canone è mensile posticipato e si fattura all’inizio del mese successivo. L’operazione è esente IVA e la fattura non espone imposta.
2. Incasso del canone - 10 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 700,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 700,00 |
| Totale | 700,00 | 700,00 |
L’incasso chiude il credito senza toccare il conto economico.
3. Rateo attivo del canone di dicembre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei attivi (D dell’attivo) | 700,00 | - |
| Locazione attiva fabbricati merci (attività accessoria) (A.5) | - | 700,00 |
| Totale | 700,00 | 700,00 |
Il canone di dicembre matura nel 2025 ma sarà fatturato a gennaio: si rileva come rateo attivo per competenza, al netto dell’IVA, che sarà esigibile alla fattura.
4. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Locazione attiva fabbricati merci (attività accessoria) (A.5) | 700,00 | - |
| Ratei attivi (D dell’attivo) | - | 700,00 |
| Totale | 700,00 | 700,00 |
All’apertura dell’esercizio il rateo si storna, per non rilevare due volte il canone alla fattura.
5. Fattura del canone di dicembre - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 700,00 | - |
| Locazione attiva fabbricati merci (attività accessoria) (A.5) | - | 700,00 |
| Totale | 700,00 | 700,00 |
Il canone di dicembre, già rilevato nel 2025 con il rateo, si rileva ora per intero e compensa lo storno: il saldo del conto nel 2026 non ne risente.
Controlli prima della dichiarazione
- Classificazione. Confermare che l’immobile sia tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni.
- IMU. Verificare la cessazione dell’esenzione per gli immobili locati.
- Contratto registrato. Controllare registrazione e imposta di registro.
- Valutazione. Confrontare il costo dell’immobile con il valore di mercato.
Errori ricorrenti
Ammortamento dell’immobile merce
Gli immobili tra le rimanenze non si ammortizzano.
Canone in riduzione del costo
Il canone è un ricavo, non riduce il costo.
IMU dimenticata
L’esenzione non spetta per gli immobili locati.
