Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Beni materiali

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

I beni materiali sono le immobilizzazioni tecniche destinate a restare durevolmente nell’impresa: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e altri beni. L’articolo 2424-bis del codice civile fissa il criterio decisivo, che non è la natura del bene ma la sua destinazione: lo stesso macchinario è un’immobilizzazione per chi lo usa nella produzione e una rimanenza per chi lo commercia. Da questa scelta dipendono voce di bilancio, ammortamento e trattamento fiscale.

Profilo civilistico

L’OIC 16 stabilisce che il bene si iscrive al costo di acquisto, al netto degli sconti commerciali, aumentato degli oneri accessori necessari a renderlo utilizzabile: trasporto, installazione, collaudo, imposte non recuperabili, spese notarili. Se il bene è costruito internamente, il costo comprende i costi diretti e una quota ragionevole dei costi indiretti di produzione, esclusi i costi generali e amministrativi. Gli oneri finanziari si capitalizzano solo nei limiti e alle condizioni previste. Il bene si iscrive quando rischi e benefici sono trasferiti, di solito con il passaggio della proprietà.

Profilo fiscale

Il costo fiscalmente riconosciuto coincide di regola con quello civilistico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 110 del TUIR). Le differenze emergono soprattutto nell’ammortamento, che l’articolo 102 limita ai coefficienti del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà nel primo esercizio, e in alcune regole speciali: scorporo forfettario dei terreni sottostanti i fabbricati, limiti per le auto e per i telefoni, beni di costo unitario fino a 516,46 euro deducibili per intero.

Permute, beni gratuiti e rivalutazioni

Il bene ricevuto in permuta si iscrive al valore di mercato se l’operazione è nella sostanza una compravendita, con plusvalenza o minusvalenza sul bene ceduto; se lo scambio riguarda beni simili, si iscrive al valore contabile del bene ceduto. I beni ricevuti gratuitamente si iscrivono al valore di mercato con contropartita un provento. Le rivalutazioni sono ammesse solo se autorizzate da leggi speciali o, in casi eccezionali, in deroga all’articolo 2423.

Terreni e componenti

Il terreno su cui sorge un fabbricato va sempre separato, anche con stime, perché non si ammortizza. Le componenti con vite utili diverse, come gli impianti di un edificio, si iscrivono e si ammortizzano separatamente se significative.

Punti di attenzione

Il registro dei beni ammortizzabili deve essere coerente con il libro giornale e con l’inventario fisico dei cespiti. I beni dismessi o distrutti vanno eliminati tempestivamente, rilevando la minusvalenza. Le spese successive si capitalizzano solo se aumentano capacità, produttività o vita utile del bene.

Beni materiali: esempio di contabilizzazione

Un macchinario costa 80.000 euro, più 3.000 euro di trasporto e 5.000 euro di installazione e collaudo, con uno sconto commerciale di 2.000 euro. Il costo da iscrivere e ammortizzare è 86.000 euro. Un eventuale sconto per pagamento anticipato, se rilevante, riduce anch’esso il costo; se non rilevante, può essere trattato come provento finanziario.

Gli oneri di trasporto e installazione si ammortizzano insieme al bene, con lo stesso coefficiente.

Regola Fondamentale & Ratio

Il cespite si iscrive tra le immobilizzazioni per destinazione durevole, al costo comprensivo degli oneri accessori; il terreno sotto il fabbricato va scorporato perché non si ammortizza.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 16OIC 25

🏛️Principi contabili (OIC)

Nozione e classificazione

L’articolo 2424-bis, primo comma, c.c. stabilisce che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni: il criterio non è la natura del bene ma la sua destinazione effettiva nell’attività d’impresa. Lo schema di stato patrimoniale, disciplinato dall’OIC 16, distingue nella voce B.II dell’attivo (immobilizzazioni materiali) i terreni e fabbricati (B.II.1), gli impianti e macchinari (B.II.2, impianti e macchinario), le attrezzature industriali e commerciali (B.II.3), gli altri beni (B.II.4, altri beni materiali) e le immobilizzazioni in corso e gli acconti (B.II.5, immobilizzazioni materiali in corso e acconti).

Determinazione del costo di acquisto

Il costo ammortizzabile di un bene acquistato a titolo oneroso si determina sommando algebricamente il costo di acquisto, al netto degli sconti commerciali e, se rilevanti, degli sconti finanziari o di cassa (questi ultimi, se non rilevanti, sono di regola imputati a conto economico tra i proventi finanziari), maggiorato dei contributi in conto impianti eventualmente ricevuti (salvo quando siano imputati a ricavo e poi riscontati) e di tutti gli oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, provvigioni, carico e scarico, costi di installazione, montaggio e posa in opera, progettazioni, perizie e collaudi, spese di messa a punto, spese notarili, imposte per la registrazione dell’atto, spese e dazi di importazione, oneri di urbanizzazione, nonché l’IVA indetraibile quando direttamente inerente al bene, nei limiti in cui la sua capitalizzazione non porti il costo a eccedere il valore recuperabile tramite l’uso. Gli interessi passivi sostenuti per la costruzione, interna o presso terzi, del cespite possono essere capitalizzati alle condizioni previste per la capitalizzazione degli oneri finanziari, con indicazione obbligatoria in nota integrativa.

Costruzione in economia

Quando il bene è costruito internamente, il costo di produzione è composto dai costi diretti (progettazione, materie prime e sussidiarie, manodopera diretta e gli altri costi di produzione che hanno concorso alla realizzazione del bene), dai costi indiretti imputabili in modo ragionevole al periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso (manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, forza motrice, materiali di consumo, con esclusione delle spese amministrative e di vendita) e dagli oneri finanziari di produzione alle condizioni generali di capitalizzazione. Gli oneri straordinari sostenuti durante la costruzione per cause quali scioperi, incendi o calamità naturali non sono capitalizzabili e vanno imputati per intero all’esercizio. Se il cespite costruito in economia è disponibile anche sul mercato, occorre confrontare il costo sostenuto con il valore corrente di mercato ed eventualmente operare una svalutazione.

Terreni, fabbricati e impianti conglobati

I terreni pertinenziali ai fabbricati devono in ogni caso essere classificati distintamente da questi ultimi, non essendo beni ammortizzabili; lo scorporo è obbligatorio anche quando il valore del terreno tende a coincidere con quello di un eventuale fondo di bonifica o ripristino, e in assenza di un costo specificamente documentato può fondarsi su un’apposita perizia di stima o su altri criteri idonei a una quantificazione oggettiva e attendibile. Nella voce fabbricati vanno inoltre conglobati gli impianti fissi privi di autonoma individualità, che costituiscono normale e indispensabile complemento dell’edificio (ad esempio gli impianti elettrico e idraulico generici); non vanno invece conglobati gli impianti che, pur incorporati nel fabbricato, mantengono una loro autonoma individualità e funzione specifica (impianti di condizionamento, elettrico e idraulico specifici, telefonico, parafulmini, antincendio, citofonia, allarme), da classificare e ammortizzare distintamente. I costi sostenuti per sanare abusi edilizi non sono imputabili a incremento del costo ammortizzabile del fabbricato.

Permuta e acquisizione a titolo gratuito

Quando l’operazione realizza nella sostanza una compravendita, il bene ricevuto in permuta è iscritto in bilancio al valore di mercato, con rilevazione della plusvalenza o minusvalenza rispetto al bene ceduto; se la permuta realizza invece uno scambio di cespiti di analoghe caratteristiche funzionali, senza obiettivi di profitto, il bene ricevuto è iscritto al valore contabile netto del bene ceduto, con eventuale ricalcolo della vita utile residua. I beni acquisiti a titolo gratuito sono rilevati tra le attività al presumibile valore di mercato, con contropartita tra i proventi; fiscalmente la liberalità in natura ricevuta costituisce sopravvenienza attiva, mentre l’ammortamento del cespite ricevuto segue le stesse regole previste per i beni acquistati a titolo oneroso.

Rivalutazione volontaria

Le rivalutazioni discrezionali dei beni materiali non sono ammesse: una rivalutazione può essere legittimamente operata in bilancio solo se autorizzata da una specifica normativa oppure in presenza di eventi eccezionali ai sensi dell’articolo 2423 c.c., mai per compensare la sola svalutazione monetaria. Il cespite non può in ogni caso essere rivalutato oltre il suo valore di recupero, la rivalutazione va imputata a riserva di rivalutazione e non modifica la vita utile residua stimata ai fini dell’ammortamento.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. Metodo e coefficienti di ammortamento per categoria di cespiti o per componente, quota di costi generali capitalizzati, criterio ed effetti di eventuali rivalutazioni, criterio per i beni ricevuti gratuitamente o in permuta e metodo di contabilizzazione dei contributi (a riduzione del costo o a risconto). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
  • Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. Gli impegni, le garanzie e i gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; oneri finanziari capitalizzati; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Coefficienti di ammortamento e riduzione del primo esercizio

Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali segue, in via generale, gli stessi criteri di determinazione del costo civilistico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; le divergenze emergono soprattutto sul fronte dell’ammortamento, i cui coefficienti massimi sono stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 per categoria di bene e settore di attività, con la riduzione alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione del cespite, indipendentemente dal momento dell’anno in cui il bene diviene effettivamente utilizzabile. Quando il piano di ammortamento civilistico, fondato sulla vita utile stimata, prevede quote superiori al coefficiente fiscale massimo, occorre operare una variazione in aumento in dichiarazione per la quota eccedente, generando una differenza temporanea da gestire secondo l’OIC 25, con la rilevazione di imposte anticipate quando ne ricorrono le condizioni di recuperabilità.

Beni non ammortizzabili

Restano esclusi dall’ammortamento i beni per i quali manca il requisito del deperimento fisico o economico legato all’uso: i terreni, salvo la componente edificatoria incorporata in un fabbricato industriale che ne giustifichi un’autonoma svalutazione, e le opere d’arte, che conservano nel tempo la propria funzione rappresentativa senza consumarsi per effetto dell’utilizzo. La corretta individuazione di questi beni evita di dedurre quote di ammortamento non spettanti, con conseguente ripresa a tassazione in sede di controllo.

Ai fini IVA, l’imposta assolta sull’acquisto di beni materiali strumentali è di regola detraibile secondo le regole ordinarie, salve le limitazioni previste per specifiche categorie di beni; la quota di IVA indetraibile per limitazione oggettiva, quando direttamente riferibile al bene, concorre a formarne il costo fiscalmente riconosciuto. Le rivalutazioni volontarie operate senza una specifica base normativa di rilevanza fiscale non producono effetti sul valore fiscalmente riconosciuto del bene: i maggiori ammortamenti calcolati sul valore rivalutato restano indeducibili fino a quando la rivalutazione non sia riconosciuta ai fini fiscali secondo le condizioni e, se dovuto, il versamento dell’imposta sostitutiva previsti dalla specifica disciplina.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Macchinario con contributo in conto impianti e capannone con terreno

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Epsilon Srl acquista a marzo 2025 un macchinario per 60.000 euro più IVA, con 4.000 euro più IVA di trasporto e installazione fatturati dal fornitore, e ottiene un contributo in conto impianti di 10.000 euro, incassato a settembre, che porta a riduzione del costo. Nello stesso periodo acquista da un’impresa un capannone per 300.000 euro più IVA, comprensivo dell’area, che una perizia valuta nel 20%. Il macchinario si ammortizza al 12,5% e il fabbricato al 3%, con quote dimezzate nel primo esercizio.

1. Fattura del macchinario - 1° marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Impianti e macchinario (B.II.2) 64.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 14.080,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 78.080,00
Totale 78.080,00 78.080,00

Trasporto e installazione sono oneri accessori e fanno parte del costo.

2. Acquisto del capannone - 15 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Terreni e fabbricati – Terreno (B.II.1) 60.000,00 -
Terreni e fabbricati – Fabbricato (B.II.1) 240.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 66.000,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 366.000,00
Totale 366.000,00 366.000,00

L’area va scorporata perché non si ammortizza. Se la cessione fosse soggetta a inversione contabile, l’IVA si integrerebbe in fattura e si rileverebbe sia a debito sia a credito.

3. Pagamento dei fornitori - 31 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 444.080,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 444.080,00
Totale 444.080,00 444.080,00

4. Concessione del contributo - 30 giugno 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso altri – Ente erogante (C.II.5-quater) 10.000,00 -
Impianti e macchinario (B.II.2) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

Con il metodo diretto il contributo riduce il costo del macchinario a 54.000 euro; con il metodo indiretto si iscriverebbe un risconto passivo.

5. Incasso del contributo - 30 settembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 10.000,00 -
Crediti verso altri – Ente erogante (C.II.5-quater) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

6. Ammortamenti - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) 6.975,00 -
Fondo ammortamento impianti e macchinario (rettifica B.II.2) - 3.375,00
Fondo ammortamento fabbricati (rettifica B.II.1) - 3.600,00
Totale 6.975,00 6.975,00

Macchinario: 54.000 × 12,5% × 50% = 3.375 euro. Fabbricato: 240.000 × 3% × 50% = 3.600 euro. Il terreno di 60.000 euro non si ammortizza.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Composizione del costo. Verificare che tutti gli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, collaudo) siano inclusi nel costo ammortizzabile e che i contributi in conto impianti siano portati a riduzione del costo, salvo diversa imputazione a ricavo.
  • Scorporo del terreno. Obbligatorio in ogni caso per i fabbricati, con perizia di stima o altro criterio oggettivo quando manca un costo specificamente documentato.
  • Impianti conglobati. Distinguere gli impianti privi di autonoma individualità (da conglobare nel fabbricato) da quelli con funzione specifica (da classificare e ammortizzare separatamente).
  • Coefficienti fiscali. Confrontare la quota di ammortamento civilistica con il coefficiente massimo del D.M. 31.12.1988, ricordando la riduzione alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione.
  • Rivalutazioni. Verificare che ogni rivalutazione sia sorretta da una specifica base normativa o da eventi eccezionali, mai dalla sola svalutazione monetaria, e che il valore rivalutato non superi il valore di recupero.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Contributo in conto impianti accreditato tutto nell'anno

Il contributo ricevuto per l'acquisto di un cespite va rilevato in proporzione all'ammortamento del bene, riducendone il costo oppure con un risconto passivo ripartito lungo la vita utile. Iscriverlo interamente tra i ricavi nell'esercizio di incasso gonfia il risultato di quell'anno e lascia gli esercizi successivi con ammortamenti non compensati dal relativo provento.

Errore ricorrente

Ricambi specifici imputati a costo all'acquisto

Le parti di ricambio di valore significativo, destinate a uno specifico impianto e utilizzabili per più esercizi, costituiscono immobilizzazioni da ammortizzare insieme al bene cui si riferiscono. Spesarle al momento dell'acquisto, come se fossero materiali di consumo, anticipa costi e riduce artificialmente il valore degli impianti; i ricambi generici restano invece tra le rimanenze.

Errore ricorrente

Bene usato ammortizzato come se fosse nuovo

Per un cespite acquistato usato la vita utile va stimata con riferimento alla sua residua possibilità di utilizzazione, non alla durata tipica di un bene nuovo. Applicare lo stesso piano previsto per un macchinario appena prodotto allunga la ripartizione del costo oltre il periodo in cui il bene sarà effettivamente operativo e rinvia perdite che emergeranno alla dismissione.