Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Scoperto di conto corrente bancario

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Scoperto di conto corrente bancario - è il conto corrente bancario quando il saldo è a debito: l’impresa ha usato più di quanto aveva sul conto, entro un’apertura di credito concessa dalla banca o in sconfinamento. È un conto bifronte: lo stesso conto va nell’attivo (C.IV.1, depositi bancari e postali) se il saldo è positivo e nel passivo (D.4, debiti verso banche) se è negativo. Conti con banche diverse non si compensano.

Il fido di cassa permette di pagare anche senza disponibilità, entro un limite concordato con la banca. È comodo ma costoso: la banca addebita interessi sull’utilizzo e una commissione sul fido accordato.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Utilizzo del fido di cassa; sconfinamento temporaneo oltre il fido; conto corrente in valuta con saldo negativo.
  • Cosa non ci rientra. Conti con saldo attivo (C.IV.1, depositi bancari e postali); anticipi su fatture e ricevute bancarie (conti propri).

Come riconoscerlo nei documenti

Estratto conto con saldo negativo, contratto di apertura di credito con il fido accordato e il tasso; documento di sintesi delle competenze trimestrali.

Differenze con conti simili

  • Banca c/c attivo. È lo stesso conto con saldo positivo.
  • Mutui. Hanno un piano di rimborso.

Collocazione in bilancio

Passivo D.4 (debiti verso banche) per il saldo negativo; il saldo positivo di altri conti va in C.IV.1 (depositi bancari e postali) senza compensazione.

Commissioni ammesse

Sulle aperture di credito la banca può applicare solo una commissione onnicomprensiva proporzionale all’importo e alla durata del fido, non superiore allo 0,5% trimestrale, e una commissione di istruttoria veloce per gli sconfinamenti (art. 117-bis TUB).

Interessi debitori

Gli interessi debitori maturati nell’anno si conteggiano al 31 dicembre e diventano esigibili dal 1° marzo successivo, senza produrre ulteriori interessi (art. 120 TUB).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024).
  • IRAP. Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre.

Scoperto di conto corrente bancario: esempio di contabilizzazione

Un’impresa paga un fornitore di 18.000 euro usando il fido di cassa: il conto presso la banca A va in negativo. A fine anno il saldo negativo va in D.4 (debiti verso banche) anche se il conto presso la banca B è positivo.

Regola Fondamentale & Ratio

Il conto corrente con saldo negativo a fine anno è un debito verso banche in D.4 (debiti verso banche), anche se l'impresa ha altri conti attivi; interessi e commissioni sul fido sono oneri finanziari soggetti al limite dell'art. 96.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 2423-ter e 2424 c.c.; art. 117-bis e 120 TUB; art. 96 TUIR; OIC 19; OIC 14

🏛️Principi contabili (OIC)

Debiti verso banche

La voce D.4 accoglie tutti i debiti verso banche: mutui, scoperti di conto corrente, anticipi su crediti, finanziamenti a breve. Un conto corrente con saldo negativo va in D.4 (debiti verso banche) anche se l’impresa ha altri conti attivi presso altre banche: la compensazione tra saldi di segno opposto non è ammessa (art. 2423-ter c.c.).

Conto bifronte

Il saldo di ciascun conto corrente si classifica in base al segno a fine anno: in C.IV.1 (depositi bancari e postali) se positivo, in D.4 (debiti verso banche) se negativo (OIC 14 e OIC 19).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024). Gli interessi non dedotti e il ROL non utilizzato si riportano agli esercizi successivi: gli interessi senza limiti di tempo, il ROL per cinque anni. La commissione di messa a disposizione dei fondi e le altre commissioni sul fido sono oneri finanziari assimilati agli interessi, soggetti allo stesso limite.

IRAP

Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre. Le operazioni esenti non riducono la detrazione dell’impresa che si finanzia, perché è lei a riceverle e non a effettuarle. Le spese di tenuta conto sono servizi esenti in B.7; il bollo sull’estratto conto è un tributo in B.14 (oneri diversi di gestione).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Pagamento di un fornitore con il fido e rientro con un incasso

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa paga un fornitore di 18.000 euro usando il fido di cassa: il conto presso la banca A va in negativo. A fine anno il saldo negativo va in D.4 (debiti verso banche) anche se il conto presso la banca B è positivo.

1. Pagamento del fornitore con il fido - 10 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 18.000,00 -
Banca c/c passivo banca A (D.4) - 18.000,00
Totale 18.000,00 18.000,00

Il conto presso la banca A va in negativo di 18.000 euro.

2. Competenze di fine trimestre - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi (C.17) 250,00 -
Commissioni su affidamenti (C.17) 90,00 -
Banca c/c passivo banca A (D.4) - 340,00
Totale 340,00 340,00

Interessi sull’utilizzo e commissione sul fido accordato. A fine anno il saldo negativo di 18.340 euro va in D.4 (debiti verso banche), anche se il conto presso la banca B è positivo.

3. Rientro con l’incasso di un cliente - 20 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c passivo banca A (D.4) 18.340,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 18.340,00
Totale 18.340,00 18.340,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Riconciliazione. Riconciliare ogni conto con l’estratto della banca al 31 dicembre.
  • Classificazione per segno. Esporre ciascun conto in C.IV.1 (depositi bancari e postali) o in D.4 (debiti verso banche) senza compensazioni.
  • Limite dell’art. 96. Calcolare il ROL fiscale e riportare gli interessi eccedenti non dedotti.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Compensazione tra banche

I saldi di segno opposto vanno esposti separatamente.

Errore ricorrente

Commissioni sul fido in B.7 (costi per servizi)

Sono oneri finanziari in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Errore ricorrente

Competenze di dicembre registrate a marzo

Si rilevano al 31 dicembre.