Inquadramento generale
Attrezzature industriali e commerciali - sono gli strumenti che completano l’attività produttiva o commerciale: attrezzi, stampi, utensili durevoli, scaffalature, banchi, attrezzature di laboratorio, di cucina e di negozio. I beni di costo unitario fino a 516,46 euro si possono dedurre per intero nell’anno.
La soglia di 516,46 euro riguarda il singolo bene capace di funzionare da solo: un set di pentole acquistato insieme si valuta pezzo per pezzo se ogni pezzo si usa separatamente.
Cosa ci rientra
- Esempi. Stampi per la produzione; scaffalature del magazzino; attrezzatura da cucina di un ristorante; attrezzi da officina; carrelli manuali.
- Cosa non ci rientra. Utensili di consumo che si esauriscono in breve (B.6, costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); macchine automatiche (B.II.2, impianti e macchinario).
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura del fornitore con quantità e prezzo unitario, per verificare la soglia di 516,46 euro.
Differenze con conti simili
- Materiali di consumo. Si esauriscono entro l’anno.
- Macchinari. Le macchine con funzione produttiva autonoma sono B.II.2 (impianti e macchinario).
Collocazione in bilancio
Attivo B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali).
Valore costante
Il metodo del valore costante mantiene in bilancio un valore fisso per attrezzature minute di rilevanza modesta, con variazioni non significative di quantità e valore; gli acquisti successivi sono costi dell’esercizio.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, a partire dall’entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le limitazioni forfettarie del TUIR, come quelle sulle autovetture, valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
- IVA. L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2).
Attrezzature industriali e commerciali: esempio di contabilizzazione
Un ristorante acquista un forno professionale per 8.000 euro più IVA e dieci pentole da 80 euro più IVA l’una. Il coefficiente del settore per l’attrezzatura è il 25%.
Le attrezzature durevoli si ammortizzano con il coefficiente del settore; quelle di costo unitario fino a 516,46 euro si possono dedurre per intero nell'anno.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione iniziale
L’OIC 16 iscrive il bene al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori necessari a renderlo utilizzabile, come trasporto, installazione, collaudo, imposte indirette e IVA indetraibile. Il bene si rileva quando passano i rischi e i benefici, di norma alla consegna.
Ammortamento
L’ammortamento ripartisce il costo sulla vita utile a partire dalla disponibilità e dall’entrata in funzione del bene, di norma a quote costanti. Nel primo esercizio la quota si può ridurre alla metà se la riduzione approssima l’utilizzo effettivo. Il piano si rivede quando cambia la vita utile residua.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, a partire dall’entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR). Se in bilancio la quota è maggiore, l’eccedenza si riprende in aumento e si recupera negli anni successivi, quando l’ammortamento civilistico sarà inferiore; se è minore, fiscalmente si deduce solo quella imputata a conto economico. Per i beni nuovi 4.0 degli allegati IV e V acquistati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 spetta la maggiorazione del costo fino al 180% (L. 199/2025, art. 1, c. 427-437), deducibile in via extracontabile. Le spese di acquisizione di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro sono deducibili per intero nell’esercizio (art. 102, c. 5, TUIR); per i beni acquistati in blocco la soglia riguarda il singolo bene autonomamente utilizzabile.
IRAP
Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le limitazioni forfettarie del TUIR, come quelle sulle autovetture, valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano i coefficienti fiscali.
IVA
L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2).
Attrezzatura da cucina di un ristorante
Un ristorante acquista un forno professionale per 8.000 euro più IVA e dieci pentole da 80 euro più IVA l’una. Il coefficiente del settore per l’attrezzatura è il 25%.
1. Fattura del forno - 5 febbraio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) | 8.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 1.760,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 9.760,00 |
| Totale | 9.760,00 | 9.760,00 |
2. Fattura delle pentole - 5 febbraio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro (B.6) | 800,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 176,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 976,00 |
| Totale | 976,00 | 976,00 |
Ogni pentola costa meno di 516,46 euro: il costo si deduce per intero nell’anno.
3. Pagamento del fornitore - 5 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 10.736,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 10.736,00 |
| Totale | 10.736,00 | 10.736,00 |
Si pagano insieme le due fatture.
4. Ammortamento di fine anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) | 1.000,00 | - |
| Fondo ammortamento attrezzature (rettifica B.II) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
8.000 × 25% × 50% = 1.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Libro cespiti. Registrare costo, coefficiente civilistico e fiscale, data di entrata in funzione e quote dedotte.
- Soglia. Verificare il costo unitario del bene autonomo.
- Coefficiente fiscale. Verificare che la quota imputata non superi il coefficiente del D.M. 31/12/1988, ridotto alla metà nel primo anno.
Errori ricorrenti
Bene durevole spesato nell’anno
Se il costo unitario supera 516,46 euro va capitalizzato e ammortizzato.
Soglia applicata al totale della fattura
Conta il singolo bene autonomo.
Utensili di consumo capitalizzati
Se si esauriscono entro l’anno sono B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
