Inquadramento generale
Mutui passivi chirografari - sono i finanziamenti a medio e lungo termine senza garanzia ipotecaria, eventualmente assistiti da garanzie personali dei soci o da fondi pubblici di garanzia, come il Fondo di garanzia per le PMI. Si rimborsano con un piano di ammortamento a rate.
Le garanzie personali dei soci o la garanzia pubblica non cambiano la natura del debito, ma vanno considerate nell’informativa sui rischi e, se prestate dalla società per altri, tra gli impegni.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Finanziamento quinquennale per scorte o investimenti; prestito garantito dal Fondo di garanzia PMI; finanziamento agevolato a tasso ridotto.
- Cosa non ci rientra. Aperture di credito in conto corrente (Banca c/c passivo); anticipi su fatture (conto proprio).
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di finanziamento con piano di ammortamento, eventuale lettera di garanzia del Fondo; contabile di erogazione al netto delle spese.
Differenze con conti simili
- Mutui ipotecari. Sono garantiti da ipoteca.
- Finanziamenti dei soci. Vanno in D.3 (debiti verso soci per finanziamenti).
Collocazione in bilancio
Passivo D.4 (debiti verso banche), con la quota esigibile oltre l’esercizio indicata separatamente.
Imposta sostitutiva
Anche i finanziamenti chirografari oltre 18 mesi possono scontare l’imposta sostitutiva dello 0,25% se la banca opta per il regime agevolato (DPR 601/1973).
Rate e ratei
Quando la rata cade dopo il 31 dicembre, la parte di interessi che riguarda i mesi dell’anno chiuso si rileva come rateo passivo.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024).
- IRAP. Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre.
Mutui passivi chirografari: esempio di contabilizzazione
Il 1° ottobre 2025 una società ottiene 100.000 euro per cinque anni al 4%, con rate semestrali di capitale costante; la banca trattiene 500 euro di istruttoria. La società non applica il costo ammortizzato.
Il mutuo chirografario è un debito verso banche in D.4 (debiti verso banche) senza garanzie reali; gli interessi si rilevano per competenza con i ratei e sono deducibili nel limite dell'art. 96, indeducibili ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Debiti verso banche
La voce D.4 accoglie tutti i debiti verso banche: mutui, scoperti di conto corrente, anticipi su crediti, finanziamenti a breve. Un conto corrente con saldo negativo va in D.4 (debiti verso banche) anche se l’impresa ha altri conti attivi presso altre banche: la compensazione tra saldi di segno opposto non è ammessa (art. 2423-ter c.c.).
Costo ammortizzato
I debiti si valutano al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale: costi di transazione, commissioni e differenze tra valore iniziale e di scadenza si ripartiscono con il tasso di interesse effettivo. Le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese possono iscrivere i debiti al valore nominale (art. 2435-bis c.c.); il criterio si può non applicare anche quando gli effetti sono irrilevanti, per esempio per debiti a breve.
Ratei
Gli interessi maturati e non ancora scaduti si rilevano come ratei passivi in base al tempo trascorso (OIC 18).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024). Gli interessi non dedotti e il ROL non utilizzato si riportano agli esercizi successivi: gli interessi senza limiti di tempo, il ROL per cinque anni. Le spese di istruttoria sono costi di transazione: con il costo ammortizzato si ripartiscono come interessi; senza, si ripartiscono sulla durata del finanziamento con i risconti attivi, e la quota annua va tra gli oneri finanziari in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
IRAP
Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre. Le operazioni esenti non riducono la detrazione dell’impresa che si finanzia, perché è lei a riceverle e non a effettuarle.
Finanziamento chirografario quinquennale con rate semestrali
Il 1° ottobre 2025 una società ottiene 100.000 euro per cinque anni al 4%, con rate semestrali di capitale costante; la banca trattiene 500 euro di istruttoria. La società non applica il costo ammortizzato.
1. Erogazione del finanziamento - 1° ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 99.500,00 | - |
| Risconti attivi (D dell’attivo) | 500,00 | - |
| Mutui passivi chirografari (D.4) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
Senza costo ammortizzato le spese di istruttoria si rinviano con un risconto attivo.
2. Rateo di interessi - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi (C.17) | 1.000,00 | - |
| Ratei passivi (E del passivo) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Tre mesi di interessi al 4% su 100.000 euro.
3. Quota delle spese di istruttoria - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri accessori su finanziamenti (C.17) | 25,00 | - |
| Risconti attivi (D dell’attivo) | - | 25,00 |
| Totale | 25,00 | 25,00 |
500 euro in cinque anni, per tre mesi: 25 euro di oneri finanziari.
4. Pagamento della prima rata - 1° aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Mutui passivi chirografari (D.4) | 10.000,00 | - |
| Ratei passivi (E del passivo) | 1.000,00 | - |
| Interessi passivi (C.17) | 1.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
La rata comprende 10.000 euro di capitale e 2.000 euro di interessi del semestre, di cui 1.000 già rilevati nel 2025.
Controlli prima della dichiarazione
- Ratei di fine anno. Rilevare gli interessi maturati e non scaduti.
- Esigibilità. Indicare in bilancio la quota esigibile oltre l’esercizio successivo e, in nota integrativa, i debiti oltre cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali.
- Limite dell’art. 96. Calcolare il ROL fiscale e riportare gli interessi eccedenti non dedotti.
Errori ricorrenti
Interessi registrati solo al pagamento
Vanno rilevati per competenza.
Istruttoria dedotta nell’anno
Si ripartisce sulla durata.
Quota a breve non indicata
La nota integrativa e lo schema la richiedono.
